Procedura aperta per l'acquisizione di servizi di pulizia e sanificazione, disinfestazione e derattizzazione di immobili di Amministrazioni/Enti non sanitari del territorio della Regione Veneto
FAQ
FAQ N. 1)
Si chiedono informazioni su un requisito tecnico pag. 6 punto 1.6 del disciplinare. Questo punto indica che i partecipanti devono avere la fascia di classificazione I. Il quesito è:In caso di partecipazione in RTI detta fascia di classificazione deve essere posseduta da tutti? Dalla capogruppo? Oppure varia la fascia?
RISPOSTA
Ai sensi di quanto stabilito a pagina 15 del Disciplinare di gara, i requisiti tecnico-professionali devono essere posseduti da ogni impresa costituente il RTI o il Consorzio.
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FAQ N. 2)
In riferimento al requisito di cui al punto 1.6.1 si richiede se è possibile soddisfare in tal modo:raggruppamento temporaneo tra:consorzio stabile X partecipa eseguendo in proprio (non designa esecutrice) ed è in possesso di fascia Iazienda Y (che risulta essere consorziata al consorzio X) in possesso di fascia C ovvero partecipazione come consorzio stabile X che affida a consorziata Y e Z la consorziata Y possiede fascia C e la consorziata Z si avvale (avvalimento interno) della fascia I in possesso del consorzio X.
RISPOSTA
Nella difficoltà di comprendere compiutamente il quesito posto e nel tentativo di interpretare al meglio la richiesta, si precisa quanto segue. I requisiti tecnico-professionali di cui al punto 1.6 del Disciplinare dovranno essere posseduti da ogni impresa costituente l’RTI o il Consorzio come meglio precisato a pag. 15 del Disciplinare di gara, mentre i requisiti di capacità economico-finanziaria di cui al punto 1.6 del Disciplinare dovranno essere posseduti dall’RTI o dal Consorzio ordinario nel suo complesso come meglio precisato a pag. 15 del Disciplinare medesimo.
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FAQ N. 3)
Come comunicato dalla stazione appaltante e dai documenti di gara, i requisiti di capacità economico-finanziaria di cui al punto 1.6 del Disciplinare dovranno essere posseduti dall’RTI o dal Consorzio ordinario nel suo complesso come meglio precisato a pag. 15 del Disciplinare medesimo. Tra i requisiti tecnico-professionali di cui al punto 1.6 del Disciplinare vi è l’iscrizione “per attività inerenti il servizio oggetto di gara al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane o in uno dei Registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE come previsto dall’art.83 del D. Lgs. 50/2016 e in particolare di possedere la fascia l) di classificazione - oltre Euro 8.263.310,00- (legge n. 82/1994)”.Tenuto conto che:1) come precisato dall’Anac e dalla giurisprudenza ( Deliberazione n. 28 Adunanza del 19 giugno 2013) , mentre l’iscrizione nel registro delle imprese è da ritenersi requisito di idoneità professionale, la relativa “fascia di classificazione” è invero un indice di capacità economico-finanziaria poiché “dipende dal volume d’affari complessivo (fatturato globale), al netto dell’IVA, realizzato mediamente nell’ultimo triennio”. 2) Secondo il disciplinare (pg 15), i requisiti di capacita’ economico-finanziaria possono essere frazionato tra le imprese raggruppate. Si chiede alla stazione appaltante di ritenere valida la partecipazione alla presente gara di una RTI i cui componenti posseggono, nel loro complesso, e non singolarmente, la fascia di classificazione L) in quanto requisito prettamente economico - finanziario al pari del requisito del fatturato specifico previsto per il triennio (pg. 6 del disciplinare).
RISPOSTA
In relazione al quesito si fa presente che, così come ha ben precisato l'Autorità Nazionale Anticorruzione nella delibera n. 28 del 19 giugno 2013 da Voi citata, il requisito di idoneità professionale relativo all'iscrizione alla Camera di Commercio non è suscettibile di "avvalimento". Invece la fascia di classificazione richiesta pari a l) oltre € 8.263.310,00 è un indice di capacità economico-finanziaria e quindi può essere oggetto di ricorso all'avvalimento. Quest'ultima considerazione tuttavia non riguarda la legittimazione a porre dei limiti minimi ai componenti il raggruppamento temporaneo di imprese. Il codice infatti consente alle Stazioni appaltanti di indicare i livelli minimi di requisiti economico-finanziari che devono possedere le mandanti ed il capogruppo.Ciò detto, pur confermata la legittimità al ricorso all’avvalimento per quanto riguarda la capacità economico-finanziaria, ivi compresa quella relativa alla fascia di classificazione, si ribadisce la correttezza della disposizione di cui al Disciplinare di Gara ( p.15) in cui si richiede che tutte le imprese mandanti il raggruppamento possiedano il requisito di cui alla fascia di classificazione l).Vicenza; 20 gennaio 2017 f.to. dott. Angelo Macchia
FAQ N. 4)
a) In riferimento all’art. 5 del Disciplinare di gara, si chiede di confermare che la Relazione Tecnica potrà essere composta da un massimo di 80 facciate e che dal computo delle facciate debbano essere esclusi copertina ed indice.
b) In riferimento al criterio di valutazione della Relazione Tecnica “struttura organizzativa dedicata al servizio e ruoli delle figure professionali che costituiranno la struttura organizzativa dell’offerente con indicazione della relativa qualifica ed esperienza professionale”, descritto all’art. 7 del Disciplinare di gara, si chiede di confermare che è richiesto di riportare il profilo professionale delle figure che comporranno la struttura organizzativa e non i singoli Curriculum Vitae.
c) Con riferimento all’Allegato n. 3 al Disciplinare di gara, “salviette asciugamani piegate a “C” per distributori, in carta rigenerata”, si chiede di chiarire il numero si salviette per confezione richiesto (3600 o 3800).
RISPOSTA
a) La Relazione tecnica sarà composta da un massimo di pag. 40 fronte/retro (quindi n. 80 facciate) escluso l’indice e la copertina ed esclusi gli allegati e le schede tecniche descrittive di cui al punto 22 del Capitolato.
b) Viene richiesto il curriculum vitae per attestare l’esperienza delle figure professionali che costituiranno la struttura organizzativa.
c) Come indicato nell’Allegato C del Capitolato e ribadito nell’Allegato n. 3 del Disciplinare ( 3^ colonna e 3^riga ) il numero di salviette richiesto è di 3800 pezzi per confezione (l’indicazione di 3600 pezzi riportata nell’ultima colonna e 3^ riga dell’Allegato n. 3 del Disciplinare è un mero errore materiale).
SI COMUNICA CHE LE RISPOSTE ALLE FAQ N. 1-2-3 VENGONO SOSTITUITE E MODIFICATE IN VIA INTERPRETATIVA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 109 DEL 01/02/2017, IL CUI LINK SI RIPORTA IN CALCE.
F.TO DOTT. ANGELO MACCHIA
FAQ n. 5)
1) In caso di partecipazione a gara come consorzio ordinario di imprese con attività esterna - ai sensi degli art.li 2612 e segg. cod. civ. e delle altre leggi in materia - è corretto considerare che tutti i requisiti richiesti nella documentazione prodotta dalla S.A., di tipo economico finanziario e tecnico professionale e nello specifico: fascia di iscrizione, fatturato specifico triennale, certificazione di qualità ed ambientale, debbano essere dimostrati in capo alle singole aziende consorziate e partecipanti alla procedura, ad eccezione ovviamente dell'iscrizione alla CCIAA competente in capo anche al Consorzio ordinario stesso? ;- In caso di risposta affermativa al punto sopra indicato, vogliate indicarci se vi sono quote minime di requisiti da attribuire alle singole aziende consorziate partecipanti?- Facendo seguito ai precedenti tutti, è corretto il ricorso all'avvalimento sia per la fascia di classificazione delle imprese di pulizia che per il fatturato specifico triennale richiesto? Anche per più aziende consorziate partecipanti?.
RISPOSTA
Per quanto riguarda il Consorzio ordinario non stabile:
la fascia di classificazione e il fatturato specifico dell’ultimo triennio devono essere possedute dal Consorzio nel suo complesso ossia facendo riferimento ai singoli consorziati.
Le certificazioni richieste al punto 1.6 del Disciplinare devono essere possedute dai singoli consorziati.
Non vi sono quote minime per le singole aziende consorziate, mentre per i raggruppamenti la mandataria deve possedere il 60% del fatturato specifico dell'ultimo triennio.
E’ possibile il ricorso all’avvalimento sia per la fascia di classificazione che per il fatturato specifico nel rispetto dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016.
Lo stesso vale per più aziende consorziate partecipanti.
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FAQ n. 6)
a) Alla luce delle disposizioni dell’articolo 47 comma 2 del D.Lgs 50/2016, in caso di partecipazione di un Consorzio Stabile di cui all’art. 45 comma 2 del D.Lgs 50/2015, costituito da più di 5 anni, si chiede di confermare che, al fine della dimostrazione del possesso dei requisiti tecnico – professionali ed economico – finanziari, è possibile utilizzare indistintamente sia i requisiti in capo al consorzio stesso sia quelli in capo alle socie consorziate indicate quali esecutrici.
b) Si chiede di confermare che, in caso di partecipazione di un Consorzio Stabile di cui all’art. 45 comma 2 del D.Lgs 50/2015, il requisito relativo al possesso della fascia di classificazione “L” è soddisfatto cumulativamente dal possesso in capo alle Socie Consorziate indicate quali esecutrici in alternativa al Consorzio stesso;
c) Si chiede di chiarire, in caso di partecipazione di un Consorzio Stabile di cui all’art. 45 comma 2 del D.Lgs 50/2015 che indica per l’esecuzione una serie di Socie Consorziate, da chi deve essere posseduto il requisito relativo alle certificazioni UNI EN ISO 9001:2008 e UNI EN ISO 14001:2004;
d) Si chiede di confermare che, in caso di partecipazione di un consorzio stabile di cui all’art. 45 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, al fine della dimostrazione del requisito relativo al possesso di una sede operativa nella Regione Veneto è sufficiente che tale adempimento venga dimostrato dal Consorzio stesso o da almeno una delle Socie Consorziate indicate quali esecutrici
RISPOSTA
a) Il Consorzio stabile, per sua natura giuridica, assorbe i requisiti dei singoli consorziati divenendo un operatore economico in possesso dei requisiti necessari per partecipare a gare pubbliche.
b) vedi risposta al punto a).
c) vedi risposta al punto a).
d)Tale requisito deve essere interpretato nel senso che nel caso di Consorzi o RTI viene richiesto l’impegno a costituire la sede operativa da parte di tutti i partecipanti che potranno indicare la costituzione della sede operativa medesima anche presso un solo operatore economico.
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FAQ n. 7)
a) Ai fini della dimostrazione del possesso del requisito dell’iscrizione nel registro delle imprese e nell’albo delle imprese artigiane di pulizia di cui al d. M. n. 274/97 in fascia l), lo scrivente Consorzio Stabile, in possesso dell’iscrizione in fascia i), intende partecipare in proprio (senza, cioè, indicare una consorziata esecutrice) facendo RTI con una impresa in possesso del requisito in una determinata fascia, in modo tale che la somma dei singoli importi di classificazione sia pari all’importo della fascia di classificazione richiesta.
b) In alternativa, lo scrivente Consorzio intende partecipare facendo avvalimento con un’impresa in possesso del requisito mancante rispetto alla propria fascia di iscrizione, in modo tale che la somma dei due sia pari all’importo richiesto. La scelta è supportata dalla natura dell’iscrizione prevista. L’Autorità Anticorruzione ha chiarito, con parere 23.02.2012, n. 22, che il requisito dell’iscrizione nel registro delle imprese e nell’albo delle imprese artigiane di pulizia di cui al d. M. n. 274/97, è un requisito che può essere dimostrato mediante avvalimento o altra forma di associazione consentita.
RISPOSTA
a) No per RTI vedi Determinazione Dirigenziale n.109 del 01/02/2017.
b) Si.
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FAQ n. 8)
a) Dai contenuti dei chiarimenti ad oggi pubblicati, si evince che il requisito di partecipazione relativo alla fascia di classificazione L, in caso di partecipazione in RTI, debba essere posseduto da ciascuna impresa costituente il Raggruppamento Temporaneo di Imprese. In altro chiarimento, inoltre, si afferma che tale requisito debba intendersi come requisito di capacità economico-finanziaria. Ebbene, la norma in vigore in merito ai requisiti in capo ai concorrenti, in quanto non abrogata dal nuovo Codice Appalti, così come verificabile all’art. 216 dello stesso, è quella disciplinata all’art. 92 del D. Lgs. 207/2010: “Requisiti del concorrente singolo e di quelli riuniti”. La stessa è esplicita nell’indicare che “Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 34, comma 1, lettera d), del codice, i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera e), del codice ed i soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettera f), del codice, di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento…”.
Da quanto sopra risulta evidente come la norma in vigore sia in netto contrasto con le indicazioni di codesta spettabile Stazione Appaltante. La documentazione di gara stessa risulta incoerente tra fascia di classificazione necessaria a partecipare alla procedura e fatturato specifico richiesto. Infatti, altro requisito indispensabile alla partecipazione è di “aver realizzato nell’ultimo triennio un fatturato specifico nella prestazione dei Servizi di pulizia, al netto dell’IVA, non inferiore a Euro 15.000.000,00 (quindicimilioni)”. Ebbene, tale requisito è compatibile con il possesso della fascia di classificazione H, che prevede l’esecuzione nel triennio di un fatturato di pulizie medio annuo fino ad € 6.197.483,00, ne deriva che la richiesta della fascia L è di natura sovrabbondante.
b) Questo Spettabile Ente asserisce “Una suddivisione territoriale in più lotti non consentirebbe comunque una significativa riduzione dei requisiti di partecipazione tale da favorire la partecipazione delle microimprese e delle piccolo-medie imprese che dovrebbero trovare forme aggregative così come avviene anche con unico lotto. Infatti l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese e piccolo-medie imprese viene consentita nelle forme aggregate, dove non è previsto un limite minimo di fatturato per le imprese mandanti (punto 1.6 – Requisiti di capacità economico-finanziaria del presente Disciplinare)”. È evidente che tale assunto è in netto contrasto con la necessità di possedere la fascia L per partecipare alla procedura, anche in qualità di mandanti contravvenendo al principio giurisprudenziale del favor partecipationis, volto a favorire la più ampia partecipazione alle gare.
Per tutti gli aspetti sopra richiamati siamo, quindi, a richiedere che, ai sensi delle prescrizioni dell’art. 92 del D. Lgs. 207 del 2010, il requisito di qualificazione economico-finanziario relativo alla fascia di classificazione richiesto nel bando di gara per l'impresa singola, debba essere posseduto dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale, cumulativamente, dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10 per cento.
RISPOSTA
a) Trattasi di ipotesi contemplata dal legislatore per i soli lavori pubblici. Laddove il legislatore intende estendere la normativa ad altre fattispecie lo prevede espressamente. Pertanto non è obbligatoriamente applicabile alla procedura in oggetto.
b)Vedi Determinazione dirigenziale n.109 del 01/02/2017 di interpretazione del Disciplinare di gara, tenendo presente che la fascia l) può essere oggetto di avvalimento e non si richiede un requisito minimo per le mandanti.
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FAQ n. 9)
Quesito n. 1
Premesso che nel disciplinare di gara è prescritto che in caso di ricorso al subappalto dovrà essere prodotto un DGUE apposito firmato digitalmente da soggetto munito di idonei poteri di ogni subappaltatore, con il quale lo stesso fornisca le informazioni di cui alle sezioni A e B della parte II e delle parti III, IV ove pertinente e VI del DGUE allegato, considerato che la parte IV del DGUE è relativa ai “Criteri di Selezione” e prevede la dichiarazione da parte del concorrente dei requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnicoprofessionale richiesti nel Disciplinare di gara, si chiede di confermare che in caso di ricorso al subappalto, i subappaltatori indicati debbano compilare esclusivamente ed unicamente le sezioni A e B della parte II, la parte III e VI del DGUE, e non anche la suddetta parte IV non essendo richiesto in capo ai subappaltatori stessi il possesso di alcun requisito tecnico-professionale e di capacità economico-finanziaria.
Quesito n. 2
Premesso che all’art. 5 OFFERTA TECNICA viene richiesto quanto segue:
“Con riferimento alla presente procedura il concorrente deve inviare e fare pervenire al SA – Provincia di Vicenza attraverso il Sistema un’Offerta Tecnica a pena di esclusione dalla gara, operando attraverso il Sistema secondo la seguente procedura di:
- invio attraverso l’inserimento a Sistema delle informazioni relative alle caratteristiche tecniche dell’offerta richiesta (compilazione della/e scheda/e tecnica/he); tali indicazioni verranno riportate
su una dichiarazione generata dal Sistema in formato.pdf denominata “Offerta tecnica”, che il concorrente dovrà inviare e far pervenire a la SA attraverso il Sistema dopo averla:
i) scaricata e salvata sul proprio PC;
ii) sottoscritta digitalmente.”
Si chiede di specificare come debbano essere indicati a sistema i suddetti dati in quanto NON sono previsti appositi campi per l’inserimento delle informazioni relative alle “caratteristiche tecniche” e di conseguenza il sistema non genera alcuna dichiarazione denominata “Offerta Tecnica” mentre è solamente previsto di allegare il file della “Relazione Tecnica” nell’apposito campo obbligatorio e il file per l’eventuale documentazione coperta da riservatezza.
E’ possibile invece, solo, inserire a sistema i valori relativi all’Offerta economica (4 ribassi e costi propri aziendali) con contestuale generazione di dichiarazione (generata dal sistema) denominata “Offerta economica”.
Si chiede inoltre di specificare se occorre obbligatoriamente indicare il "Codice Articolo Fornitore”
Quesito n. 3
Premesso che all’art. 6 OFFERTA ECONOMICA viene richiesto quanto segue:
Con riferimento alla presente procedura cui si intende partecipare, il concorrente dovrà inviare e fare pervenire al SA - Provincia di Vicenza attraverso il Sistema, a pena di esclusione, un’Offerta economica secondo la procedura e le modalità che seguono:
• inserimento nell’apposita sezione del Sistema dei valori richiesti con modalità solo in cifre; tali
valori verranno riportati su una dichiarazione generata dal Sistema in formato pdf “Offerta economica”, che il concorrente dovrà inviare e fare pervenire al Sa – Provincia di Vicenza attraverso il Sistema dopo averla: i) scaricata e salvata sul proprio PC; ii) sottoscritta digitalmente;
Nell’Offerta economica il concorrente dovrà:
• indicare quattro ribassi, in cifre e lettere, corrispondenti alle quattro voci già indicate nel precedente punto 1.3. I ribassi dovranno essere indicati con un massimo di tre cifre decimali dopo la virgola;
• indicare, a pena di esclusione, i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all’art. 95, comma 10, del D. Lgs. n.50/2016;
• manifestare l’impegno a tenere ferma l’offerta per il periodo di tempo indicato nel Bando di gara
pari a 240 giorni.
Premesso che a portale è prevista l’indicazione dei suddetti valori (4 ribassi e costi propri aziendali)
solamente in cifre, si chiede di specificare dove debbano essere indicati anche in lettere visto
che la suddetta compilazione dà luogo alla generazione automatica di una dichiarazione in formato
.pdf riportante i medesimi ribassi indicati esclusivamente in cifre.
Si chiede inoltre di specificare se la seguente dichiarazione riportata nella dichiarazione di Offerta economica generata automaticamente dal sistema “che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento, così come previsto nella lex specialis”soddisfa l’offerta per il periodo di tempo indicato nel Bando di gara pari a 240 giorni”.sfa quanto richiesto relativamente alla dichiarazione di “manifestare l’impegno a tenere ferma.
RISPOSTA
Quesito n. 1: si conferma, in caso di ricorso al subappalto, che i subappaltatori indicati debbono compilare esclusivamente le sezioni A e B della parte II, le parti III e VI del DGUE e non la parte IV non essendo richiesto in capo ai subappaltatori il possesso di alcun requisito tecnico- professionale o di capacità tecnico-finanziaria.
Quesito n. 2: interpellato il gestore del Sistema, la risposta al quesito è che l'offerta tecnica è costituita dalla sola Relazione tecnica.
Quesito n. 3: interpellato il gestore del Sistema, la risposta al quesito è che i valori economici vanno espressi solo in cifre.
Quesito n. 4: interpellato il gestore del Sistema, la dichiarazione di offerta economica generata automaticamente dal Sistema soddisfa quanto richiesto relativamente alla dichiarazione di manifestare l'impegno a tenere ferma l'offerta per il periodo di tempo indicato nel bando di gara pari a 240 giorni.
Per quanto riguarda il "Codice Articolo Fornitore”, interpellato il gestore del Sistema si comunica che il campo non è da tenere in considerazione.
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FAQ n. 10)
Sia dato il caso di costituendo RTI tra impresa singola e Consorzio stabile che dichiara di partecipare alla procedura per n. 1 consorziata. Il sistema implementato per generare il PassOE non prevede il caso di "consorziata che concorre per Consorzio stabile mandante/mandatario" e l'unico modo per ottenere un PassOE univoco per tutte le imprese risulta essere quello di forzare la procedura, assimilando ogni singola consorziata ad una mandante del RTI (questo è il modus operandi indicato dalla stessa ANAC). Si chiede di confermare che tale soluzione sarà ritenuta valida anche da codesta stazione appaltante.
RISPOSTA
Il gestore del Sistema suggerisce al fornitore per ottenere il PASSOE di attenersi alle indicazioni fornite da ANAC.
“Per quanto invece riguarda la procedura di partecipazione alla gara in RTI specifica che quando un membro del raggruppamento è rappresentato da un Consorzio, la documentazione amministrativa delle imprese consorziate deve essere allegata dal Consorzio nella sezione "Eventuale documentazione amministrativa aggiuntiva"”.
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FAQ n. 11)
L’entrata in vigore del D. Lgs. 50/2016, abrogando l’art. 35 del D. Lgs. 163/2006 e l’art. 277 del D.P.R. 207/2010 stabilisce chiaramente che per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria devono essere posseduti e comprovati dagli stessi e, solo nel caso di costituzione da meno di 5 anni, se posseduti dalle singole imprese consorziate esecutrici, vengono sommati in capo al consorzio.
a) Si chiede pertanto conferma che in caso di partecipazione di un Consorzio Stabile, i requisiti tecnico-professionali richiesti per l’ammissione (possesso delle seguenti certificazioni: a. UNI EN ISO 9001:2008 o equivalenti; b. EMAS UNI EN ISO 14001:2004 o equivalenti) sia richiesto unicamente in capo al consorzio stabile.
b) Si chiede altresì conferma che in caso di partecipazione di un Consorzio Stabile, i requisiti di capacita’ economico-finanziaria richiesti per l’ammissione (fatturato specifico nella prestazione dei Servizi di pulizia,) sia richiesto unicamente in capo al consorzio stabile. Fatto salvo il possesso in capo ad ogni consorziata esecutrice dei requisiti di natura generale, di ordine pubblico, di moralità.
RISPOSTA
a) Si. Vedi risposta alla FAQ n. 6.
b) Si. Vedi risposta alla FAQ n. 6.
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FAQ n. 12)
a) Si chiede conferma che in caso di partecipazione di un Consorzio Stabile, i requisiti tecnico-professionali richiesti per l’ammissione (possedere la fascia l) di classificazione) sia richiesto unicamente in capo al consorzio stabile fatta salva la necessità di iscrizione al Registro delle Imprese in capo ad ogni consorziata esecutrice.
RISPOSTA
a) Si. Vedi risposta a FAQ n. 6.
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FAQ n. 13)
La piattaforma MePA considera le due forme di partecipazione "costituendo RTI" e "consorzio stabile" quali alternative (mentre la norma le considera sovrapponibili). Sia dato il caso di un Consorzio Stabile che partecipa alla procedura altresì in qualità di mandante in costituendo RTI, dichiarando di partecipare per n. 1 consorziata. Poiché il soggetto concorrente "prevalente" è il RTI si indicherà quale forma di partecipazione il RTI costituendo. Così facendo non risulterà però collegata alla procedura la consorziata indicata da consorzio stabile. Si chiede a codesta amministrazione come si possa procedere nel caso specifico; se:
a) Il Consorzio inserisce nel campo “Eventuale documentazione amministrativa aggiuntiva per l’impresa XY” una dichiarazione contenente l’indicazione della consorziata per cui concorre oltre alla documentazione richiesta per quest’ultima;
b) ovvero: è necessario aggiungere anche l’impresa Consorziata alla procedura senza valorizzare la quota di partecipazione (come da immagine che si allega).
RISPOSTA
Interpellato il gestore del Sistema, risponde come segue:
a) Per quanto riguarda la procedura di partecipazione,alla gara in RTI specificherei che quando un membro del raggruppamento è rappresentato da un Consorzio, bisogna selezionare come forma di partecipazione "RTI costituendo/costituito" e la documentazione amministrativa delle imprese consorziate deve essere allegata dal Consorzio nella sezione "Eventuale documentazione amministrativa aggiuntiva".
b) si rimanda alla sezione "help" del portale www.acquistinretepa.it
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FAQ n. 14)
Essendo la scrivente in possesso sia della certificazione ISO 9001 che della ISO 14001, e quindi avendo la possibilità di usufruire sia della riduzione della garanzia provvisoria del 50% che di quella del 20%, si chiede se le due percentuali siano cumulabili e che quindi si possa usufruire di una riduzione complessiva pari al 70%, come di seguito calcolato: Base d’asta € 100.000.000,00Somma da garantire (2%) € 2.000.000,00Riduzione per possesso ISO 9001 e 14001 (50%+20%=70%) € 600.000,00.
RISPOSTA
L’orientamento che si assume, in attesa di un auspicato intervento chiarificatore, è quello di applicare il criterio del cumulo relativo per tutelare la Stazione appaltante sia in sede di gara sia in sede di esecuzione contrattuale. La metodologia di calcolo è quella che vede una riduzione del 50% sulla garanzia complessiva e del 20% sull’importo già ridotto della metà. Pertanto per rispondere al quesito,la garanzia finale, a seguito del possesso delle due certificazioni dichiarate, ammonta non a 600.000,00 euro ma a 800.000,00 euro (50% di 2.000.000,00 euro = 1.000.000,00 euro; - 20% di 1.000.000,00 euro = 800.000,00 euro).
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FAQ n. 15)
Si chiede di confermare quanto segue. In merito al requisito di capacità economico-finanziaria di cui al punto 1.6 del Disciplinare di Gara, si chiede conferma che il triennio da prendere in considerazione deve essere il riferito agli ultimi tre esercizi finanziari chiusi ossia 2013/2014/2015.
RISPOSTA
Si, si conferma che si fa riferimento agli ultimi tre esercizi finanziari chiusi.
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FAQ n. 16)
Si chiede conferma circa il fatto che non sono previsti sopralluoghi per la partecipazione alla gara in oggetto.
RISPOSTA
Non sono previsti sopralluoghi nella fase di partecipazione alla gara. L'obbligo di sopralluogo è previsto nello schema di Convenzione all' art. 6 comma 4.
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FAQ n. 17)
Con riferimento al punto “7.2 Modalità di attribuzione del punteggio tecnico” del disciplinare di gara ed alla richiesta di inserire i curriculum vitae delle principali figure professionali, si chiede di confermare che tale documentazione possa essere prodotta tra gli allegati alla Relazione Tecnica.
RISPOSTA
Il curriculum vitae può essere prodotto tra gli allegati alla Relazione tecnica.
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FAQ n.18)
Si chiede se all’interno della Relazione Tecnica le tabelle predisposte dal concorrente potranno essere predisposte con carattere differente rispetto al Times New Roman altezza 12, purché sia consentita la leggibilità e la facile consultazione delle stesse.
RISPOSTA
Il carattere Times New Roman altezza 12 è richiesto solo per la relazione tecnica. Gli allegati e le schede tecniche descrittive potranno essere predisposte con carattere diverso purchè leggibile e di facile consultazione.
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FAQ. n. 19)
Si chiede di confermare che all’interno della Relazione Tecnica sono ammesse tabelle ed elaborati grafici con carattere anche inferiore al 12 purché di facile leggibilità.
RISPOSTA
La Relazione tecnica è costituita, come previsto al punto 5 del Disciplinare, da un massimo di 40 pagine fronte/retro e deve essere redatta in carattere Times New Roman altezza 12.Mentre, come già risposto precedentemente, per gli allegati e le schede tecnico-descrittive si ammette vengano redatti in carattere diverso purchè di facile leggibilità.
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FAQ. n. 20)
In caso di partecipazione alla procedura in RTI costituendo di 3 imprese, si chiede se il modello di Domanda di Partecipazione debba essere compilato singolarmente da ciascuna impresa del RTI e caricato singolarmente da ciascuna delle suddette imprese O se il documento debba essere unico, reso e sottoscritto congiuntamente da tutte le imprese del RTI. In tal caso, si chiede di confermare se lo stesso unico documento debba essere caricato dalla sola Capogruppo Mandataria O da ciascuna impresa del RTI. Si chiede inoltre di confermare che, essendo prevista la firma digitale, non siano necessari timbro e firma tradizionali su ogni pagina del suddetto documento.
RISPOSTA
Interpellato il gestore del Sistema, così risponde:"Ciascuna delle 3 imprese componenti il raggruppamento dovrà produrre il proprio documento di partecipazione, firmarlo digitalmente e ricaricarlo a Sistema."
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FAQ. n. 21)
Nella risposta da voi fornita si legge: “Il consorzio stabile, per sua natura giuridica, assorbe i requisiti dei singoli consorziati divenendo un operatore economico in possesso dei requisiti necessari per partecipare a gare pubbliche” Stante quanto sopra si chiede di confermare che un consorzio stabile ex art. 45 comma 1 lett. c) privo “in proprio” dei requisiti di qualificazione richiesti per partecipare ad una procedura, ma in possesso dei medesimi per il tramite delle consorziate esecutrici, configura “l’assorbimento” espresso nella vostra risposta.A titolo esemplificativo:Il consorzio XX non è in possesso della fascia di classificazione, non ha la ISO 14001, non ha il fatturato specifico pertanto Consorzio XX - per poter partecipare alla procedura AAA - indicata le consorziate Y, Z, K che hanno tutti i requisiti richiesti. La situazione sopra prospettata configura quanto da voi indicato nella risposta?
RISPOSTA
Al fine di consentire la massima partecipazione alla gara e conformemente alla recentissima giurisprudenza in materia di qualificazione dei consorzi stabili ( TAR Lazio Sez. I quater 25/01/2017 n. 1324) si ritiene che per la qualificazione dei medesimi siano ancora applicabili le disposizioni della normativa previgente e in particolare l'art. 36, comma 7, del D. Lgs. 163/2006 sulla base di quanto disposto dall'art. 216, comma 14, del D. Lgs 50/2016.
Pertanto i requisiti di capacità richiesti possono essere dimostrati dal Consorzio stabile oppure dalle consorziate indicate quali esecutrici ai sensi dell'art. 48, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 anche nel caso di Consorzi costituiti da più di cinque anni.
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FAQ. n. 22)
Con riferimento al punto “8. Valore complessivo dell’offerta” del Disciplinare di gara si definisce che il Valore complessivo offerto Va i-esimo è pari a:Va i-esimo = 84.000.000,00 x (1-A%) + 10.500.000,00 x (1-B%) +5.000.000, 00 x (1-C%) +500.000,00 x (1-D%)Dove:• A % e la percentuale di sconto da applicare ai prezzi a base d’asta indicati per le prestazioni di pulizia ordinaria a canone continuativo;• B % e la percentuale di sconto da applicare ai prezzi a base d’asta indicati per gli interventi a richiesta;• C % e la percentuale di sconto da applicare alle prestazioni dei servizi ausiliari/ complementari espressi in Euro/ore uomo nei termini prima descritti;• D% e la percentuale di sconto da applicare alle forniture.Il punto 7.3 MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ECONOMICO sub C. PRESTAZIONI DI SERVIZI AUSILIARI E COMPLEMENTARI stabilisce altresì che, trattandosi di prestazioni di sola manodopera,[…] il Fornitore dovrà offrire una percentuale di sconto sulla maggiorazione del 25% del costo della mano d’opera tenendo conto che il costo orario complessivo posto a base d’asta è composto di due elementi:• costo della manodopera come da CCNL;• importo percentuale pari al 25% calcolato sul costo della manodopera medesima. Analogamente le prestazioni B. PRESTAZIONI DI PULIZIA A RICHIESTA come da allegato “all-n-2-listino-servizi-a-richiesta” si riferiscono a sole prestazioni di manodopera (espresse a base d’asta in euro/ora /uomo).Alla luce delle precedenti considerazioni, ai fini del calcolo del coefficiente Aa= ribasso praticato dal concorrente a ove il ribasso è dato da 100.000.000,00 € meno il valore complessivo offerto dal concorrente “Va”Si chiede conferma che:1) gli sconti B% e C% debbano esseri applicati alla sola componente di manodopera;2) la formula di calcolo del valore complessivo offerto Va sia modificata come segue:Va= 84.000.000,00 x (1-A%) + 10.500.000,00 x (1-0,25(1-B%)) +5.000.000, 00 x (1-0,25(1-C%)) +500.000,00 x (1-D%)Per illustrare l’interpretazione precedente si fornisce di seguito un esempio:• Sconto A%= 20%• Sconto B%= 40%• Sconto C%= 40%• Sconto D%= 15%Va = 84.000.000,00 x (1-20%) + 10.500.000,00 x (1-0,25(1-40%)) +5.000.000, 00 x (1-0,25(1-40%)) +500.000,00 x (1-15%) = 80.800.000,00 €che determina un ribasso pari a:Aa =100.000.000 – 80.800.000 = 19.200.000.
RISPOSTA
Per quanto riguarda le prestazioni di pulizie e richiesta (B- Allegato n. 2) si evidenzia che l’offerente dovrà valutare prudentemente che il proprio ribasso sia coerente e quindi il trattamento economico non sia inferiore ai costi della manodopera previsti dai minimi contrattuali.
L’eventuale violazione di tali limiti costituisce motivo di esclusione in sede di valutazione della congruità dell’offerta.
Per quanto riguarda le prestazioni di servizi ausiliari e complementari (C del Disciplinare, rinvio all’art.15 del Capitolato) il ribasso indicato con l'espressione “C%” nella formula di cui al punto 8, è il ribasso da effettuarsi sul prezzo orario a base d’asta da applicare esclusivamente alla maggiorazione del 25%; anche in questo caso l’offerente dovrà valutare prudentemente che il proprio ribasso sia coerente e quindi il trattamento economico non sia inferiore ai costi della manodopera previsti dai minimi contrattuali.
L’eventuale violazione di tali limiti costituisce motivo di esclusione in sede di valutazione della congruità dell’offerta.
Il Valore dell’Offerta di cui al punto 8 del Disciplinare, contempla una formula che va intesa come modello per individuare la migliore offerta, non costituendo valore economico dell’appalto.
Conseguentemente la congruità dell’offerta non si riferirà allo sconto sull’importo ipotetico complessivo derivante dalla formula, ma allo sconto sul valore attribuito dall’offerente per le singole prestazioni.
Si tenga presente comunque che il valore complessivo dell’appalto nell’arco dei tre anni, sommando le diverse Convenzioni con gli Enti aderenti, non può essere superiore a 100.000.000,00 di euro ( IVA esclusa).
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FAQ n. 23)
Al fine di una corretta formulazione dell’offerta tecnico economica, con la presente si chiedono i seguenti chiarimenti:1) con riferimento alla previsione di cui all’art. 18 dello schema di Convenzione, che impone in capo al Fornitore la costituzione di una garanzia definitiva in favore del SA – Provincia di Vicenza pari ad € 10.000.000,00, si chiede conferma che tale importo si tratti di un refuso, in quanto l’art. 103 d. Lgs. n. 50/2016 prevede espressamente che la garanzia definitiva sia pari al 10% dell’importo contrattuale. In ogni caso, si chiede inoltre di confermare che a tale importo sono applicabili le riduzioni di cui all’art. 93, comma 7 del d. Lgs. N. 50/2016.
RISPOSTA
Si conferma che l'importo della garanzia è stabilito in euro 10.000.000,00 pari al 10% del valore stimato della Convenzione a base d'asta (euro 100.000.000,00 IVA esclusa).
Resta inteso che applicandosi l'art. 103 del D.Lgs 50/2016, in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10% la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Nel caso di ribassi superiori al 20%, l'aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
Si applicano le riduzioni previste dall'art.93, comma 7, del D.Lgs 50/2016.
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FAQ n.24)
Si chiedono delucidazioni in merito alla cauzione definitiva da prestare in caso di aggiudicazione; l’ Art. 18 dello schema di convenzione prevede una garanzia pari a € 10.000.000,00 è possibile ridurla in base alle certificazioni ISO disponibili?Si chiede inoltre se dovrà essere prestata una cauzione definitiva per ogni singolo contratto applicativo che verrà stipulato.
RISPOSTA
Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2017 anche alla garanzia definitiva vengono applicate le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7.
Per quanto riguarda il secondo quesito, come previsto dall’art. 18 dello schema di Convenzione, il Fornitore costituisce una garanzia definitiva in favore del Soggetto Aggregatore pari a 10.000.000,00 di euro con l’applicazione degli aumenti previsti nei casi di ribasso previsti dal comma 1 dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.
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FAQ n. 25)
Quesito n. 1
"Si chiede conferma di quanto espresso in risposta al chiarimento n° 9, quesito n° 2, ovvero che all’interno della piattaforma utilizzata per la pubblicazione della documentazione di partecipazione alla presente gara d’appalto, sia presente un unico campo all’interno del quale andrà inserita l’Offerta Tecnica costituita dalla Relazione Tecnica strutturata in sezioni corrispondenti a ciascun criterio/sub criterio definito per l’attribuzione dei punteggi di qualità.
In particolare si chiede conferma che il sistema permetta il caricamento di più files pur sempre mantenendo quale dimensione massima di ciascuno di essi il limite di 13 MB.
Qualora il sistema permettesse il caricamento di un solo file con dimensioni massime pari a 13 MB, si chiede la possibilità di non allegare alla Relazione Tecnica, le schede tecnico-descrittive di prodotti, materiali e macchinari utilizzati che di loro sono generalmente costituite da numerosi files di dimensioni ben superiori ai 13 MB."
Quesito n. 2
Premesso che nel disciplinare di gara al paragrafo 3.1”Invio dell’offerta” ultimo capoverso è specificato che:
“Il concorrente che intenda partecipare in forma riunita (es. RTI/Consorzi, sia costituiti che
costituendi) dovrà in sede di presentazione dell’OFFERTA indicare la forma di partecipazione e indicare gli operatori economici riuniti o consorziati. Il Sistema genera automaticamente una password dedicata esclusivamente agli operatori riuniti, che servirà per consentire ai soggetti indicati di prendere parte (nei limiti della forma di partecipazione indicata) alla compilazione dell’ OFFERTA”.
Si chiede di specificare se il caricamento a portale di tutta la documentazione di gara, comprese anche le dichiarazioni rilasciate e sottoscritte digitalmente dall’impresa mandante, possa essere effettuato esclusivamente dall’impresa capogruppo o se invece debba ritenersi necessario che l’impresa mandante provveda autonomamente a collegarsi a portale e a caricare la rispettiva documentazione di propria competenza.
RISPOSTA
Quesito 1
Nello spazio "relazione tecnica", il sistema permetta il caricamento di più files pur sempre garantendo l'upload di ciascuno di essi se di dimensione massima pari a 13 MB.
Quesito 2
Il caricamento a portale della documentazione di gara di carattere amministrativo delle imprese mandanti deve essere caricata a sistema nelle apposite sezioni dalle imprese mandanti stesse.
L’impresa mandante pertanto dovrà:
1. collegarsi al portale;
2. accedere alla procedura di partecipazione tramite la password dedicata esclusivamente agli operatori riuniti (comunicatagli dall'impresa mandataria);
3. prendere parte alla compilazione dell'offerta nella parte di propria competenza.
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FAQ n. 26)
Siamo in possesso di una fidejussione informatica firmata digitalmente dalla compagnia assicurativa, è necessario far apporre anche la firma digitale di un notaio?.
RISPOSTA
Interpellato il Gestore del Sistema in merito al Vostro quesito, così risponde:
“La garanzia provvisoria dovrà essere corredata:
i) da una autodichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, con la
quale il sottoscrittore dell’istituto di credito/assicurativo dichiara di essere in possesso dei
poteri per impegnare il garante. In tal caso, il SA – Provincia di Vicenza si riserva di effettuare controlli a campione interrogando direttamente gli istituti di Credito/assicurativi circa le
garanzie rilasciate ed i poteri dei sottoscrittori;
oppure, in alternativa
ii) da sottoscrizione del garante autenticata da notaio che attesti la titolarità dei poteri del sottoscrittore.
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FAQ n. 27)
Al paragrafo 1.6 del disciplinare di gara intitolato “Requisiti di partecipazione” - “Requisiti tecnico-professionali” si legge: “ di essere iscritto per attività inerenti il servizio oggetto di gara al registro delle imprese artigiane…omissis”. Si chiede conferma che per “attività inerenti” si intendano quelle indicate alla sezione II.1.6 della GUCE dal CPV 90911200, ovvero servizi di pulizia.
RISPOSTA
Si conferma.
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FAQ n.28)
Tra le condizioni di partecipazione di cui alla sezione III. 2, alla sezione sub III.2.1 della GUCE si legge: “Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Rinvio al Disciplinare di gara” .
Dal momento che nel disciplinare di gara non si fa riferimento alcuno “alla situazione personale” ma gli unici requisiti di partecipazione richiesti (al paragrafo 1.6 del disciplinare) sono quelli tecnico-professionali e di capacità economico-finanziaria, si chiede di specificare quali siano i requisiti di cui alla succitata sezione III.2.1 della GUCE;
RISPOSTA
I requisiti di partecipazione richiesti al paragrafo 1.6 del disciplinare vengono confermati oltre a quanto richiesto nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), allegato al Disciplinare, che contiene le parti relative alle informazioni sull’Operatore Economico.
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FAQ n. 29)
Al paragrafo 4 sub 4.2 pg 15 del disciplinare di gara – primo capoverso – si legge: “i requisiti di partecipazione di cui al punto III.1.3 del bando di gara devono essere posseduti e dichiarati:….omissis”. Si chiede conferma che il riferimento corretto alla sezione del bando di gara sia alla sezione III.2.1
RISPOSTA
Il riferimento corretto è alla sezione III.2.1. del bando di gara.
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FAQ n. 30)
In riferimento al paragrafo 4 sub 4.9 del disciplinare di gara intitolato “Atti relativi al RTI o Consorzio”, si chiede conferma che in caso di consorzi di cooperative di cui all’art. 45 co. 2 lett. b) del codice (quindi NE’ consorzio ordinario, NE’ consorzio stabile) NON debba essere prodotta copia dell’atto costitutivo.
RISPOSTA
Il Consorzio di Cooperative iscritto alla CCIAA non è tenuto alla produzione di copia dell’atto costitutivo.
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FAQ n. 31)
In riferimento al paragrafo 2.3 del disciplinare di gara intitolato “La registrazione al Sistema”, si chiede conferma che in caso di consorzi di cooperative di cui all’art. 45 co. 2 lett. b) del codice la registrazione al sistema debba essere fatta solo ed esclusivamente dal consorzio e NON anche dalle consorziate che saranno indicate quali esecutrici. L’operatore economico, difatti, è il consorzio di cooperative medesimo e non le cooperative.
RISPOSTA
Si , si conferma che la registrazione a Sistema debba essere fatta dal Consorzio.
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FAQ n. 32)
In riferimento alle sedute di gara e al titolo per chiedere l’inserimento a verbale di eventuali dichiarazioni durante le stesse, si rappresenta che nella GUCE, alla sezione IV.3.8, viene richiesta semplice delega, mentre nel disciplinare di gara, al paragrafo 9, viene richiesta “idonea procura”. Si chiede di chiarire quale sia il titolo corretto.
RISPOSTA
Possono chiedere l’inserimento a verbale di eventuali dichiarazioni durante le sedute gara i titolari o i rappresentati legali delle imprese o persone munite di idonea procura che deve essere intesa come idonea delega con autentica notarile o delega resa ai sensi del DPR 445/2000.
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FAQ n. 33)
Per quanto riguarda la stipula di un'eventuale cauzione definitiva, saranno applicabili le stesse riduzioni previste per la cauzione provvisoria, come da D. Lgs. 50/2016.
RISPOSTA
Per la garanzia definitiva si applica l’art. 103, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 che prevede che vengano applicate le riduzioni di cui all’art. 93, comma 7 previste per la garanzia provvisoria.
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FAQ n. 34)
Fermo restando il limite massimo di 13 MB per ogni singolo file, ed essendo ammesso il caricamento di più documenti aventi ognuno il suddetto limite, si richiede quale sia la capacità massima di MB complessivi per ogni sezione (es.: capacità massima per il caricamento di relazione tecnica ed eventuali allegati) ammessa dal portale.
RISPOSTA
Interpellato il gestore del Sistema risponde che “non c’è limite di sezione”.
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FAQ n. 35)
Si chiede conferma che in caso di partecipazione di un consorzio stabile costituito ai sensi dell'art. 45 co 2 lettera c) la domanda di partecipazione all. 5 sia da presentarsi unicamente da quest'ultimo e NON anche dalle consorziate per cui il consorzio dichiara di concorrere.
RISPOSTA
Vedi in analogia la risposta alla FAQ n. 31).
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FAQ n. 36)
Si chiede di rendere disponibili i seguenti modelli "All. n. 5 Domanda di partecipazione" e "All. n. 6 DGUE" in formato word.
RISPOSTA
Gli allegati nn. 5 e 6 in formato WORD sono stati inseriti nella sezione di Acquisti in rete.
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FAQ n. 37)
Si chiede conferma che l’allegato 5 “Domanda di partecipazione” debba recare esclusivamente firma digitale così come previsto dalla lex specialis (cfr. paragrafo 4.3 disciplinare di gara) e NON ANCHE firma autografa in ogni pagina (e timbro) come si legge nelle note dell’allegato medesimo.
RISPOSTA
Basta la firma digitale così come previsto nel paragrafo 4.3 del Disciplinare di gara.
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FAQ n. 38)
Nella schermata relativa al caricamento della documentazione amministrativa, NON risultano esserci le sezioni utili al caricamento né della cauzione provvisoria, né della ricevuta del pagamento contributo all’ANAC. Si chiede, pertanto, se tali documenti possano essere caricati nella sezione “Eventuale documentazione amministrativa aggiuntiva”.
RISPOSTA
La cauzione ed il contributo ANAC devono essere allegati, al passo Offerta per il lotto 1, negli appositi spazi.
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FAQ n. 39)
Si chiede conferma che si possano caricare cartelle compresse (all’interno delle quali ovviamente saranno inseriti i singoli files firmati digitalmente).
RISPOSTA
La risposta è affermativa.
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FAQ n. 40)
Al fine di una corretta formulazione dell’offerta tecnico economica, con la presente si chiedono i seguenti chiarimenti:1) con riferimento all’art. 4.2 del Disciplinare di gara, si chiede conferma che le dichiarazioni sull’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 d. lgs. n. 50/2016, ove rese personalmente dai soggetti di cui al comma 3 del medesimo art. 80, potranno essere sottoscritte con firma autografa dai diretti interessati, corredate dai rispettivi documenti di identità e caricate nel sistema in un unico file in formato pdf firmato digitalmente dal legale rappresentante della concorrente.
RISPOSTA
Si conferma la possibilità da Voi rappresentata. Tuttavia si chiarisce che il legale rappresentante del concorrente deve presentare idonea dichiarazione sottoscritta con cui indica i soggetti che devono presentare la dichiarazione sull’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
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FAQ n. 41)
Nell’allegato 1 – Livello normale per l’operazione di “detersione delle restanti pareti” non vi è alcuna indicazione della frequenza d’intervento per nessuna delle aree individuate mentre per l’attività di “spazzatura con raccolta grossa pezzatura” è indicata solo la frequenza relativa agli uffici tradizionali e ai magazzini/Officine. Nell’allegato 2 – Livello ridotto l’operazione di “spazzatura ad umido” viene indicata la relativa frequenza solo l’area magazzini/officina mentre l’attività di spazzatura con raccolta grossa pezzatura viene indicata la frequenza solo per le aree esterne pavimentate. Si chiede conferma della correttezza dell’indicazione contenuta negli allegati o in caso contrario si chiede di integrare le frequenze mancanti.
RISPOSTA
Per quanto riguarda l’allegato 1 – Detersione delle restanti pareti- di fatto nel livello normale non è prevista e la casella è rimasta per refuso inserita mentre è prevista negli allegati 2 -livello ridotto e 3 – livello basso. Per quanto riguarda la spazzatura con raccolta grossa grande pezzatura si conferma la frequenza relativa agli uffici tradizionali e magazzini e officine.
Per quanto riguarda l’allegato 2 si conferma quanto affermato.
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FAQ n. 42)
Al punto 6. Offerta Economica del Disciplinare di Gara vengono riportate le modalità di presentazione dell’offerta economica, consistenti “nell’inserimento nell’apposita sezione del Sistema dei valori richiesti con modalità solo in cifre. Tali valori verranno riportati su una dichiarazione generata dal Sistema in formato pdf “Offerta economica”, che il concorrente dovrà inviare e fare pervenire al Sa – Provincia di Vicenza attraverso il Sistema dopo averla: i) scaricata e salvata sul proprio PC; ii) sottoscritta digitalmente”.Al punto 7.3 Modalità di Attribuzione del Punteggio Economico, lettera C) viene indicato che il concorrente “dovrà offrire una percentuale di sconto sulla maggiorazione del 25% del costo della mano d’opera tenendo conto che il costo orario complessivo posto a base d’asta è composto di due elementi: i) costo della manodopera come da CCNL; ii) importo percentuale pari al 25% calcolato sul costo della manodopera medesima”. Lo stesso punto indica che “i listini dei costi della manodopera devono essere allegati”.Visto che per la presentazione dell’offerta è previsto il solo inserimento in cifre della percentuale di ribasso applicato sulle voci che compongono l’offerta, si chiedono chiarimenti in merito alle modalità di presentazione dei suddetti listini della manodopera, ovvero se quanto richiamato nel disciplinare è mero refuso.
RISPOSTA
Interpellato il gestore del Sistema risponde: si precisa che i listini dei costi della manodopera devono essere prodotti in fase di offerta e nello specifico essere allegati nella sezione del Sistema adesso denominata “Listini dei costi di manodopera”.
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FAQ n. 43)
Al fine di una corretta formulazione dell’offerta tecnico economica, con la presente si chiedono i seguenti chiarimenti:1) Con riferimento all’art. 1.6 del Disciplinare di gara, si chiede conferma che il possesso del requisito di capacità economico-finanziaria possa essere provato mediante dichiarazione resa, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, dall’organo preposto al controllo contabile della concorrente, quale società di revisione o collegio sindacale.
RISPOSTA
Non si comprende l’esigenza del ricorso alla dichiarazione dell’organo sindacale poiché in questa fase basta la dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 da parte del legale rappresentante o suo delegato.
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FAQ n. 44)
In riferimento al paragrafo 4.4 del Disciplinare (Avvalimento) si chiede il seguente chiarimento:- Esempio: Il concorrente singolo possiede la fascia di classificazione CCIAA "G" ed un fatturato specifico per servizi di pulizia (2013-2014-2015) pari ad € 8.406.806,46; pertanto, per partecipare alla gara dovrà richiedere l'avvalimento dei requisiti. Nel caso specifico, alla luce dei requisiti posseduti, è possibile richiedere l'avvalimento all'impresa X per il requisito inerente la fascia "L" e l'avvalimento all'impresa Y per il requisito inerente la restante parte del fatturato? Riassumendo, è possibile chiedere l'avvalimento a due imprese diverse per due requisiti diversi?.
RISPOSTA
Si veda risposta alla FAQ n. 7 lettera b). Si ritiene che il requisito dell’iscrizione alla fascia l) debba trovare la più ampia e generalizzata applicazione alla luce del costante orientamento della giurisprudenza nazionale e comunitaria in materia di appalti e pertanto non può negarsi ai concorrenti singoli e associali in ricorso all’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016.
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FAQ n. 45)
In riferimento all’art. 8 del disciplinare che pare definisca un importo stimato delle fornitura a richiesta di beni di consumo, pari ad € 500.000, pregasi codesta Stazione Appaltante voler indicare le quantità previste dei materiali di cui l’allegato 3 che hanno determinato il suddetto importo presunto.
RISPOSTA
Allo stato non è possibile indicare le quantità previste per le forniture di beni di consumo: si chiede solo di operare il ribasso sui prezzi indicati come da paragrafo 1.3.4 del Disciplinare di gara (pag.6).
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FAQ n. 46)
In riferimento all’allegato 2 “listino servizi a richiesta” pregasi voler specificare inequivocabilmente l’importo soggetto a ribasso d’asta, tenendo a mente che il valore del servizio risulterebbe essere pari ad € 10.500.000 (rif. art. 8 disciplinare)Il listino definisce un costo euro/ora/uomo pari ad € 18,00. La tabella di determinazione del costo del lavoro della provincia di Vicenza definisce un costo del lavoro per addetti di II livello pari ad € 15,94.Per quanto sopra, se codesta Stazione Appaltante dovesse confermare la suddetta interpretazione, risulterebbe:valore dei servizi a richiesta pari ad € 10.500.000 monte ore presuntivo pari a 583.333,33 (10.500.000/18)costo della manodopera non soggetto a ribasso € 9.298.333,28 (583.333,33 * 15,94) ne consegue un importo ribassabile di € 1.201.666,72. Allo stesso modo, pregasi voler indicare l’importo ribassabile di cui al ribasso C per i “servizi ausiliari complementari”, il cui importo presunto risulta essere pari ad € 5.000.000. Se cosi non fosse, si prega codesta Stazione Appaltante a fornire opportuni ed fondamentali chiarimenti, considerando l’importanza dell’argomento.E’ auspicabile una modifica del disciplinare di gara che possa meglio definire tale aspetto.
RISPOSTA
Si veda risposta a FAQ n. 22).
Si chiarisce inoltre che il valore complessivo dell’offerta di cui paragrafo 8 del Disciplinare (pag. 28 e ss.) contempla una formula che va intesa come modello per individuare la miglior offerta, non costituendo il valore economico dell’appalto.
Il valore economico stimato complessivo dell’appalto nel triennio, sommando le varie Convenzioni con Amministrazioni/Enti, non sarà superiore a euro 100.000.000,00 (IVA esclusa).
Conseguentemente l’ammontare economico delle quattro categorie di cui al paragrafo 8 del Disciplinare (pag. 28 e ss.) è da ritenersi unicamente un parametro al fine di determinare l’offerta economica e non certamente un ribasso sul valore complessivo dell’appalto.
Il successivo contratto con Amministrazioni/Enti verrà stipulato sulla base dei ribassi operati e dei servizi richiesti all’aggiudicatario.
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FAQ n. 47)
In riferimento ai costi della manodopera che determinano i prezzi relativi ai “servizi a richiesta” e “servizi ausiliari complementari”, pregasi comunicare se è ammessa deroga dal costo orario di € 15,94, valido per il II livello nella provincia di Vicenza, nel caso in cui il concorrente possa usufruire di benefici tali da ridurre il suddetto costo, entro i limiti del CCNL.
RISPOSTA
Si veda risposta a FAQ n. 22).
Il ribasso si effettua unicamente sulla percentuale del 25%, parte da sommare al costo della manodopera come indicato al paragrafo 7.3 C. del Disciplinare (pag. 28).
Per costo della monodopera si intende la tariffa ufficiale in vigore nella Provincia dove viene effettuata la prestazione.
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FAQ n. 48)
Con riferimento alle modalità di attribuzione del punteggio tecnico di cui all’art. 7.2 del Disciplinare di Gara, si richiedono i seguenti due chiarimenti: 1. nel punto c)viene indicato che saranno attribuiti fino a 6 punti sulla base della “descrizione, nell’ambito dell’attività di controllo, degli strumenti per l’attivazione di azioni preventive e correttive”. In merito si chiede di chiarire la natura strumenti richiesti (procedurali o tecnologici) al fine di precisare suddetto criterio di valutazione così da garantire un’interpretazione univoca dell’elemento oggetto del giudizio;2. in merito al criterio relativo alla voce “ tipologia e numero di apparecchiature e mezzi che saranno utilizzati per l’esecuzione dl servizio”, si chiede di chiarire se i dati richiesti (numeri delle apparecchiature e mezzi) devono essere espressi tramite valori assoluti o per metro quadrato.
RISPOSTA
1. Con riferimento al criterio di valutazione indicato al paragrafo 7.2 punto c) si precisa che la natura degli strumenti richiesti può essere sia di tipo procedurale che di tipo tecnologico.
2. Il numero di apparecchiature e mezzi che saranno utilizzati per l’esecuzione del servizio può essere espresso sia in valore assoluto sia per mq, in relazione alle diverse ipotesi e tipologie che possono presentare i locali di un’Amministrazione/Ente (come indicati nella Premessa del Disciplinare e all’art. 1 del Capitolato) e alle diverse metrature dei locali.
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FAQ n. 49)
In riferimento all’art. 7.1 “Criterio di aggiudicazione e criteri di valutazione” del disciplinare di gara” ed in particolare ai criteri di aggiudicazione N ovvero:
- Resa uffici aperti al pubblico (Livello Normale) espressa in mq/h calcolata secondo la seguente formula R(min)/R(ies)
R(min): è la resa più bassa tra quelle ricevute
R(ies): è la resa del concorrente iesimo
-
Resa uffici tradizionali (Livello Ridotto) espressa in mq/h calcolata secondo la seguente formula R(min)/R(ies) dove:
R(min): è la resa più bassa tra quelle ricevute
R(ies): è la resa del concorrente iesimo
-
Resa uffici tradizionali (Livello Basso) espressa in mq/h calcolata secondo la seguente formula R(min)/R(ies) dove:
R(min): è la resa più bassa tra quelle ricevute
R(ies): è la resa del concorrente iesimo
Si chiede conferma che la resa richiesta debba essere espressa in termini di resa media mq/h giorno, inoltre si chiede conferma che la stessa sia calcolata su base lavorativa di 5 giorni settimanali in particolare anche per le Resa uffici tradizionali ( Livello Basso) o se in altra nativa SOLO per questo standard e livello di frequenza sia da calcolare su base lavorativa di 3 giorni settimanali.
La richieste e la chiarezza della risposta sono di fondamentale importanza alla luce della comparazione tra le diverse offerte, infatti l’espressione della medesima produttività ma fatta su 5 giorni settimanali o su 3 giorni settimanali comporta da un lato il medesimo monte ore settimanale ma il valore numerico della resa espressa sarebbe diversa, questo porterebbe ad una distorsione della valutazione/comparazione.
RISPOSTA
1. La resa richiesta è in mq/h;
2. La frequenza per il Livello Basso per tipologia Uffici tradizionali è su base lavorativa di 3 giorni.
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FAQ n. 50)
In riferimento all’Allegato A1 si chiede conferma che la Spazzatura ad umido non sia prevista in tutti gli standard (tranne che per magazzini/officine) in riferimento alle frequenze Livello Ridotto.
RISPOSTA
Ritenendo errato il riferimento all’allegato A1) trattandosi invece dell’allegato A2), si conferma che la spazzatura ad umido nel Livello Ridotto (all. A2) è prevista solo per la tipologia Magazzini/Officine.
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FAQ n. 51)
In riferimento all’Allegato A1 si chiede conferma come sia possibile che le frequenza prevista per la prestazione “detersione pavimenti non trattati a cera” sia per lo standard “Uffici tradizionali” livello ridotto intesa mensile mentre per il livello basso sia intesa quindicinale ,quindi più impegnativa a fronte di un livello per l’appunto più basso.
RISPOSTA
Così sono stati costruiti gli allegati in quanto ogni Amministrazione potrà scegliere più standard e livelli a seconda delle proprie specifiche esigenze con diverse operazioni e frequenze di intervento che non necessariamente rispondono alla logica che sottende al quesito posto. Come da pagina 9 del Capitolato si precisa comunque che non è possibile scegliere diversi standard/livelli per singoli locali.
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FAQ n. 52)
Nell'Allegato A1- Livello Normale, alla voce "detersione delle restanti pareti" non compare alcuna frequenza. Si chiede di specificare nel merito.
RISPOSTA
Si veda la risposta a FAQ n. 41).
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FAQ n. 53)
Relativamente alle modalità di formulazione delle relazione tecnica (secondo quanto indicato all'art.5 pag. 22 del Disciplinare di gara - "[...] Tale Relazione tecnica sarà composta da un massimo di n. 40 pagine fronte/retro, in carattere Times New Roman altezza 12, esclusi gli allegati e le schede tecnico-descrittive contenenti la descrizione dei prodotti, dei materiali e dei macchinari utilizzati di cui al punto 21 del Capitolato.[...]" - siamo a chiedere se le tabelle e la grafica interne all'elaborato di 80 facciate potranno essere realizzate con font e dimensioni diverse preservando in ogni caso la leggibilità del documento. Tale quesito è stato già sottoposto (vedi "FAQ faq_-generali_33", quesiti nn.19 e 25) e le risposte hanno certamente chiarito come dovranno essere predisposti gli allegati e la relazione tecnica nel suo complesso (numero pagine/facciate), ma lasciano ancora non chiarito se all'interno della relazione stessa (nelle 80 facciate) ogni elemento che non riguarda il corpo del testo (vale a dire per esempio tabelle, grafici, infografiche, ecc.) possa essere scritto con font e dimensioni minori del Times New Roman 12. La risposta chiara e precisa a questo quesito favorirebbe la par condicio e la comparabilità degli elaborati tra i concorrenti.
RISPOSTA
Si ritiene di aver già risposto esaurientemente e chiaramente con le risposte alle FAQ nn. 18, 19 e 25.
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FAQ n. 54)
Relativamente alle richieste contenute nell'allegato C ("Fornitura a richiesta di beni di consumo"), si chiede se quanto indicato per ogni articolo da fornire sia requisito cogente o semplice indicazione che l'offerente può migliorare, in termini di soluzioni innovative/tecniche mantenendo invariato il livello di comfort offerto agli utenti.
RISPOSTA
Il requisito viene considerato quale cogente.
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FAQ n. 55)
Si chiede conferma che non sono da considerarsi inclusi nella convenzione i locali di seguito elencarti e che normalmente rientrano in appalti di servizi gestiti dai comuni di appartenenza:
a. Farmacie Comunali
b. Asili nido e scuole comunali
c. Centri per anziani (A.S.P)
RISPOSTA
Si conferma che sono esclusi: Farmacie Comunali, Asili nido e scuole comunali, Centri per anziani (A.S.P.).