A chi è rivolto
Le Organizzazioni di volontariato di protezione civile operanti sul territorio della Provincia di Vicenza
Albo Regionale dei Gruppi Volontari di Protezione Civile - Sezione di Vicenza
Le Organizzazioni di volontariato di protezione civile operanti sul territorio della Provincia di Vicenza
La delibera di Giunta Regionale n. 2516/2003 ha approvato le nuove procedure e direttive per l'accesso e la gestione dell'Albo Regionale dei Gruppi Volontari di Protezione Civile, L'Albo regionale è ora ripartito in ambiti di livello provinciale, al fine di facilitare l'accesso e la gestione dello stesso.
Ai sensi dell''art 10 comma 3 della L.R. n. 58/ 84, così come modificata dalla L.R. n. 17/ 98, l'iscrizione all'Albo viene disposta sulla base della valutazione dei seguenti requisiti:
Ai fini dell'ammissione all'Albo, è da considerarsi minimale ed inderogabile il possesso di tutti i seguenti requisiti:
Le domande di iscrizione all'Albo sono istruite a cura di ciascuna Struttura provinciale competente in materia di Protezione Civile e di territorio.
Nel caso in cui la domanda presentata sia parziale ovvero incompleta, potranno essere richiesti elementi integrativi direttamente all'Organizzazione richiedente: tali integrazioni andranno inviate tassativamente entro 60 gg. dal ricevimento della richiesta, pena la decadenza della domanda di iscrizione.
Le domande di ammissione all'Albo vengono istruite e valutate da un'apposita commissione e dall'U.C. Protezione Civile, attraverso le seguenti fasi:
In caso di esito negativo, viene comunicata all'Organizzazione la non idoneità, indicandone le motivazioni; avverso tale decisione è ammesso ricorso gerarchico al Presidente della Giunta Provinciale.
Il Dirigente della Struttura Provinciale competente in materia di Protezione quale responsabile del rispettivo procedimento amministrativo, nel caso in cui l'istruttoria si concluda con esito positivo ovvero negativo, decreta l'iscrizione all'Albo della Organizzazione richiedente ovvero il diniego della stessa.
L'atto amministrativo della Provincia viene trasmesso in Regione. Il Dirigente della struttura regionale competente, prende atto della determina provinciale, e decreta l'iscrizione all'Albo ovvero il diniego, dando comunicazione all'Organizzazione stessa entro 15 giorni; il provvedimento viene quindi trasmesso per la pubblicazione nel B.U.R. - Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto
Di norma, gli aggiornamenti delle schede informatizzate dovranno avere minimo cadenza annuale, con l'eccezione delle variazioni in merito all'organigramma dell'Organizzazione ed alla tabella di reperibilità, per i quali il termine di comunicazione viene ridotto a 10 giorni dalla variazione.
Il mancato aggiornamento o la mancata conferma degli elementi di cui all'articolo 7 delle presenti direttive, per più di tre anni, comportano la diffida all'Organizzazione ad adempiervi entro 30 giorni e, in mancanza di riscontro, la cancellazione dell'Organizzazione stessa dall'Albo.
Le Organizzazioni di volontariato di protezione civile che, pur non avendo idonei requisiti per l'iscrizione all'Albo, rispondono alle caratteristiche generali di cui all'articolo 9 della legge regionale 27.11.1984, n.58 e s.m.i., possono formulare domanda di iscrizione all'Albo;
Vengono registrate in un'apposita "Anagrafe delle Organizzazioni di volontariato di protezione civile", tenuta a margine dell'Albo stesso.
La registrazione all'Anagrafe ha una durata massima di tre anni, salvo richiesta di proroga o di iscrizione all'Albo.
Alle Organizzazioni registrate nell'Anagrafe non si applicano obblighi e benefici previsti per le Organizzazioni dell'Albo; tali Organizzazioni possono espletare, di norma, la propria attività solo ed esclusivamente all'interno dell'ambito territoriale del Comune sede dell'Organizzazione.
La Regione, ovvero le Province, possono richiedere l'intervento delle Organizzazioni iscritte all'Anagrafe, con la finalità di coinvolgere le Organizzazioni stesse in un processo di crescita e di formazione a livello di esperienza operativa.
Eccezionalmente quindi tali Organizzazioni iscritte all'Anagrafe, dopo aver fatto la dovuta formazione, possono però operare su autorizzazione della Provincia, ovvero della Regione Veneto, anche al di fuori del proprio territorio comunale, ma all'interno del territorio del proprio Distretto o Ambito territoriale omogeneo, in abbinamento ad una Organizzazione iscritta all'Albo, a seguito di emergenze, eventi particolari ed anche esercitazioni. In tali casi si possono applicare i benefici di legge, se previsti.
Una volta ottenuta la comunicazione dell'avvenuta iscrizione all'Albo Regionale dei Gruppi Volontari di Protezione Civile, è possibile richiedere, per il tramite della Regione Veneto, l'iscrizione all'Elenco Nazionale de Volontariato di Protezione Civile.
L'iscrizione all'Elenco Nazionale è obbligatoria per poter godere dei benefici di legge previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2001.
Le Organizzazioni di volontariato di protezione civile operanti sul territorio della Provincia di Vicenza possono richiedere tutta la documentazione relativa alla domanda di iscrizione, inviando formale richiesta al Servizio Protezione Civile della Provincia. La domanda deve contenere: nome per esteso dell'organizzazione, indirizzo, numero di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica.
Successivamente verranno trasmessi
La domanda consiste infatti nella compilazione di un modulo cartaceo e di una serie di schede informatizzate; ad essa devono essere inoltre allegati una serie di documenti cartacei elencati nella domanda stessa. Con riferimento n. 196/2003 (tutela della privacy), si precisa che i dati forniti dalle Organizzazioni richiedenti, possono essere utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di protezione civile, sia dalla Regione del Veneto, sia dagli Enti facenti parte del Sistema regionale di protezione civile, nonché dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile.
La domanda di iscrizione all'Albo deve essere sottoscritta dal responsabile e/o legale rappresentante della Organizzazione di volontariato di protezione civile.
Per i Gruppi Comunali di protezione civile, vale a dire istituiti con formale provvedimento dell'Amministrazione di riferimento, la domanda di iscrizione è sottoscritta dal Sindaco, in qualità di legale rappresentante dell'Organizzazione stessa.
Vedi Allegati