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ore 21.30 - Coronavirus: il decreto del Presidente del Consiglio

pubblicato il 01/03/2020, ultima modifica 02/03/2020

In allegato il testo completo del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con le disposizioni per il contenimento del contagio da Coronavirus.

In sintesi:

Art. 2
Misure urgenti di contenimento del contagio nelle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto

a) sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, sino all’8 marzo 2020, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse

b) è consentito lo svolgimento delle attività nei comprensori sciistici

c) sospensione, sino all’8 marzo 2020, di tutte le manifestazioni organizzate, di carattere non ordinario, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale

d) l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti

e) sospensione, sino all’8 marzo 2020, dei servizi educativi di ogni ordine e grado

f) apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali

g) sospensione delle procedure concorsuali pubbliche e private

h) svolgimento delle attività di ristorazione, bar e pub a condizione gli avventori siano messi nelle condizioni di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;

i) apertura delle attività commerciali condizionata all’adozione di misure organizzative tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori;

j) limitazione dell’accesso dei visitatori alle aree di degenza, da parte delle direzioni sanitarie ospedaliere;

k) rigorosa limitazione dell’accesso dei visitatori agli ospiti nelle residenze sanitarie assistenziali per non autosufficienti;

l) sospensione dei congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale;

m) privilegiare, nello svolgimento di incontri o riunioni, le modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell’ambito dell’emergenza COVID-19.

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