La Consigliera di Parità
Chi è la Consigliera di Parità
La Consigliera di Parità è nominata con decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, di concerto con il Ministero per le Pari Opportunità (D.lgs. 198 del 11 aprile 2006).
Nell’ambito della propria funzione è un pubblico ufficiale, il mandato dura quattro anni.
Con Decreto Ministeriale n. 154 del 22/12/2020 è stata nominata Consigliera di parità della Provincia di Vicenza:
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Francesca Lazzari - Consigliera di parità effettiva
Quali sono le sue funzioni
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Promuove e controlla l’attuazione di principi di uguaglianza di opportunità e non discriminazione per donne e uomini nel lavoro.
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Agisce in giudizio contro le discriminazioni di genere. Nell’esercizio delle funzioni attribuitele, la Consigliera di Parità è pubblico ufficiale, ed ha l’obbligo di segnalazione all’autorità giudiziaria per i reati di cui venga a conoscenza.
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Rileva situazioni di squilibro di genere; promuove l’attuazione delle politiche di Pari Opportunità da parte dei soggetti pubblici e privati che operano nel mercato del lavoro.
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Interagisce e collabora con gli Assessori del Lavoro degli Enti Locali e con altri organismi di parità.
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Tutela i lavoratori/lavoratrici ed esperisce il tentativo di conciliazione obbligatoria nelle controversie individuali di lavoro aventi ad oggetto una discriminazione basata sul sesso.
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Approva e sostiene le azioni positive attraverso la promozione dei progetti e l’individuazione di risorse comunitarie, nazionali e regionali in materia di pari opportunità.
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Diffonde la conoscenza e lo scambio fra buone prassi e attività di formazione.
Partecipa al Tavolo per il Patto Sociale per il lavoro e l’inclusione, ai tavoli di parternariato locale e ai Comitati di Sorveglianza.
E’ componente della Commissione per le Pari Opportunità Provinciale .
Con chi collabora
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Gli Assessorati al Lavoro degli Enti Locali e gli Organismi di Parità degli Enti Locali.
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La Direzione Territoriale del Lavoro
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Centri per l’impiego
Si possono rivolgere a Lei
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I Cittadini e le cittadine
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I Soggetti Sindacali
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I Soggetti Economici
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I Soggetti Istituzionali locali
E’ un servizio pubblico e gratuito
Tutela Giudiziaria
La consigliera su richiesta:
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può agire in giudizio per la dichiarazione delle discriminazioni ai sensi dell’art. 25 (Art.36 del D.lgs. 198/06).
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può promuovere il tentativo di conciliazione ai sensi dell’art. 410 del c.p.c., o rispettivamente dell’art. 66 del D.lgs. n. 165 del 30.03.01.