FAQ
FAQ N. 1)
Si chiede conferma che con la dicitura "ultimo triennio" si intendano gli esercizi relativi agli anni 2014-2015-2016, indipendentemente che il bilancio sia stato depositato.
RISPOSTA
Si conferma
FAQ. N. 2)
Con riferimento al punto “Requisiti di capacità economica-finanziaria “ aver realizzato nell’ultimo triennio il fatturato complessivo indicato, nel caso in cui si tratti di un Consorzio costituito nell’anno 2016 sottoforma di consorzio fra imprese artigiane, ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, che ha stipulato un contratto di affitto di azienda con un Concedente che fra i requisiti per gli appalti prevede la cessione all’Affittuaria di tutti i requisiti, le esperienze, i titoli, di qualsivoglia genere e specie, maturati dalla Concedente nell’esecuzione dei contratti di appalto nel corso della sua attività e che tali requisiti, ai sensi ex art. 76, comma 10, DPR n. 207/2010, sono peritati con perizia giurata che ha fissato il calcolo del volume d’affari del complesso aziendale trasferito all’anno antecedente l’atto di trasferimento, relativo al complesso aziendale ceduto, si chiede se il Concorrente possa indicare, in riferimento alle annualità utili richieste nel disciplinare di gara, gli importi risultanti dalla perizia giurata e se per la dimostrazione del requisito si possa presentare copia conforme della perizia stessa.
RISPOSTA
Si conferma la possibilità di indicare gli importi risultanti dalla perizia giurata e la presentazione della copia conforme della perizia stessa per la dimostrazione del requisito.
FAQ N. 3)
Al fine di effettuare una corretta valutazione della gara, si richiede di conoscere l'entità della quota parte destinata al servizio di vigilanza/guardiania
RISPOSTA
L’entità della quota parte stimata per il servizio di vigilanza/guardiana che potrà essere affidata è pari indicativamente a 4,50% (quattroecinquantapercento) sul valore complessivo della Convenzione stimato in € 193.350.000,00 IVA esclusa per l’intera durata del servizio 2017/2022.
FAQ. N. 4)
Si chiede a quanti ed a quali enti sarà destinato il servizio di vigilanza/guardiania.
RISPOSTA
La Provincia di Vicenza agisce in qualità di Soggetto Aggregatore ex Delibera ANAC n. 58 del 22 luglio 2015 e ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 499 L. 208/2015 e dell’art. 9 D.l. n. 66/14 per conto di Amministrazioni/Enti non sanitari del territorio della Regione Veneto, quali a titolo meramente esemplificativo: Camere di Commercio, Comuni, Unioni di Comuni, Province, Regione Veneto, Società a totale partecipazione pubblica, come riportato a pagina 3 del Disciplinare di gara.
FAQ. N. 5)
Relativamente al Servizio di Vigilanza e Guardiania è' possibile conoscere quanto della quota parte sulla base d'asta è di competenza armata e quanto non armata.
RISPOSTA
No.
Si precisa che il valore stimato della convenzione a base d’asta per i singoli servizi è è frutto di una stima relativa al presumibile fabbisogno delle Amministrazioni/Enti che aderiranno al presente appalto nel suo arco naturale di durata.
Pertanto la predetta stima non è in alcun modo impegnativa, né vincolante per le Amministrazioni/Enti né per il Soggetto Aggregatore. Si tratta di importi meramente presuntivi che non attribuiscono all’Aggiudicatario/ri diritto ad alcun corrispettivo minimo o ad alcuna indennità restando pertanto a suo carico il rischio per la stipulazione o meno dei contratti con Amministrazioni/Enti Contraenti, come riportato a pagina 6 del Disciplinare di gara.
FAQ N. 6)
Con riferimento alla partecipazione alla procedura in oggetto, Al fine di soddisfare il requisito tecnico professionale relativo al possesso dell’Attestazione SOA, si chiede di confermare che, un’impresa qualificata nella categoria OG1 classifica IV, per poter presentare offerta per tutti e tre i lotti di gara, possa partecipare avvalendosi della categoria SOA OG1 di un’impresa ausiliaria solo per la parte residuale al raggiungimento della classifica IV bis.
RISPOSTA N. 6)
Sì, si conferma.
FAQ N. 7)
Al fine di soddisfare il requisito di fatturato specifico nell’ultimo triennio per servizi di facility (gestione calore e manutenzione impianti), si chiede di precisare se, ai fini del computo del suddetto fatturato, possano essere presi in esame fatturati realizzati nell’ultimo triennio per l’esecuzione di una sola fra le due tipologie di attività sopra indicate.
RISPOSTA N. 7)
Sì, solo per la gestione calore.
FAQ N. 8)
In caso di RTI si chiede di confermare che il possesso di fatturato specifico nell’ultimo triennio per servizi di vigilanza debba essere posseduto esclusivamente dall’impresa che, all’interno del RTI, eseguirà i Servizi di vigilanza.
RISPOSTA N. 8)
No, il requisito del fatturato specifico è necessario ai fini della partecipazione. Chi eseguirà il servizio di vigilanza dovrà comunque essere in possesso di licenza di istituto di vigilanza relativa alla/e Province oggetto del lotto per il quale il concorrente presenterà offerta.
FAQ N. 9)
Si chiede di confermare che, un’impresa partecipante alla procedura in oggetto, in possesso di ultimo bilancio approvato e depositato riferito all’anno 2015, ai fini del computo del fatturato complessivo e specifico realizzato nell’ultimo triennio, possa prendere in esame il triennio 2013-2014-2015.
RISPOSTA N. 9)
No, per ultimo triennio si intendano gli esercizi relativi agli anni 2014-2015-2016, indipendentemente che il bilancio sia stato depositato. (vedasi FAQ N. 1)
FAQ N. 10)
Si chiede di confermare che il divieto di subappalto sia limitato esclusivamente alle prestazioni ricomprese nelle macroaree A. Anagrafica e Progetto SIM e B. Gestione tecnica e alle prestazioni ricomprese nel Servizio F.1 – Gestione Calore;
RISPOSTA N. 10)
Sì, si conferma.
FAQ N. 11)
Si chiede infine di precisare se, per ciascuna prestazione da subappaltare, ricompresa nelle macroaree: ATTIVITA’ DI MANUTENZIONE E MISURA, GESTIONE IMPIANTI TECNOLOGICI, SERVIZI SPECIALI, sia obbligatorio indicare una terna di subappaltatori.
RISPOSTA N. 11)
L’indicazione della terna di nominativi di subappaltatori riferita “per ogni tipologia di attività prevista in progetto” è obbligatoria, come specificato dalla Legge delega del D. Lgs. 50/2016.
FAQ N. 12)
Al punto D.1.2 Personale Impiegato Per I Servizi Di Manutenzione Periodica si legge:
Il personale incaricato della manutenzione… dovrà inderogabilmente appartenere a ditte autorizzate dal costruttore degli impianti, dei componenti e delle attrezzature alla manutenzione e dovrà prestare la sua opera esclusivamente su impianti, componenti ed attrezzature per i quali è stato espressamente autorizzato, pena la sua immediata sostituzione da parte del Responsabile del Procedimento, del DEC e/o del Referente Tecnico.
Se la Ditta incaricata non sarà in grado di assolvere alla presente condizione, il Responsabile del Procedimento e/o il DEC e/o il Referente Tecnico potrà in qualunque momento, a sua discrezione, richiedere la sua sostituzione con altra che soddisfi ai requisiti richiesti.
requisiti richiesti.
…. Ogni rapporto di intervento agli impianti dovrà citare questa autorizzazione e/o avere l’intestazione del produttore dei dispositivi da manutentore
Si chiede:
In considerazione del fatto che trattasi di Convenzione e pertanto non permette nella fase di gara di conoscere quali siano le ditte autorizzate sopra richiamate – che comunque potrebbero essere centinaia e diverse da sito a sito – si chiede conferma dell’obbligo di cui sopra.
Non essendo possibile che un solo offerente disponga di tutte le autorizzazioni sopra citate, si chiede come verrebbe valutata l’ipotesi in cui il valore da subappaltare alle Ditte Autorizzate, superasse i limiti di legge.
Il Responsabile del Procedimento potrà richiedere la sostituzione a sua discrezione, oppure avrà l’obbligo di richiedere la sostituzione, come asserito nel paragrafo precedente (i.e pena la sua immediata sostituzione da parte del Responsabile del Procedimento)?
RISPOSTA N. 12)
-
Il personale incaricato della manutenzione dovrà essere autorizzato dal costruttore e/o avvalersi di personale autorizzato dal costruttore per operare presso gli impianti in manutenzione.
-
Come indicato all’art. 13 del Disciplinare di Gara, il subappalto sarà disciplinato ai sensi dell’ articolo 105 del D. Lgs. 50/2016.
-
Il Responsabile del Procedimento potrà richiedere la sostituzione a sua discrezione qualora il personale incaricato non sia abilitato ad operare sugli impianti in manutenzione.
FAQ N. 13)
Al punto D.1.1 Composizione Del Presidio, si legge:
Il Servizio di presidio dovrà essere espletato almeno attraverso la seguente struttura:
- Responsabile d’impianto: delegato alla presa in consegna dell’impianto….
- Preposto ai lavori: incaricato alla presa in carico dell’impianto….
- operai di IV livello CCNL, con QUALIFICA PERSONA ESPERTA con competenza su impianti elettrici…
- operai di IV livello CCNL, con competenza su impianti tecnologici, antincendio e di sicurezza.
L’organico di presidio è da intendersi totalmente dedicato alle esigenze dell’Amministrazione Contraente, che si riserva la facoltà di accettare o di chiedere la sostituzione motivata del personale dell’organico di presidio se non gradito.
Il servizio di presidio sarà erogato al giorno su almeno due turni lavorativi a partire dalle ore 06.00 alle ore 18.00. ed in particolare:
1° turno dalle ore. 06.00 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì; 2° turno dalle ore 12.00.alle ore 18.30 dal lunedì al venerdì;
Il servizio dovrà comunque essere garantito anche in orari diversi da quelli succitati previa chiamata da parte del Responsabile del Procedimento e/o del DEC e/o del Referente Tecnico, sia per interventi d’emergenza notturni o festivi, sia per il prolungamento degli orari di turno.
Si chiede:
Le figure di cui ai punti a) b) c) e d) sopra esposti, dovranno svolgere la loro attività esclusivamente a favore della Amministrazione Contraente?
Le figure di cui ai punti a) e b) possono essere le stesse di quelle di cui ai punti c) e d)
In che modo saranno ricompensate le prestazioni in orari diversi da quelli succitati (ovvero dalle 18.30 alle 06.00 dal lunedì al venerdì oltre a sabato e domenica)
RISPOSTA N. 13)
Come riportato all’art. D.1.1. del Capitolato Tecnico “Composizione del Presidio” “l’organico di presidio è da intendersi totalmente dedicato alle esigenze dell’Amministrazione Contraente”.
Come riportato all’art. D.1.1. il Servizio di Presidio dovrà essere espletato almeno attraverso la seguente struttura: responsabile d’impianto, preposto ai lavori, operai di IV livello con qualifica di personale esperta secondo norma N 50110 sugli impianti elettrici, operai di IV livello con competenza su impianti tecnologici, antincendio e di sicurezza.
Le prestazioni in orari diversi da quelli succitati (ovvero dalle 18.30 alle 06.00 dal lunedì al venerdì oltre a sabato e domenica) saranno ricompensate come specificato all’art. D.1.1. “Composizione del presidio” con la reperibilità prevista da art. B.6 “Reperibilità” del Capitolato Tecnico e compensata all’interno della Gestione Tecnica e, se del caso, con il diritto di chiamata previsto all’art. C.1.2 “Interventi in emergenza ed urgenza”
FAQ N. 14)
Al punto B.1 Custodia Dei Beni E Monitoraggio Periodico Per Pubblica Incolumità, si legge:
L’esecuzione di eventuali interventi – escluse le operazioni di transennamento e messa in sicurezza dell’area - saranno pagati in economia, utilizzando a tal fine la cifra stanziata per gli interventi di ordinaria manutenzione.
Si chiede conferma che con il termine ordinaria manutenzione si intenda la manutenzione extra- canone (riparativa o migliorativa)a misura come definita al punto 1.1 Principali Prestazioni Richieste ed al punto 1.6 Manutenzione a Misura (Extra Canone).
RISPOSTA N. 14)
Si conferma che con il termine ordinaria manutenzione si intenda la manutenzione extra- canone (riparativa o migliorativa) a misura come definita agli articoli 1.1 “Principali Prestazioni Richieste” e 1.6 “Manutenzione a Misura (Extra Canone)”
FAQ N. 15)
Al punto D.1.8 Gestione Impianti Elettrici, si legge:
… Le prescrizioni generali e gli standard minimi richiesti all’Appaltatore per l’espletamento del servizio dovranno essere applicate per ciascuna tipologia di impianto, componente e/o attrezzatura elettrica (esistente o di nuova installazione) degli immobili patrimoniali dell’Arpav Veneto e negli stabili e/o locali ove sia presente personale dipendente come da Ordinativo di Fornitura (ODF).
…. Tutti gli impianti elettrici di cui sopra devono essere oggetto di sorveglianza, controlli periodici e mantenimento in efficienza in modo da favorire il normale svolgimento delle attività presso gli edifici di proprietà od in gestione all’Arpav prevenendo qualsiasi rischio o guasto elettrico ed i connessi rischi per la salute e l’incolumità delle persone
Si chiede conferma che il riferimento ad Arpav / Arpav Veneto sia casuale
RISPOSTA N. 15)
Si conferma che il riferimento ad Arpav / Arpav Veneto è un refuso di stampa.
FAQ. N. 16)
Al punto E.1.1 Servizio Di Vigilanza Lungo Il Perimetro Esterno Degli Stabili, si legge
.. Nel caso in cui il funzionario reperibile del Servizio Tecnico di Arpav chieda che venga eseguita la ronda
presso un immobile per verificare un allarme in corso o altre anomalie, questa dovrà essere anticipata nella programmazione ed eseguita nel più breve tempo possibile e comunque entro 30 minuti primi dalla
richiesta, salvo diverse disposizioni impartite dal funzionario reperibile del Servizio Tecnico di Arpav. Si chiede conferma che il riferimento ad Arpav sia casuale
RISPOSTA 16)
Si conferma che il riferimento ad Arpav / Arpav Veneto è un refuso di stampa.
FAQ. N. 17)
Al punto D.1.9 Descrizione Delle Operazioni Del Servizio Di Gestione Impianti Elettrici, si legge:
… In ogni caso tutti i materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere adeguatamente eserciti e manutenuti, adottando idonee prescrizioni e procedure
Si chiede conferma che la manutenzione e la gestione degli impianti elettrici sia limitato agli impianti elettrici e non alle apparecchiature e macchinari ad esso collegati (ad esempio, stampanti, computer…)
RISPOSTA N. 17)
Si conferma che la manutenzione e la gestione degli impianti elettrici è limitata agli impianti elettrici e non alle apparecchiature informatiche ad esso collegate (ad esempio, stampanti, computer…)
FAQ N. 18)
Con riferimento ai prezzi unitari espressi in €/mq/anno si chiede se il valore dei mq da considerare nella determinazione del valore di un servizio a canone è il valore complessivo di superficie lorda rilevato in sede di sopralluogo e riportati nel Piano degli Interventi, oppure si deve intendere il valore della superficie lorda di ogni singolo edificio per il quale il servizio viene richiesto. In altre parole, se a titolo di esempio il Piano degli Interventi facesse riferimento a 2 edifici da 500 mq ciascuno e l’ascensore fosse presente in solo uno degli edifici, il canone (utilizzando il valore a base d’asta) per la gestione impianti ascensore (voce d.3 del listino) sarebbe 2 edifici x 500 mq x 0.50 €/mq = 500 € oppure 1 edificio x 500 mq x 0.50 €/mq = 250 €/anno?
RISPOSTA N. 18)
Il valore dei mq da considerare nella determinazione del valore di un servizio a canone è il valore della superficie lorda di ogni singolo edificio per il quale il servizio viene richiesto. Se a titolo di esempio il Piano degli Interventi facesse riferimento a 2 edifici da 500 mq ciascuno e l’ascensore fosse presente in solo uno degli edifici, il canone (utilizzando il valore a base d’asta) per la gestione impianti ascensore (voce d.3 del listino) sarebbe 1 edificio x 500 mq x 0.50 €/mq = 250 €/anno
FAQ. N. 19)
Con riferimento ai prezzi unitari espressi in €/mq/anno si chiede se il valore dei mq da considerare nella determinazione del valore di più servizi a canone è sempre lo stesso per tutti i servizi attivati, o può variare in funzione del servizio attivato?
RISPOSTA N. 19)
Il valore in €/mq/anno di ogni servizio a canone attivato è sempre lo stesso, sulla base di quanto definito nell’allegato N. 8 Prezzi Base Offerta Economica. I mq su cui espletare i singoli servizi attivati possono variare sulla base delle richieste dell’Amministrazione Contraente.
FAQ N. 20)
Con riferimento ai prezzi unitari espressi in €/mc/anno per il servizio energia, si chiede se il valore dei mc da considerare nella determinazione del valore sono quelli relativi al soli edifici riscaldati.
RISPOSTA N. 20)
Si, il valore dei mc da considerare nella determinazione del valore sono quelli relativi al soli edifici riscaldati.
FAQ N. 21)
Con riferimento al servizio E.2 Autovettura, si chiede quale sia il limite kilometrico per il quale l’appaltatore è tenuto a corrispondere il costo del carburante, essendo ovviamente quest’ultimo funzione della percorrenza totale.
RISPOSTA N. 21)
Non c’è limite chilometrico, è stato definito un canone annuo omnicomprensivo per il noleggio di un autovettura e comprensivo del costo del carburante.
FAQ N. 22)
Al punto F.1.16 Compenso del servizio di gestione calore, si legge
Le prestazioni comprese nella Gestione Calore f.1) Gestione del Riscaldamento ed erogazione dell’acqua calda verranno compensate, come riportato all’art. 35 del Capitolato d’Oneri,
per ogni ora di riscaldamento richiesta dall’Amministrazione Contraente erogata negli ambienti e/o nei circuiti (= globali e/o parziale)negli orari indicati (v.d.s. fac simile Allegato F01);
per il volume di acqua calda sanitaria prodotta ed utilizzata;
per il servizio omnicomprensivo di conduzione e manutenzione degli impianti (v.d.s. Allegato F03)
Si chiede come questo sistema di contabilizzazione, parametrato su ore di riscaldamento e volume di acqua calda sanitaria, sia compatibile con il valore a base d’asta di 1.70 €/mc/anno, all’interno del quale non si fa riferimento ai suddetti parametri.
RISPOSTA N. 22)
Il valore a base d’asta di 1,70 €/mc/anno è da intendersi per volume (mc) di vettore energetico erogato. L’importo unitario posto a base d’asta si ritiene comprensivo di tutte le attività di conduzione e manutenzione previste dai documenti d’appalto, tra cui i rendiconti contabili con dettaglio delle ore di riscaldamento, il volume acqua calda sanitaria e il servizio omnicomprensivo di conduzione e manutenzione degli impianti.
FAQ N. 23)
Al punto F.1.16 Compenso del servizio di gestione calore, si legge
… L’Amministrazione contraente ha la facoltà di iniziare, interrompere, riprendere e cessare a suo giudizio il servizio di riscaldamento generale o parziale, diminuire, aumentare giornalmente la durata o richiedere spostamenti di orari senza che per tale interruzione e riaccensione o riduzione e aumento del servizio, l'Appaltatore possa richiedere ulteriori compensi
Si chiede come questa facoltà da parte dell’Amministrazione di procedere ad un utilizzo non continuativo del servizio determini la variazione del canone annuo del servizio Gestione Calore, il quale è espresso in €/mc/anno. E’ infatti evidente che, nella formula adottata, l’Appaltatore deve recuperare durante i periodi di freddo meno intenso i maggiori consumi che si hanno nei mesi più freddi, ed un’eventuale scelta di riscaldare solo in questi ultimi porterebbe ad uno sconto inferiore – rispetto al base d’asta di 1.70 - rispetto a quello ipotizzabile per un utilizzo continuo.
RISPOSTA N. 23)
Si conferma la facoltà da parte dell’Amministrazione di procedere ad un utilizzo non continuativo del servizio, il cui corrispettivo verrà valorizzato sulla base dei volumi di vettori energetici necessari per riscaldare negli orari richiesti dall’Amministrazione Contraente.
FAQ N. 24)
Al punto F.1.17 Compenso Per Variazioni Di Orario E/O Di Durata, si legge:
…L’interruzione del servizio da una certa data in poi comporta il pagamento delle ore di erogazione del riscaldamento effettuate a tale data.
Si chiede cortesemente di specificare questo punto, evidenziando anche quale delle parti (Amministrazione o Appaltatore) dovrebbe dare atto all’interruzione del servizio.
RISPOSTA N. 24)
Come riportato all’art. F.1.17 “Compenso per variazioni di orario e/o di durata”: “Il periodo annuale di esercizio degli impianti termici potrà subire variazioni in giornate, in più o in meno, rispetto alla durata base, in funzione delle condizioni meteorologiche o di eventuali esigenze dell’Amministrazione contraente. L’Amministrazione contraente si riserva tale discrezionalità (nel rispetto delle norme di legge) per qualsiasi edificio incluso nell’Ordinativo definitivo di Fornitura senza che l’Appaltatore abbia nulla da eccepire.
L’interruzione del servizio da una certa data in poi comporta il pagamento delle ore di erogazione del riscaldamento effettuate a tale data.”
FAQ N. 25)
Al punto F.1.19 Variazione Utilizzo Combustibile O Passaggio A Teleriscaldamento, si legge
… ’Amministrazione Contraente ritenesse, in uno o più edifici, sostituire l'attuale combustibile con un altro di diversa natura, il nuovo prezzo orario da applicare verrà calcolato secondo la seguente formula:
dove:
NPh = Prezzo orario da applicarsi.
VPh = prezzo orario con alimentazione attuale combustibile.
Pc2 = Prezzo* (euro/MW) del nuovo combustibile / V.E. (metano o teleriscaldamento) tenuto conto del potere calorifico inferiore e del rendimento della macchina.
Pc1 = Prezzo* (euro/MW) del combustibile attuale (gasolio) tenuto conto del potere calorifico inferiore e del rendimento della macchina.
(Prezzi* al momento della trasformazione e validità dal momento della trasformazione)
Si chiede come il Nuovo Prezzo Orario, espresso in €/MW modifichi il valore del canone annuo di 1,70 €/mc/anno che viene utilizzato nella determinazione del canone annuo.
Si chiede inoltre conferma che il valore €/MW per Pc1 e PC2 sia da intendersi come €/MWh.
RISPOSTA N. 25)
Il Nuovo Prezzo Orario non modifica il valore a base d’asta del canone di 1,70 € per mc di vettore energetico erogato ma diverrà allegato contabile per i controlli sui consumi reali e sul regolare espletamento del servizio.
La formula contenuta nell’art. F.1.19 Variazione Utilizzo Combustibile O Passaggio A Teleriscaldamento contiene un errore materiale da rettificare come segue:
dove:
NP = Prezzo orario da applicarsi.
VP = prezzo orario con alimentazione attuale combustibile.
Pc2 = Prezzo* (euro/MW) del nuovo combustibile / V.E. (metano o teleriscaldamento) tenuto conto del potere calorifico inferiore e del rendimento della macchina.
Pc1 = Prezzo* (euro/MW) del combustibile attuale (gasolio) tenuto conto del potere calorifico inferiore e del rendimento della macchina.
(Prezzi* al momento della trasformazione e validità dal momento della trasformazione)
No, il valore €/MW per Pc1 e PC2 è da intendersi come €/MW.
FAQ N. 26)
Al punto F.1.21 B: Allineamento Andamento Climatico Stagionale, si vede questo esempio:
Visto l’esempio, anche considerati anche eventuali adattamenti, non ci è chiaro come venga utilizzato il valore a base d’asta di 1.70 €/mc/anno. E possibile avere un esempio in tal senso?
RISPOSTA N. 26)
L’esempio è stato inserito per errore materiale e – poiché non sostanziale - si deve considerare stralciato dal Capitolato Tecnico.
FAQ N. 27)
Si chiede conferma che con riguardo a quanto previsto al punto 1.6.2 del Disciplinare di gara, nella parte in cui è richiesto che la percentuale di possesso del requisito SOA non sia inferiore alla percentuale dei servizi svolti, in realtà il termine "servizi" sia un refuso e debba intendersi come lavori.
RISPOSTA N. 27)
Si conferma che con riguardo a quanto previsto al punto 1.6.2 del Disciplinare di gara, nella parte in cui è richiesto che la percentuale di possesso del requisito SOA non sia inferiore alla percentuale dei servizi svolti, in realtà il termine "servizi" è un refuso da intendersi come lavori.
FAQ N. 28)
Si chiede conferma che in caso di partecipazione a più lotti, il concorrente possa presentare offerta per ciascun lotto in veste soggettiva eventualmente diversificata; ovvero come concorrente singolo o ATI per un lotto e come concorrente singolo o ATI in altro/i lotti.
RISPOSTA N. 28)
Per quanto riguarda la partecipazione come RTI in più lotti e con diverse configurazioni, si richiama quanto indicato dal Parere Anac in sede precontenziosa n.112 del 19/07/2012, in cui si evidenzia che i lotti sono gare autonome di un bando ad oggetto plurimo.
FAQ N. 29)
Si chiede conferma che un’impresa possa partecipare a più lotti di gara in ATI diverse.
RISPOSTA N. 29)
Si richiama quanto indicato alla risposta della FAQ N. 28)
FAQ N. 30)
Si chiede conferma che in caso di partecipazione da parte di una medesima ATI a più lotti di gara, le quote dei soci del raggruppamento possano essere diverse da lotto a lotto.
RISPOSTA N. 30)
Si conferma che in caso di partecipazione da parte di una medesima ATI a più lotti di gara, le quote dei soci del raggruppamento possono essere diverse da lotto a lotto. Si richiama quanto indicato alla risposta della FAQ N. 28).
FAQ N. 31)
Si chiede conferma che in caso di partecipazione in forma associata (ATI), l'eventuale mandante associata per l'erogazione dei servizi (in particolare quello della fornitura vettori energetici) non debba necessariamente soddisfare i requisiti di capacità economico finanziaria richiesti al punto 1.6, essendo necessario e sufficiente che vengano soddisfatti dalla mandataria e comunque dall'ATI nel suo complesso.
In tal ottica, ai fini di una corretta costruzione dell’ATI e dell’assegnazione a ciascun associato di una quota di partecipazione rispettosa e proporzionale al servizio svolto, si chiede di conoscere l’incidenza dei servizi che compongono la base d’asta dell’appalto.
Detto altrimenti, in caso di ATI si chiede a Codesta Stazione appaltante le modalità attraverso le quali ripartire le quote di partecipazione tra gli associati in funzione dell’incidenza sul base d’asta dei rispettivi servizi svolti.
RISPOSTA N. 31)
Si conferma che in caso di partecipazione in forma associata (RTI), l'eventuale mandante associata per l'erogazione dei servizi (in particolare quello della fornitura vettori energetici) non debba necessariamente soddisfare i requisiti di capacità economico finanziaria richiesti al punto 1.6 del Disciplinare di gara, essendo necessario e sufficiente che vengano soddisfatti dalla mandataria e comunque dall'RTI nel suo complesso.
L’entità delle quote parti stimate per i servizi che potranno essere affidati, sulla base della “Descrizione servizi a canone” riportata nell’Allegato n. 8 “Prezzi base offerta economica” sono pari indicativamente:
A1 – A. ANAGRAFE E PROGETTO SIM, B. GESTIONE TECNICA 17,40%
B2 – C. ATTIVITA’ MANUTENZIONE A MISURA 15,80%
C3-4-5-6 – D. GESTIONE IMPIANTI TECNOLOGICI 26,80%
D7-8-9-10-11 – E. SERVIZI SPECIALI – E.1 VIGILANZA 4,50%
E12 – E. SERVIZI SPECIALI – E.2 AUTOVETTURA 1,30%
F13 – F. GESTIONE CALORE – F.1 GESTIONE RICALDAMENTO ED EROGAZIONE ACQUA CALDA 34,20%
sul valore complessivo presunto della Convenzione stimato in € 193.350.000,00 IVA esclusa per l’intera durata quinquennale del servizio.
FAQ N. 32)
Si chiede se ai fini della regolare partecipazione e contestuale soddisfacimento dei requisiti richiesti per l’attività di vigilanza, il concorrente possa limitarsi a dichiararne il mero subappalto.
RISPOSTA N. 32)
Stante il rispetto di quanto richiesto all’art. 1.6 “Requisiti di partecipazione” del Disciplinare di Gara, si riporta quanto citato all’art. 13 “Subappalto” del disciplinare: “Non è ammesso il subappalto della parte più qualificante il servizio, rappresentata dalle macroaree A. Anagrafica e Progetto SIM e B. Gestione tecnica, nella sua interezza o nelle parti relative all’organizzazione del servizio e del Servizio F.1 – Gestione Calore. Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell’art. 105 D. Lgs. 50/2016. Essi saranno autorizzati dalla Amministrazioni/Enti Contraenti nel limite massimo del 30% per ogni singolo ordinativo di Fornitura (contratto)”
FAQ N. 33)
In ordine al requisito di partecipazione per il servizio di vigilanza (punto 1.6.4 di pag. 7 del Disciplinare di gara) si chiede conferma che l’idoneità “all’esercizio delle attività nell’ambito di tutte le province della Regione Veneto” richiesta all’Istituto di Vigilanza debba intendersi più propriamente come idoneità relativa quantomeno alla/e Provincia/e oggetto del lotto per il quale il concorrente presenta offerta.
RISPOSTA N. 33)
Si conferma che in ordine al requisito di partecipazione per il servizio di vigilanza (punto 1.6.4 di pag. 7 del Disciplinare di gara) l’idoneità “all’esercizio delle attività nell’ambito di tutte le province della Regione Veneto” richiesta all’Istituto di Vigilanza debba intendersi come idoneità relativa alla/e Provincia/e oggetto del lotto per il quale il concorrente presenta offerta.
FAQ N. 34)
Con riferimento ai requisiti di partecipazione richiesti ai fini dell’ammissione in gara, tra i requisiti tecnico-professionali è prevista al punto 4 del Disciplinare di Gara “per il servizio di vigilanza” il possesso di apposita Licenza di Istituto di Vigilanza…. rilasciata dalle Autorità competenti nella classi funzionali A e B, nel livello dimensionale almeno pari al II°, idonea all’esercizio delle attività nell’ambito di tutte le province della Regione Veneto. Si chiede di sapere se (come previsto dalla determinazione ANAC n. 9 del 22.07.2015) tale requisito possa ritenersi soddisfatto anche laddove il concorrente sia già Titolare di Licenza Prefettizia ex art. 134 TULPS, per un determinato territorio di altra Provincia e Regione, ed abbia presentato l’istanza per l’estensione dell’autorizzazione nei territori di riferimento per l’espletamento dei servizi previsti in gara (tutte le province della Regione Veneto).
RISPOSTA N. 34)
Il possesso di apposita licenza di Istituto di Vigilanza, rilasciata dalle Autorità competenti nella classi funzionali A e B, nel livello dimensionale almeno pari al II°, per l’espletamento dei servizi previsti in gara dovrà essere posseduto per le province del lotto a cui si intende partecipare alla data di presentazione della documentazione di gara.
FAQ. N. 35)
Al paragrafo "Requisiti di capacità economico- finanziaria" sono riportati i requisiti di fatturato specifico per servizi di facility (gestione calore e manutenzione impianti) , di importo almeno pari al 30 % del valore annuale del lotto. Chiediamo con la presente se esiste un criterio di scorporo tra gestione calore e manutenzione ; in altri termini chiediamo in che modo deve essere eventualmente suddivisa la cifra che viene richiesta in funzione delle due attività riportate (gestione calore e manutenzione impianti)
RISPOSTA N. 35) da verificare con faq n. 7
No, non esiste un criterio di scorporo, ma il fatturato specifico deve comprendere sia la gestione calore che la manutenzione impianti.
FAQ. N. 36)
In merito al “Punto 1.6.4 Requisiti di partecipazione (pagina 7 Disciplinare di gara): Si chiede conferma che, in caso di mancanza dell’autorizzazione prefettizia per una provincia della Regione Veneto, sia sufficiente anche solo aver presentato richiesta di estensione alla competente prefettura per la provincia stessa, entro il termine di presentazione di gara”.
RISPOSTA N. 36)
Il possesso di apposita licenza di Istituto di Vigilanza, rilasciata dalle Autorità competenti nella classi funzionali A e B, nel livello dimensionale almeno pari al II°, per l’espletamento dei servizi previsti in gara dovrà essere posseduto per le province del lotto a cui si intende partecipare alla data di presentazione della documentazione di gara. Si richiama quanto indicato nella risposta alla FAQ N. 34).
FAQ N. 37)
L’art. 1.6 del disciplinare di gara, al comma 4, indica i requisiti di partecipazione per il servizio di vigilanza, prescrivendo “il possesso di apposita licenza di Istituto di vigilanza, di cui al Titolo IV del testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, al R.D. 6 maggio 1940, n. 635 così come modificato dal DPR 4 agosto 2008, n. 153 e dal DM 269 del 2010, rilasciata dalle autorità competenti nelle classi funzionali A (attività di vigilanza) e B (gestione allarmi), livello dimensionale almeno pari a “2”, idonea all’esercizio delle attività nell’ambito di tutte le provincie della Regione Veneto.”Come indicato all’art. 6 del Capitolato d’Oneri, il servizio di vigilanza è però comprensivo anche del servizio di guardiania/portierato, di cui all’art. 8 del Disciplinare di gara, descritto dal Capitolato Tecnico, agli articoli E.1.4 ed E.1.5. Per l’effettuazione di tali servizi di “guardiania/portierato”, di cui al punto D5 dell’art. 8 del Disciplinare, non è necessario per legge, il possesso di una apposita licenza di istituto di vigilanza ex Titolo IV del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, al R.D. 6 maggio 1940, n. 635 così come modificato dal DPR 4 agosto 2008, n. 153 e dal DM 269 del 2010. Di contro il possesso della licenza suddetta è obbligatorio per le attività di cui ai punti D1, D2, D3 e D4 dell’art. 8 del Disciplinare di gara.
In caso di partecipazione in RTI, di imprese riunite rispettivamente esercitanti le attività oggetto di gara, e posto che detto raggruppamento possiederà integralmente i requisiti di gara prescritti, si chiede conferma che verrà ammessa alla partecipazione alla procedura di che trattasi di un raggruppamento in cui il servizio di guardiania/portierato sarà svolto da una impresa priva della licenza di istituto di vigilanza, come previsto dalla lex generalis.
RISPOSTA N. 37)
Si conferma che per l’effettuazione dei servizi di “guardiania/portierato”, di cui al punto articoli E.1.4 ed E.1.5 del Capitolato Tecnico, non è necessario per legge, il possesso di una apposita licenza di istituto di vigilanza ex Titolo IV del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, al R.D. 6 maggio 1940, n. 635 così come modificato dal DPR 4 agosto 2008, n. 153 e dal DM 269 del 2010 e che, in caso di partecipazione in RTI, di imprese riunite rispettivamente esercitanti le attività oggetto di gara e in possesso dei requisiti di gara prescritti, il servizio di guardiania/portierato può essere svolto da una impresa priva della licenza di istituto di vigilanza, come previsto dalla lex generalis.
FAQ N. 38) SOSPESA
FAQ N. 39)
Nel Disciplinare di gara a pag. 7, al paragrafo 4. del punto 1.6 Requisiti di Partecipazione, per il servizio di vigilanza è richiesto “il possesso di apposita licenza [..] idonea all’esercizio delle attività nell’ambito di tutte le province della Regione Veneto” .Si vuole sapere: 1) per partecipare ai singoli lotti è necessario che un istituto copra tutte le province della Regione Veneto oppure è sufficiente che copra quelle del solo lotto a cui si decide di partecipare? 2) In merito ai requisiti inerenti ai servizi di vigilanza, trattandosi di prestazioni secondarie, si chiede conferma che l’impresa partecipante sprovvista del suddetto requisito possa partecipare come impresa singola indicando in sede di offerta le ditte alle quali subappalterà obbligatoriamente le citate prestazioni di vigilanza ad imprese in possesso dei relativi requisiti richiesti.
RISPOSTA N. 39)
Per partecipare ai singoli lotti è necessario che un istituto copra le province della Regione Veneto del solo lotto a cui si decide di partecipare. Si richiama quanto indicato in risposta alla faq n. 33.
E’ corretto ritenere, poiché la gara è divisa in lotti su diverse province, che il concorrente possa presentare più istituti che coprano nel complesso le singole province del lotto a cui si intende partecipare.
In merito ai requisiti inerenti ai servizi di vigilanza, trattandosi di prestazioni secondarie, si conferma che l’impresa partecipante sprovvista del suddetto requisito possa partecipare come impresa singola indicando in sede di offerta le ditte alle quali subappalterà obbligatoriamente le citate prestazioni di vigilanza ad imprese in possesso dei relativi requisiti richiesti.
FAQ N. 40)
In merito al requisito di capacità economico-finanziaria richiesto a pagina 8 del Disciplinare di gara, non essendo richieste quote minime di possesso dello stesso in capo alle imprese mandanti, si chiede conferma che una Società che si propone come mandante, nell’ambito di un RTI, per l’erogazione di servizi di cui alla lettera “C ATTIVITA' MANUTENZIONE A MISURA”, “D GESTIONE IMPIANTI TECNOLOGICI” e “F GESTIONE CALORE” di cui a pagina 8 e 9 dell’”Allegato 4 – Capitolato d’oneri”, possa essere priva, oltre che del “fatturato specifico nell’ultimo triennio per servizi di vigilanza…omissis…”, anche del “fatturato specifico nell’ultimo triennio per servizi di facility…omissis…”.
RISPOSTA N. 40)
Non essendo richieste quote minime di possesso dello stesso in capo alle imprese mandanti, in merito al requisito di capacità economico-finanziaria richiesto a pagina 8 del Disciplinare di gara, si conferma che una Società che si propone come mandante, nell’ambito di un RTI, per l’erogazione di servizi di cui alla lettera “C ATTIVITA' MANUTENZIONE A MISURA”, “D GESTIONE IMPIANTI TECNOLOGICI” e “F GESTIONE CALORE” di cui a pagina 8 e 9 dell’”Allegato 4 – Capitolato d’oneri”, può essere priva sia del complessivo “fatturato specifico nell’ultimo triennio per servizi di vigilanza…omissis…” che del complessivo “fatturato specifico nell’ultimo triennio per servizi di facility…omissis…”
FAQ N. 41)
In merito al requisito di capacità economico-finanziaria richiesto a pagina 8 del Disciplinare di gara, non essendo richieste quote minime di possesso dello stesso in capo alle imprese mandanti, si chiede conferma che una Società che si propone come mandante, nell’ambito di un RTI, per l’erogazione di servizi di cui alla lettera “A ANAGRAFE E PROGETTO SIM [a.1) Creazione Anagrafe Immobiliare, a.2) Lista esigenze manutentive e piani di manutenzione, a.3) Sistema Informativo per la gestione della Manutenzione (SIM), a.4) Gestione informatica del processo manutentivo, a.5) Assistenza informatica ed istruzione personale tecnico, a.6) Centrale operativa, collegamenti telefonici, trasmissione ed archiviazione informatica dati, a.7) Rilievi architettonici, rilievi impiantistici, accatastamenti, ecc.] e di parte di servizi di cui alla lettera “B GESTIONE TECNICA [ad esempio per le attività di cui al punto b.2) e b.4)] di cui a pagina 8 dell’”Allegato 4 – Capitolato d’oneri”, possa essere priva, oltre che delle attestazioni SOA richieste dalla documentazione di gara, anche del “fatturato specifico nell’ultimo triennio per servizi di facility…omissis…” e “fatturato specifico nell’ultimo triennio per servizi di vigilanza…omissis…”.
RISPOSTA N. 41)
Poiché non sono richieste quote minime di possesso dello stesso in capo alle imprese mandanti, in merito al requisito di capacità economico-finanziaria richiesto a pagina 8 del Disciplinare di gara, si conferma che una Società che si propone come mandante, nell’ambito di un RTI, per l’erogazione di servizi di cui alla lettera “A ANAGRAFE E PROGETTO SIM [a.1) Creazione Anagrafe Immobiliare, a.2) Lista esigenze manutentive e piani di manutenzione, a.3) Sistema Informativo per la gestione della Manutenzione (SIM), a.4) Gestione informatica del processo manutentivo, a.5) Assistenza informatica ed istruzione personale tecnico, a.6) Centrale operativa, collegamenti telefonici, trasmissione ed archiviazione informatica dati, a.7) Rilievi architettonici, rilievi impiantistici, accatastamenti, ecc.] e di parte di servizi di cui alla lettera “B GESTIONE TECNICA [ad esempio per le attività di cui al punto b.2) e b.4)] di cui a pagina 8 dell’”Allegato 4 – Capitolato d’oneri”, possa essere priva del complessivo “fatturato specifico nell’ultimo triennio per servizi di facility…omissis…” SI del complessivo“fatturato specifico nell’ultimo triennio per servizi di vigilanza…omissis…”
In merito ai requisiti tecnico-professionali vale quanto al Disciplinare di Gara all’art. 1.6.
FAQ N. 42)
Considerato che il Bando di gara alla sezione II.1.6) prevede che “Le offerte vanno presentate per tutti i lotti”; Considerato che il Disciplinare di Gara al punto 1.7 “Partecipazione a più lotti” e la domanda di partecipazione prevedono la possibilità per il concorrente di partecipare ad uno o più lotti; Si chiede conferma che l’indicazione di cui al punto II.1.6) del Bando di gara sia un refuso e che, quindi, il concorrente possa partecipare alla gara per un solo lotto o per più lotti.
RISPOSTA N. 42)
Si precisa che un concorrente che volesse partecipare a più lotti potrà presentare una singola offerta per ogni lotto a cui intende partecipare.
Si conferma che il concorrente può partecipare alla gara per un solo lotto o per più lotti.
FAQ N. 43)
In riferimento alla gara in oggetto e in considerazione della obbligatorietà della salvaguardia occupazionale che i CCNL più rappresentativi impongono in caso di cambio di appalto, si chiede, per il personale che attualmente svolge il servizio di Vigilanza Armata, di meglio precisare per ogni risorsa impiegata: 1. Il numero complessivo delle risorse impiegate nel servizio; 2. Il CCNL applicato2. Livello di inquadramento; 3. Data di assunzione; 4. Nr. scatti di anzianità; 5. Full Time/Part time; 6. % part time nel caso di contratto di lavoro part time; 7. Tempo determinato/tempo indeterminato; 8. Retribuzione lorda mensile scomposta nelle voci che la compongono; 9. Le ore complessive presunte del servizio di vigilanza armata.
Tali informazioni , in forma anonima, sul costo del personale sono da considerare assolutamente necessarie , non solo per la determinazione del prezzo di offerta ma anche per definirne la effettiva congruità. Si chiede, inoltre, di precisare se sono previsti dei servizi di portierato fiduciario/reception, in caso affermativo chiediamo di indicare per questo personale le stesse informazioni sopra citate.
RISPOSTA N. 43)
Come specificato all’art. 1.1 e 1.2 del Disciplinare di Gara la procedura è finalizzata alla stipula di una Convenzione, ai sensi dell’art. 26, comma 1, L. 488/1999 per servizi di “Facility Management, Manutenzione Immobili e Impianti, Guardiania e Vigilanza” a cui potranno aderire Amministrazioni ed Enti non sanitari del territorio della Regione Veneto. Il valore stimato della Convenzione rappresenta una presumibile stima del fabbisogno dei servizi elaborata dalla Provincia di Vicenza in qualità di Soggetto Aggregatore che non consente le precisazioni richieste, che verranno fornite in fase di Ordinativo Definitivo di Fornitura (contratto) dalle singole Amministrazioni Contraenti aderenti alla Convenzione.
FAQ N. 44)
Premesso che nel disciplinare di gara è prescritto che in caso di ricorso al subappalto dovrà essere prodotto un DGUE apposito firmato digitalmente da soggetto munito di idonei poteri di ogni subappaltatore, con il quale lo stesso fornisca le informazioni di cui alle sezioni A e B della parte II e delle parti III, IV ove pertinente e VI del DGUE allegato, considerato che la parte IV del DGUE è relativa ai “Criteri di Selezione” e prevede la dichiarazione da parte del concorrente dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali richiesti nel Disciplinare di gara, si chiede di confermare che in caso di ricorso al subappalto, relativamente al DGUE, i subappaltatori indicati debbano compilare esclusivamente ed unicamente le sezioni A e B della parte II, la parte III e la parte VI, e non anche le informazioni di cui alla “Parte IV: Criteri di selezione”, non essendo richiesto in capo ai subappaltatori stessi il possesso di alcun requisito di partecipazione/qualificazione di idoneità professionale, né di capacità economica e finanziaria né di capacità tecniche e professionali
RISPOSTA N. 44)
Si conferma che in caso di ricorso al subappalto, relativamente al DGUE, i subappaltatori indicati devono compilare esclusivamente ed unicamente le sezioni di loro competenza, ossia A e B della parte II, la parte III e la parte VI
FAQ N. 45)
Si chiede di specificare se quanto indicato nel disciplinare di gara all’art. 5 OFFERTA TECNICA di seguito riportato:
“Con riferimento alla presente procedura il concorrente deve inviare e fare pervenire al SA – Provincia di Vicenza attraverso il Sistema un’Offerta Tecnica a pena di esclusione dalla gara, operando attraverso il Sistema secondo la seguente procedura di:
- invio attraverso l’inserimento a Sistema delle informazioni relative alle caratteristiche tecniche dell’offerta richiesta (compilazione della/e scheda/e tecnica/he); tali indicazioni verranno riportate su una dichiarazione generata dal Sistema in formato.pdf denominata “Offerta tecnica”, che il concorrente dovrà inviare e far pervenire a la SA attraverso il Sistema dopo averla:
-
scaricata e salvata sul proprio PC;
-
sottoscritta digitalmente.”
debba intendersi un refuso in quanto a sistema NON sono previsti appositi campi per l’inserimento delle informazioni relative alle “caratteristiche tecniche” e di conseguenza il sistema non genera alcuna dichiarazione denominata “Offerta Tecnica” mentre è solamente previsto di allegare il file della “Relazione Tecnica” nell’apposito campo obbligatorio e il file per l’eventuale documentazione coperta da riservatezza.
E’ possibile invece, solo, inserire a sistema i valori relativi all’Offerta economica con contestuale generazione di dichiarazione (generata dal sistema) denominata “Offerta economica”.
RISPOSTA N. 45)
Sì, è un refuso.
Si conferma che relativamente all’offerta tecnica è solamente previsto di allegare il file della “Relazione Tecnica” nell’apposito campo obbligatorio e il file per l’eventuale documentazione coperta da riservatezza mentre per quanto riguarda l’offerta economica dovranno essere inseriti a sistema i valori relativi all’Offerta economica con contestuale generazione di dichiarazione (generata dal sistema) denominata “Offerta economica”
FAQ N. 46)
Si chiede di specificare se la seguente dichiarazione riportata nella dichiarazione generata dal sistema in formato pdf “Offerta economica” a seguito dell’inserimento nell’apposita sezione del Sistema dei valori richiesti, “che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento, così come previsto nella lex specialis” soddisfa quanto richiesto all’art. 6 Offerta economica del disciplinare di gara relativamente alla dichiarazione di “manifestare l’impegno a tenere ferma l’offerta per il periodo di tempo indicato nel Bando di gara pari a 240 giorni”.
RISPOSTA N. 46)
Si conferma che la dichiarazione riportata nella dichiarazione generata dal sistema in formato pdf “Offerta economica” a seguito dell’inserimento nell’apposita sezione del Sistema dei valori richiesti, “che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento, così come previsto nella lex specialis” soddisfa quanto richiesto all’art. 6 Offerta economica del disciplinare di gara relativamente alla dichiarazione di “manifestare l’impegno a tenere ferma l’offerta per il periodo di tempo indicato nel Bando di gara pari a 240 giorni”.
FAQ N. 47)
Si chiede di specificare quale documento occorra produrre e inserire a portale nell’apposito campo “comprova imposta di bollo”.
RISPOSTA N. 47)
Le marche da bollo su domanda di partecipazione e offerta non sono
previste.
FAQ N. 48)
Si chiede conferma che sia possibile partecipare alla gara in costituenda Ati verticale in cui una mandante esegua esclusivamente le attività di cui alla Lettera E (servizi speciali: e1 Vigilanza ede.2 autovetture) e le restante attività siano svolte dalla Capogruppo.
In caso affermativo si chiede di confermare che i requisiti tecnici ed economici debbano essere dimostrati nel seguente modo:
Requisiti tecnici o-professionali
-
iscrizione per attività inerenti il servizio - ciascuna impresa per le attività che svolgerà all’interno dell’Ati
-
possesso attestazione SOA - Capogruppo
-
possesso certificazioni:
-
UNI EN ISO 9001:2008 - Capogruppo e/o mandante
-
EMAS alternativamente UNI EN ISO 14001:2004 - Capogruppo e/o mandante
-
UNI 10891:2008 - mandante;
-
-
per il servizio di vigilanza il possesso di apposita licenza di Istituto di vigilanza - mandante
-
sede operativa - Capogruppo e/o mandante
Requisiti di capacità economico - finanziaria
Fatturato complessivo ultimo triennio – Capogruppo minimo 60% , mandante in quota parte senza che sia richiesto un minimo in capo alla stessa;
Fatturato specifico ultimo triennio per servizi di facility – capogruppo; Fatturato specifico ultimo triennio per servizi di vigilanza – mandante.
Alla luce dell’ipotesi di partecipazione di cui sopra e della risposta alla FAQ n. 3 in cui è stata fornita l’incidenza del servizio di vigilanza, si chiede di confermare che non sia necessario che una mandante debba possedere una quota minima di partecipazione all’interno dell’ati e che pertanto nel caso specifico la quota di partecipazione assunta dalla mandante all’interno dell’ati possa essere pari al 4,50% (da voi indicato) e per la Capogruppo del 95,50%.
RISPOSTA N. 48)
Si rimanda alla risposta della FAQ N. 40.
Per quanto riguarda le certificazioni devono essere possedute da uno qualsiasi dei componenti dell’RTI.
Per quanto riguarda la quota di partecipazione si conferma che non è necessario che una mandante debba possedere una quota minima di partecipazione all’interno dell’RTI e che la quota di partecipazione assunta dalla mandante all’interno dell’RTI possa essere pari al 4,50% e per la Capogruppo del 95,50%.
FAQ N. 49)
Si chiede conferma che sia possibile partecipare alla gara in costituenda Ati mista in cui la capogruppo svolga tutti i servizi e si divida orizzontalmente in quota parte esclusivamente l’attività di cui alla Lettera d.1 (impianti elettrici) con una mandante.
In caso affermativo si chiede di confermare che i requisiti tecnici ed economici debbano essere dimostrati nel seguente modo:
Requisiti tecnici o-professionali
-
iscrizione per attività inerenti il servizio - ciascuna impresa per le attività che svolgerà all’interno dell’Ati
-
possesso attestazione SOA – esclusivamente dalla Capogruppo, essendo richiesta tale attestazione per lo svolgimento delle attività previste alla macro area B lettere c.1, c.2 e f.2 e non per la d.1.
-
possesso certificazioni:
-
UNI EN ISO 9001:2008 - Capogruppo e/o mandante
-
EMAS alternativamente UNI EN ISO 14001:2004 - Capogruppo e/o mandante
-
UNI 10891:2008 - Capogruppo;
-
-
per il servizio di vigilanza il possesso di apposita licenza di Istituto di vigilanza - Capogruppo
-
sede operativa - Capogruppo e/o mandante
Requisiti di capacità economico - finanziaria
Fatturato complessivo ultimo triennio – Capogruppo minimo 60% , mandante in quota parte senza che sia richiesto un minimo in capo alla stessa;
Fatturato specifico ultimo triennio per servizi di facility – Capogruppo (la mandante dovrà essere in possesso esclusivamente di fatturato per manutenzione di impianti analoghi a quelli che svolgerà nell’ambito dell’ati senza che sia richiesto un minimo in capo alla stessa);
Fatturato specifico ultimo triennio per servizi di vigilanza – Capogruppo
RISPOSTA N. 49)
Si rimanda alla risposta della FAQ N. 40.
Si precisa che per l’attestazione SOA ci si riferisce alla quota di attività che viene svolta secondo quanto dichiarato in sede di offerta.
FAQ N. 50)
Si chiede di confermare che quanto riportato a pag. 20:
La conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale, nell’ipotesi di cui all’art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 82/2005, ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell’art. 22, comma 2 del D. Lgs.n.82/2005.
sia da intendersi riferita all’opzione alternativa per il rilascio della cauzione e qui di seguito riportata
“ovvero, in alternativa:
-
sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 82/2005. Il documento cartaceo dovrà esser costituito: i) dalla garanzia sottoscritta dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; ii) da autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; iii) ovvero, in luogo dell’autodichiarazione, da autentica notarile.”
RISPOSTA N. 50)
Si conferma quanto inteso all’opzione alternativa per il rilascio della cauzione “sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 82/2005. Il documento cartaceo dovrà esser costituito: i) dalla garanzia sottoscritta dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; ii) da autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; iii) ovvero, in luogo dell’autodichiarazione, da autentica notarile.”
FAQ N. 51)
Premesso che l’art. 13 del Disciplinare di gara riporta:
“Non è ammesso il subappalto della parte più qualificante il servizio, rappresentata dalle macroaree A. Anagrafica e Progetto SIM e B. Gestione tecnica, nella sua interezza o nelle parti relative all’organizzazione del servizio e del Servizio F.1 – Gestione Calore.
che l’art. 30 del Capitolato di gara riporta:
Più precisamente, e vietato il subappalto dei Servizi di Governo A – Anagrafe e Progetto SIM e del Servizio F.1 – Gestione Calore.
Stante la discordanza di nomenclatura tra i due articoli si chiede di meglio specificare quali siano le attività non subappaltabili.
RISPOSTA N. 51)
Non sono subappaltabili le prestazioni riportate all’art. 13 del Disciplinare di gara:
“Non è ammesso il subappalto della parte più qualificante il servizio, rappresentata dalle macroaree A. Anagrafica e Progetto SIM e B. Gestione tecnica, nella sua interezza o nelle parti relative all’organizzazione del servizio e del Servizio F.1 – Gestione Calore”
FAQ N. 52)
In riferimento all’Allegato n. 8 – Prezzi Base Offerta Economica si chiede conferma che il valore di € 2,30 per la Macro Area A sia su base annua ovvero che l’unità di misura sia €/mq/anno
RISPOSTA N. 52)
Sì, si conferma
FAQ N. 53)
La sottoscritta impresa vorrebbe partecipare alla presente procedura come capogruppo-mandataria in ATI verticale con altri due soggetti. Nello specifico la scrivente è in possesso di attestazione SOA rispondenti alle categorie e classifiche richieste dal bando e del fatturato complessivo, ma sguarnita del fatturato specifico per servizi e del fatturato specifico per servizi di vigilanza, mentre le due mandanti possiedono l’attestazione SOA ma possiedono una mandante il fatturato specifico per servizi e l'altra mandante il fatturato specifico per servizi di vigilanza.
Di seguito si riepiloga quanto appena espresso.
RTI VERTICALE |
|||
SOGGETTO 1 |
POSSESSO ATTESTAZIONE SOA E FATTURATO COMPLESSIVO |
CAPOGRUPPO MANDATARIA |
QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL RTI 100% LAVORI |
SOGGETTO 2 |
POSSESSO FATTURATO SPECIFICO E COMPLESSIVO |
MANDANTE |
QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL RTI 100% SERVIZI |
SOGGETTO 3 |
IN POSSESSO DI FATTURATO SPECIFICO SERVIZI DI VIGILANZA |
MANDANTE |
QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL RTI 100% SERVIZI SPECIALI |
Si domanda se tale compagine possa essere ammessa a presentare offerta.
RISPOSTA N. 53)
Il concorrente deve valutare attentamente le quote minime di partecipazione richieste alla mandante e alla mandataria.
Si rimanda alla risposta della FAQ N. 40.
FAQ N. 54)
Qualora la risposta al quesito 1 fosse affermativa, si domanda come si possa inserire nel sistema le percentuali di partecipazione al raggruppamento (100% ciascuna).
Il sistema infatti prevede che in caso di raggruppamento, la somma delle percentuali dei partecipanti al RTI sia complessivamente 100%, nel nostro caso ha calcolato 300% e quindi non ammessi allo step successivo.
Di seguito la videata del sistema relativa alle quote.
RISPOSTA N. 54)
Si conferma che al passo 1 della procedura, il sistema effettua un controllo sul
totale delle quote inserite che devono essere pari a 100%. Le percentuali devono essere riproporzionate sulla base della percentuale di attività svolte sul totale delle stesse.
FAQ N. 55)
Considerando che il bando e il disciplinare di gara sono stati pubblicati in un periodo non molto lontano dalla festività della santa Pasqua, successivamente sono seguiti i ponti del 25 Aprile e del 1 maggio, considerato che le procedure coinvolgono anche il servizio di vigilanza armata (cosa non comune) e quindi dovendo unire in RTI soggetti con ambiti lavorativi completamente diversi che richiede un maggior tempo di selezione/organizzazione, considerato anche la vastità territoriale oggetto di offerta che richiede una conoscenza seppur minima del territorio, considerato anche la non possibilità di ”conoscere" le funzioni del sistema a seguito di quanto specificato al quesito 1, al fine di consentire ai concorrenti di studiare meglio tutti i contenuti/sistema di gara, al fine di formulare un'offerta più competitiva si chiede una proroga per la presentazione dell’offerta di giorni 30.
RISPOSTA N. 55)
IN ESAME
FAQ N. 56)
Si chiede se, in caso di partecipazione in raggruppamento, il requisito tecnico-professionale di cui al punto 4 del disciplinare di gara, pagina 7 della licenza di Istituto di Vigilanza rilasciata dalle competenti autorità nelle classi funzionali A e B, livello dimensionale almeno pari a 2 ,idonea all’esercizio delle attività nell’ambito di tutte le province della Regione Veneto, possa essere soddisfatto da ciascuna impresa partecipante solo ed esclusivamente per la provincia in cui la stessa impresa (mandataria o mandante che sia) andrà a svolgere il servizio in base alla ripartizione dell’oggetto contrattuale. In altri termini chiediamo se l’RTI partecipante ad un solo lotto , debba necessariamente possedere tale requisito su tutte le provincie del Veneto o se è sufficiente possedere tale requisito esclusivamente per le provincie afferenti al lotto al quale si intende partecipare.
RISPOSTA N. 56)
Si richiama RISPOSTA FAQ N. 33)
“Si conferma che in ordine al requisito di partecipazione per il servizio di vigilanza (punto 1.6.4 di pag. 7 del Disciplinare di gara) l’idoneità “all’esercizio delle attività nell’ambito di tutte le province della Regione Veneto” richiesta all’Istituto di Vigilanza debba intendersi come idoneità relativa alla/e Provincia/e oggetto del lotto per il quale il concorrente presenta offerta”.
FAQ N. 57)
Si chiede se sia possibile che, in caso di partecipazione in raggruppamento, una impresa (mandataria o mandante che sia) soddisfi il requisito relativo al servizio di vigilanza, del livello dimensionale almeno pari a 2 ove abbia presentato richiesta all’ente preposto di aumento di livello dimensionale entro la data di scadenza del termine per presentare offerta.
RISPOSTA N. 57)
Si conferma quanto previsto dalle Linee guida ANAC per l’affidamento del servizio di vigilanza privata che recita “… tale requisito di ammissione deve ritenersi soddisfatto anche laddove il concorrente sia già titolare di una licenza prefettizia ex art. 134 del Tulps per un determinato territorio provinciale ed abbia presentato istanza per l’estensione dell’autorizzazione in altra Provincia – quale territorio di riferimento per l’espletamento del servizio previsto in gara - purché la relativa autorizzazione (estensione) pervenga prima della stipula del contratto. […omissis…] Dunque, mentre il possesso della licenza ex art. 134 Tulps costituisce condizione di partecipazione alle gare per l’affidamento dei servizi di vigilanza privata, il conseguimento dell’estensione territoriale o ad altre attività, ex art. 257, co. 5 sopra citato, costituisce una condizione di stipulazione del contratto, dopo l’aggiudicazione”
FAQ N. 58)
Chiediamo se sia possibile, in caso di partecipazione in raggruppamento, che un’impresa partecipante e che possiede tutti i requisiti richiesti, dia in avvalimento ad altra impresa membro del RTI, il requisito del livello dimensionale nelle more dell’ottenimento di tale livello da parte dell’impresa partecipante.
RISPOSTA N. 58)
Come già affermato dalla giurisiprudenza, l’art. 89 del D. Lgs. 50/2016 specifica che è possibile l’avvalimento interno tra imprese dello stesso raggruppamento temporaneo. Il partecipante può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale necessari per partecipare ad una procedura di gara facendo affidamento sulle capacità di altri soggetti “anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi”. Si precisa che, ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. 50/2016, il concorrente dovrà allegare, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.
FAQ N. 59)
In riferimento alla procedura avente ad oggetto: “GARA A PROCEDURA APERTA (ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016) PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT, MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI, GUARDIANIA E VIGILANZA ANNI 2017 – 2022 DI IMMOBILI DI AMMINISTRAZIONI/ENTI NON SANITARI DEL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO FINALIZZATO ALLA CONVENZIONE DI CUI ALL’ART. 26, COMMA 1 L. 488/99” - si chiede quanto segue. Relativamente alla vostra risposta “2017 05 03_quesito n 10 (Manital)”, lì dove si legge: “… omissis ….” deve essere inteso per le Province del lotto a cui si intende partecipare.”… Nonché alla risposta n. 33 dove si legge: “Si conferma che in ordine al requisito di partecipazione per il servizio di vigilanza (punto 1.6.4 di pag. 7 del Disciplinare di gara) l’idoneità “all’esercizio delle attività nell’ambito di tutte le province della Regione Veneto” richiesta all’Istituto di Vigilanza debba intendersi come idoneità relativa alla/e Provincia/e oggetto del lotto per il quale il concorrente presenta offerta.” si chiede di confermare che l’azienda X intenzionata a partecipare esclusivamente al Lotto 1 (comprendente le province di Belluno e Treviso) e Lotto 3 (comprendente le province di Verona e Vicenza) ed in possesso rispettivamente: - per il lotto 1: della licenza per la sola provincia di Belluno - per il lotto 3: della licenza per la sola provincia di Vicenza - soddisfa il requisito richiesto.
RISPOSTA N. 59)
NO.
Si richiama risposta alla FAQ N. 33 “Si conferma che in ordine al requisito di partecipazione per il servizio di vigilanza (punto 1.6.4 di pag. 7 del Disciplinare di gara) l’idoneità “all’esercizio delle attività nell’ambito di tutte le province della Regione Veneto” intendendo:
-
lotto 1: licenza per province di Belluno e Treviso
-
lotto 2: licenza province di Padova, Rovigo e Venezia
-
lotto 3: licenza per province di Verona e Vicenza
FAQ N. 60)
La presente con riferimento alla procedura in oggetto, al fine di chiedere a Codesta Stazione appal- tante di volere disporre, ai sensi dell’art. 79, comma 3, lettera b) del d. lgs. 18 aprile 2016 n. 50, una proroga del termine di presentazione delle offerte pari ad almeno 30 giorni, rispetto alla data previ- sta del 30 maggio 2017. Quanto precede in considerazione del fatto che tale termine risulta eccessi- vamente breve rispetto alla natura, complessità e importanza delle prestazioni di cui alla procedura in oggetto e non consente ai concorrenti di disporre del tempo necessario per la formulazione di un’offerta idonea a conseguire l’aggiudicazione, tenuto conto della natura e delle caratteristiche pe- culiari dei servizi in appalto e dell’ingente valore economico dell’appalto stesso (totale 193.350.000,00 milioni di euro) e, inoltre, in relazione alle modalità di attribuzione dei punteggi scelti da Codesta Stazione Appaltante (ben 70 punti all’offerta tecnica con una soglia di sbarramen- to a 36), che implicano la necessità di effettuare un’accurata analisi tecnico-economica propedeutica alla presentazione di una offerta congrua in tutti i suoi elementi. Ci preme evidenziare, altresì, che, anche in mancanza dei presupposti di cui al citato art. 79, che comportano l’obbligo di disporre la proroga, la stessa sarebbe, in ogni caso giustificata dall’esigenza di rispettare i canoni di massima apertura alla concorrenza (anche con riferimento alle piccole e medie imprese del settore) che pre- siedono allo svolgimento delle gare pubbliche e che esigono che la partecipazione sia consentita, ef- fettivamente, al maggior numero possibile di operatori economici.
RISPOSTA N. 60)
VEDASI DETERMINA N. 393 DEL 17/05/2017 ESECUTIVA IN ATTESA DI PUBBLICAZIONE
FAQ N. 61)
Con riferimento ai requisiti di partecipazione richiesti ai fini dell’ammissione in gara, tra i requisiti tecnico-professionali è prevista al punto 4 del Disciplinare di Gara “per il servizio di vigilanza” il possesso di apposita Licenza di Istituto di Vigilanza…. rilasciata dalle Autorità competenti nella classi funzionali A e B, nel livello dimensionale almeno pari al II°, idonea all’esercizio delle attività nell’ambito di tutte le province della Regione Veneto; Si chiede di confermare, come previsto dalla determinazione ANAC n. 9 del 22.07.2015, un soggetto già in possesso di apposita Licenza di Isti- tuto di Vigilanza rilasciata dalle Autorità competenti nella classi funzionali A e B, nel livello di- mensionale almeno pari al II°, già Titolare di Licenza Prefettizia ex art. 134 TULPS, per un deter- minato territorio di altra Provincia e Regione, soddisfa il requisito di partecipazione tecnico-profes- sionali previsto al punto 4 del Disciplinare alla gara avendo già presentato l’istanza per l’estensione dell’autorizzazione nei territori di riferimento per l’espletamento dei servizi previsti in gara (tutte le province della Regione Veneto).
RISPOSTA N. 61)
Si conferma quanto previsto dalle Linee guida ANAC per l’affidamento del servizio di vigilanza privata che recita “… tale requisito di ammissione deve ritenersi soddisfatto anche laddove il concorrente sia già titolare di una licenza prefettizia ex art. 134 del Tulps per un determinato territorio provinciale ed abbia presentato istanza per l’estensione dell’autorizzazione in altra Provincia – quale territorio di riferimento per l’espletamento del servizio previsto in gara - purché la relativa autorizzazione (estensione) pervenga prima della stipula del contratto. […omissis…] Dunque, mentre il possesso della licenza ex art. 134 Tulps costituisce condizione di partecipazione alle gare per l’affidamento dei servizi di vigilanza privata, il conseguimento dell’estensione territoriale o ad altre attività, ex art. 257, co. 5 sopra citato, costituisce una condizione di stipulazione del contratto, dopo l’aggiudicazione”
FAQ N. 62)
Prendendo atto della risposta pubblicata nella giornata di venerdì alla faq n. 32), assumiamo che il requisito relativo all’attività di vigilanza possa essere soddisfatto dall’operatore economico median- te indicazione in subappalto di soggetti dotati del requisito indicato nella legge di gara (licenza di Istituto di Vigilanza rilasciata nelle classi A e B, livello dimensionale almeno pari a “2”). A fronte di quanto sopra, essendo limitato sul mercato il numero dei soggetti dotati del predetto requisito, evidenziamo come le offerte presentate finirebbero con l’indicare in subappalto i medesimi soggetti privati. Si chiedono quindi indicazioni su come procedere circa la dichiarazione di subappalto e, ove fosse confermata la modalità indicata sopra, si chiede altresì una proroga di almeno 30 giorni rispet- to al termine di scadenza previsto per la presentazione delle offerte in considerazione della circo- stanza emersa.
RISPOSTA N. 62)
VEDASI DETERMINA N. 393 DEL 17/05/2017 ESECUTIVA IN ATTESA DI PUBBLICAZIONE
FAQ N. 63)
A Codesta Stazione appaltante di volere disporre, una proroga del termine di presentazione delle of- ferte di almeno 30 giorni, rispetto alla data prevista del 30 maggio 2017.
Quanto sopra tenuto conto della complessità ed importanza delle prestazioni nonché del valore eco- nomico dell'appalto stesso; inoltre, in relazione alle modalità di attribuzione dei punteggi scelti da Codesta Stazione Appaltante si rende necessaria un'accurata analisi tecnico-economica propedeutica alla presentazione di una offerta congrua in tutti i suoi elementi.
Ci preme evidenziare, altresì, che, anche in mancanza dei presupposti di cui al citato art. 79, che comportano l'obbligo di disporre la proroga, la stessa sarebbe, in ogni caso giustificata dall'esigenza di rispettare i canoni di massima apertura alla concorrenza (anche con riferimento alle piccole e me- die imprese del settore) che presiedono allo svolgimento delle gare pubbliche e che esigono che la partecipazione sia consentita, effettivamente, al maggior numero possibile di operatori economici.
RISPOSTA N. 63)
VEDASI DETERMINA N. 393 DEL 17/05/2017 ESECUTIVA IN ATTESA DI PUBBLICAZIONE
FAQ N. 64) – CONSIP
Con riferimento a quanto riportato nell'Art. 4.1.1 del Disciplinare di gara che recita "L'Offerente do- vrà elaborare l'Offerta Tecnica mediante una Relazione tecnica suddivisa in sezioni corrispondenti a ciascun criterio e sub-criterio utilizzato per l'attribuzione dei punteggi. Ciascuno dei punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), dovranno essere illustrati da una relazione, non più lunga di 20 facciate del formato A4" e poiché nell'Art. 2.1 del Disciplinare viene riportato che: "In considerazione dei vincoli del Si- stema, per ciascun singolo file da inviare e di cui è composta l'offerta, ciascun concorrente ha a di- sposizione una capacità pari alla dimensione massima di 13 MB, oltre la quale non è garantita la tempestiva ricezione dei documenti stessi.", si chiede se il vincolo dei 13 MB è da ritenersi applica - to a ciascuna delle 7 relazioni da 20 facciate che compongono la Relazione Tecnica, oppure alla Re- lazione Tecnica nel suo insieme.
RISPOSTA N. 64)
Per ciascun Lotto la Relazione Tecnica dovrà essere suddivisa in sezioni corrispondenti ai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) correlati ai criteri utilizzati e ciascuna sezione dovrà essere di massimo 20 pagine, escluse le copertine e gli indici. Poichè la dimensione massima di un singolo file da caricare a sistema non può essere superiore a 13MB, nel caso in cui un singolo documento abbia dimensione superiore a 13 MB è consentito dividerlo per il caricamento a sistema.
FAQ N. 65)
Poiché l'Art. 4 del Capitolato d'Oneri specifica che: "la durata di ogni singolo Contratto di Fornitu- ra, concluso mediante l'emissione di ciascun Ordinativo di Fornitura, è pari alla durata della con- venzione stessa e pertanto, indipendentemente dalla data di emissione dell'Ordinativo di Fornitura, quest'ultimo scadrà alla data di termine della Convenzione e sua eventuale proroga", ma ciò potreb- be essere in contrasto con la durata dei contratti in quanto sempre l'Art. 4 del Capitolato d'Oneri re - cita:
per i contratti stipulati nella modalità "Facility Management Plus" la durata è di 5 (cinque) anni; - per i contratti stipulati nella modalità "Facility Management Basic" la durata è di 3 (tre) anni.",
si chiede di chiarire se l'indicazione della scadenza dei contratti al termine della Convenzione, a pre- scindere dalla data di emissione dell'Ordinativo di Fornitura sia un refuso in quanto in caso contra- rio potrebbero verificarsi situazioni in cui, a fronte di una richiesta di un contratto di 3/5 anni da parte delle Amministrazioni, la durata effettiva del contratto sarebbe inferiore.
Si chiede quindi di chiarire se la durata dei contratti verrà conteggiata in 3/5 anni a partire dalla data di emissione dell'Ordinativo di Fornitura.
RISPOSTA N. 65)
Si, è un refuso.
La durata dei contratti verrà conteggiata in 3/5 anni a partire dalla data di emissione dell'Ordinativo di Fornitura.
FAQ N. 66) – CONSIP
Con riferimento a quanto riportato nell'Art. 7 del Disciplinare di gara riguardo al criterio di valuta- zione 2 "Descrizione del personale destinato in forma esclusiva (in organico) o parziale al servizio", in cui si specifica che: "I curricula dei tecnici saranno valutati prendendo in considerazione i se- guenti elementi.' esperienza maturata nell'arco della vita professionale, importo e durata delle com- messe aventi caratteristiche di similarità rispetto all'appalto da realizzare e per i quali il tecnico ab- bia svolto mansioni equivalenti a quelle della figura per la quale si propone", si chiede di chiarire se i CV possono essere presentati come allegato alla Relazione Tecnica e dunque non rientrano nel computo delle 20 facciate previste per la relazione relativa al subcriterio 2.
Si chiede inoltre di chiarire se:
devono essere riportati solo i CV del personale direttivo o anche di quello operativo
nel caso in cui i CV si possano allegare si chiede altresì di chiarire se anche tale documento debba avere una dimensione massima di 13MB.
RISPOSTA N. 66)
Si chiarisce che:
-
i CV possono essere presentati come allegato alla Relazione Tecnica e dunque non rientrano nel computo delle 20 facciate;
-
devono essere allegati i CV del personale direttivo destinato al Servizio;
-
tale documento deve avere una dimensione massima di 13MB.
FAQ N. 67)
Con riferimento a quanto riportato nell'Art. 5 del Disciplinare di gara in cui viene detto che "Ciascu- no dei punti l), 2), 3), 4), 5), 6), 7), dovranno essere illustrati da una relazione, non più lunga di 20 facciate del formato A4 contenenti un massimo di 50 righe dattiloscritte per ciascuna facciata, com-prendenti anche eventuali schemi o disegni", si chiede di chiarire come si debbano conteggiare le ri- ghe di schemi e disegni essendo questi composti da elementi grafici.
RISPOSTA N. 67)
Una facciata A4, 50 righe carattere Times New Roman, dimensione 12 ed interlinea singola corrisponde ad una facciata completamente scritta con margine superiore cm. 2,5 e inferiore cm. 2. Schemi e disegni potranno riempire una facciata A4 purchè leggibili.
FAQ N. 68)
Con riferimento all'Art. 2 del Capitolato d'Oneri che recita "l'appalto ha per oggetto l'affidamento della gestione integrata in facility managament dei servizi gestionali e manutentivi e di pulizia e igiene ambientale da eseguirsi sugli immobili, di competenza e/o in uso, delle Amministrazioni Contraenti", si chiede se l'inclusione del servizio di pulizia e igiene ambientale sia un mero refuso.
RISPOSTA N. 68)
Sì, l’inclusione è un refuso
FAQ N. 69)
Poiché nell'Art. D.1.1 del Capitolato Tecnico si specifica che "L 'Appaltatore dovrà garantire anche un servizio di reperibilità tecnica al fine di garantire l'intervento di tecnici abilitati a seguito di mal- funzionamenti che si possono creare, in 24h dalla data di chiamata... ", mentre nell'Art. C.1.1 del Capitolato Tecnico viene detto "L'intervento a chiamata/su richiesta può avere carattere di: - Emer- genza: trattasi di intervento che deve essere iniziato entro due ore dal ricevimento dell'ordine, con immediata conferma al Responsabile del Procedimento e/o al Referente Tecnico dal luogo dell'intervento, e relativa relazione sull'intervento da eseguire. - Urgenza: ovvero un intervento che deve essere iniziato entro la giornata lavorativa successiva al ricevimento dell'ordine, se questo è dato entro le ore 12. - Normale: ovvero un intervento che deve essere effettuato entro 6 giorni dal ri- cevimento dell'ordine, ovvero in tempi successivi solo se indicati dal Responsabile del Procedimen- to e/o dal Referente Tecnico.", si chiede di chiarire quali siano le tempistiche richieste.
RISPOSTA N. 69)
Il servizio di reperibilità tecnica descritto all’art. D.1.1 è ricompreso nel Servizio di Reperibilità descritto all’art. B.6 che cita “E’ previsto che, al di fuori dell’orario normale di lavoro, festive compresi, operi un servizio di reperibilità […omissis…]. Gli interventi potranno riguardare tutte le esigenze che sorgeranno fuori del normale orario di lavoro e non preventivamente programmabili; tali interventi saranno comunque di sola “eliminazione del pericolo o del danno incombente”.
L’intervento a chiamata/su richiesta descritto all’art. C.1.1 identifica la tempistica di esecuzione degli interventi di manutenzione richiamati nell’art. C che possono avere carattere di:
emergenza: intervento da avviare entro due ore dal ricevimento dell’ordine
urgenza: intervento da avviare entro la giornata successiva dal ricevimento dell’ordine
normale: intervento da effettuare entro sei giorni dal ricevimento dell’Ordine, ovvero in tempi successivi solo se indicati dal Responsabile del Procedimento.
FAQ N. 70)
Sempre in relazione ai tempi di intervento, poiché nel Capitolato Tecnico sono state riscontrate ri- chieste differenti, discordanti tra loro, per quel che riguarda gli interventi su chiamata a richiesta, e in particolare: - nell'Art. C.1.1 viene detto "L'intervento a chiamata/su richiesta può avere carattere di: - Emergenza: trattasi di intervento che deve essere iniziato entro due ore dal ricevimento dell'ordine, con immediata conferma al Responsabile del Procedimento e/o al Referente Tecnico dal luogo dell'intervento, e relativa relazione sull'intervento da eseguire. - Urgenza: ovvero un interven- to che deve essere iniziato entro la giornata lavorativa successiva al ricevimento dell'ordine, se que- sta è dato entro le ore 12. - Normale: ovvero un intervento che deve essere effettuato entro 6 giorni dal ricevimento dell'ordine, ovvero in tempi successivi solo se indicati dal Responsabile del Proce- dimento e/o dal Referente Tecnico.", - nell'Art. D.3.1 viene riportato che "In caso di disservizio l'Appaltatore è tenuto ad eseguire un primo intervento entro 6 ore dalla comunicazione; " - nell'Art.
D.3.2 del Capitolato Tecnico viene riportato che: "L'Appaltatore dovrà inviare, entro i ora dalla se- gnalazione del guasto, personale specializzato sia durante il normale orario di lavoro che al di fuori di esso per ovviare eventuali interruzioni di servizio o per mancanze di natura manutentiva; " e an- che nell'Art. D.3.2 del Capitolato Tecnico viene specificato che: "In caso di chiamata, il personale attivato dal servizio di reperibilità dell'appaltatore dovrà essere presente sull'impianto e pronto ad operare entro UNA ora dalla chiamata stessa.", si chiede di chiarire quali siano le tempistiche ri- chieste.
RISPOSTA N. 70)
Si rimanda alla risposta della FAQ N. 69.
Per quanto riportato all’art. D.3.1 trattandosi nello specifico della Gestione impianti ascensori è richiesto che, in caso di disservizio dell’impianto l’Appaltatore intervenga entro 6 ore – durante l’orario di lavoro - dalla comunicazione di disservizio.
Nel caso di fermata dell’impianto, in particolare con persone bloccate in ascensore, è obbligo dell’Appaltatore intervenire entro 1 ora.
FAQ N. 71)
Con riferimento a quanto riportato nell'Art. D.1.4 del Capitolato Tecnico, che recita "Entro 90 gior- ni dalla consegna dei Beni, l'Appaltatore dovrà presentare un piano programmato (cronoprogram- ma) delle visite, controlli, verifiche e ispezioni periodiche che effettuerà sugli impianti oggetto della gestione della macroarea D sulla base di quanto richiesto da Capitolato, mediante la presentazione di opportune schede manutentive da redarre sulla base degli allegati Dl, D2, D3 e D4 e delle pre- scrizioni dettate dalla normativa vigente (UNI, CEI; CEI 0/10, ecc,) e che dovranno essere approva- te dal Responsabile del Procedimento.", poiché all'interno del documento "All. n. 7- FASCICOLO SCHEDE TECNICHE" sono riportati gli allegati D2, D3, D4 ma non il D1, si chiede che venga pubblicato anche quest'ultimo documento.
RISPOSTA N. 71)
Per errori di conversione e impaginazione dei documenti in fase di caricamento si precisa quanto segue:
L’allegato D01_Schede attività manutentive periodiche elettriche (pur non comparendo la corretta dicitura) all’interno dell’All. n. 7- FASCICOLO SCHEDE TECNICHE è composto dalle seguenti schede:
-
IE000_Attività preliminari messa in sicurezza degli impianti (pag. 48- 51)
-
IE001 Trasformatori MT-BT (pag. 61 – 63)
-
IE002_Quadri elettrici di distribuzione bassa tensione (pag. 69 – 75)
-
IEI203_Impianti di terra (pag. 76 – 78)
-
IE004_Impianto di illuminazione prese (pag. 82 – 84)
-
IE005_Gruppo elettrogeno (pag. 85 – 89)
-
IE006_Gruppo statico di continuità (UPS) (pag. 90 – 94)
-
IE007_Impianto di rifasamento automatico (pag. 95 – 97)
-
IE008_Quadri di media tensione (pag. 98 – 104)
FAQ N. 72)
Si chiede conferma che, nel caso in cui un Ente la cui sede amministrativa sia ubicata in uno dei Lotti geografici (ad esempio Lotto 1), abbia una o più utenze ubicate in uno o più degli altri Lotti geografici (ad esempio Lotti 2 e 3), ai fini dell'erogazione dei servizi in oggetto sarà competente esclusivamente il Fornitore del Lotto geografico nel quale è ubicata la sede amministrativa (ovvero- sia, nell'ipotesi qui esemplificata, il Fornitore del Lotto 1): a tale Fornitore, pertanto, dovranno esse- re inoltrati la Richiesta Preliminare di Fornitura, l'Ordinativo Definitivo di Fornitura e gli eventuali Atti Aggiuntivi e aggiornamenti, anche quelli che si riferiscono alle utenze ubicate in Lotti geogra- fici diversi da quello in cui è ubicata detta sede amministrativa.
RISPOSTA N. 72)
Si conferma che nel caso in cui un Ente la cui sede amministrativa sia ubicata in uno dei Lotti geo- grafici (ad esempio Lotto 1), abbia una o più utenze ubicate in uno o più degli altri Lotti geografici (ad esempio Lotti 2 e 3), ai fini dell'erogazione dei servizi in oggetto sarà competente esclusivamen- te il Fornitore del Lotto geografico nel quale è ubicata la sede amministrativa
FAQ N. 73)
Poiché l'Art. F.1.2 del Capitolato Tecnico recita che: "La fornitura del servizio, come definito nel precedente articolo, comprende anche le seguenti prestazioni e forniture, che l'Appaltatore assume a proprio carico: a) Fornitura di gas metano e teleriscaldamento, provvedendo al pagamento diretto delle fatture emesse dagli erogatori del servizio, mediante intestazione dei contratti e/o domicilia- zione delle fatture secondo le modalità in uso o che si andranno a definire, compreso ogni onere ed incombenza che ne deriverà; sono compresi anche altri usi del gas metano eventualmente presenti presso gli immobili, da rimborsarsi nel solo costo sostenuto. Detti contratti ed utenze saranno man- tenuti — anche oltre la scadenza del presente appalto — sino al trasferimento all'Amministrazione Contraente o ad altro soggetto dalla stessa indicato", si chiede di: - chiarire cosa si intenda con la di- citura "oltre la scadenza del presente appalto" - specificare se presso gli edifici esistono contatori che permettono la suddivisione dei consumi di combustibile in base al locali che lo utilizzano (es. cucine).
RISPOSTA N. 73)
La frase " Detti contratti ed utenze saranno mantenuti — anche oltre la scadenza del presente appal- to — sino al trasferimento all'Amministrazione Contraente o ad altro soggetto dalla stessa indicato " contenuta nell'Art. F.1.2 del Capitolato Tecnico si riferisce all’opportunità al termine della Conven- zione - in caso di necessità e mediante corresponsione del servizio - di lasciare in capo all’aggiudi- catario uscente le intestazioni dei contratti e/o domiciliazione delle fatture sino a trasferimento ad altro soggetto indicato dall’Amministrazione Contraente.
La verifica dell’esistenza di contatori che permettono la suddivisione dei consumi di combustibile in base al locali che lo utilizzano (es. cucine) sarà possibile in fase di Richiesta Preventiva di Forni - tura da parte delle Amministrazioni Contraenti.
FAQ N. 74)
Con riferimento all'Art. F.1.6 del Capitolato Tecnico in cui viene specificato che: "per le tipologie di edifici di cui alla presente Convenzione e negli orari richiesti, si prescrive che le temperature am- biente da rispettare siano le seguenti:"
nei locali didattici spogliatoi e servizi |
= |
+20° C o 1° |
negli uffici delle scuole (segreterie) |
= |
+20° C o 1° |
nelle palestre (escluso spogliatoi e servizi) |
= |
+18° C o 1° |
nei locali di servizio, officine ed i corridoi |
= |
+18° C o 1° |
nei magazzini senza presenza fissa di |
= |
+16° C o 1° |
negli uffici pubblici |
= |
+20° C o 1° |
nelle abitazioni custodi |
= |
+20° C o 1° |
si chiede di chiarire se il grado di tolleranza indicato è sa intendersi come "+ la" oppure come "± l a".
RISPOSTA N. 74)
Il grado di tolleranza è da intendersi + 1°
FAQ N. 75)
Con riferimento a quanto riportato nell' "ALLEGATO N. 8 - PREZZI BASE OFFERTA ECONO- MICA" da cui si evince che il prezzo a base d'asta del servizio d.3 "Gestione impianti ascensore (montacarichi, servoscale, ecc.)" è 0,50 Euro/mq/anno, si chiede di confermare che l'importo indica- to è riferito ai m2 complessivi dell'edificio e dunque prescinde dal numero effettivo di ascensori/montacarichi/servoscale presenti negli edifici.
RISPOSTA N. 75)
Si conferma che l’importo indicato prescinde dal numero effettivo di ascensori/montacarichi/servoscale presenti negli edifici.
FAQ N. 76)
Poiché il criterio di valutazione dell'Offerta Tecnica 1.d indicato nell'Art. 7.2 del Disciplinare di gara recita che, relativamente alla Proposta di documento "Richiesta Preventiva di Fornitura (RPF)", sarà valutato 1' "Utilizzo del documento a sistema per la gestione della variazione delle Anagrafiche (n .di immobili/impianti, ecc.) e l'aggiornamento dell'importo dell'Ordinativo di Forni- tura (ODF Documento con il quale le Amministrazioni Contraenti formalizzano l'utilizzo della Con- venzione)" mentre l'Art. 9 del Capitolato d'Oneri specifica che: "Sarà onere del Appaltatore, a se- guito del sopralluogo propedeutico alla redazione del Piano Dettagliato degli Interventi, proporre variazioni, in aumento o in diminuzione, da inserire nell'Ordinativo di Fornitura (ODF).", si chiede di chiarire se anche la RPF dovrà essere tenuta aggiornata nel corso del Contratto oppure se l'aggiornamento è da effettuarsi solamente per l'Ordinativo di Fornitura.
RISPOSTA N. 76)
No, nel corso del Contratto dovrà essere tenuto aggiornato solamente l’Ordinativo Definitivo di Fornitura (ODF).
FAQ N. 77)
Con riferimento al Criterio 5 "Schedatura delle operazioni richieste nei servizi della macroarea "D
-GESTIONE IMPIANTI TECNOLOGICI - modalità di monitoraggio e proposte migliorative sche- datura (Allegati D)" si chiede se per il sub-criterio 5.b "Contenuti e struttura delle schede" si debba far riferimento, e dunque migliorare, le attività minime standard di manutenzione o la struttura della "Scheda attività manutentiva". Si chiede, inoltre, se per gli impianti che non riportano tale esempli- ficazione della "Scheda attività manutentiva", ma solo le attività manutentive minime standard (ad es. Trasformatori MT/BT, Quadri elettrici di Bassa Tensione, Impianti di Terra, ecc.) occorra pren- dere come riferimento tale "Scheda" già presente per gli altri impianti.
RISPOSTA N. 77)
Si conferma che con riferimento al Criterio 5 "Schedatura delle operazioni richieste nei servizi della macroarea "D -GESTIONE IMPIANTI TECNOLOGICI - modalità di monitoraggio e proposte mi- gliorative schedatura (Allegati D)" per il sub-criterio 5.b "Contenuti e struttura delle schede" si do- vranno proporre miglioramenti sia per le attività minime standard di manutenzione sia per la struttu- ra della "Scheda attività manutentiva". Le schede contenute nell’All. n. 7- FASCICOLO SCHEDE TECNICHE sono da considerarsi traccia con le operazioni minime.
FAQ N. 78)
Si chiede di confermare che le attività di manutenzione edile, diverse da quelle relative al monito- raggio per la pubblica incolumità di cui all'art B.1 Custodia dei beni e monitoraggio periodico per pubblica incolumità del Capitolato Tecnico saranno remunerate come previsto dalle voci c.1 e c.2 dell' "ALLEGATO N. 8 - PREZZI BASE OFFERTA ECONOMICA".
RISPOSTA N. 78)
Si conferma che le attività di manutenzione edile, diverse da quelle relative al monitoraggio per la pubblica incolumità di cui all'art B.1 Custodia dei beni e monitoraggio periodico per pubblica inco- lumità del Capitolato Tecnico, saranno remunerate come previsto dalle voci c.1 e c.2 dell' "ALLE- GATO N. 8 - PREZZI BASE OFFERTA ECONOMICA".
FAQ N. 79)
Si chiede di specificare quale sia l'Elenco Prezzi Unitari di Riferimento per le manutenzioni a misu- ra.
RISPOSTA N. 79)
Come da articolo B.3.2. “Prezzi di applicazione – Elenchi prezzi unitari (EPU)” del Capitolato Tecnico, “Gli Elenchi Prezzi Unitari (EPU) utilizzati per la convenzione saranno quelli in vigore al momento dell’emissione dell’Ordinativo Definitivo di Fornitura e nel dettaglio:
Prezziario DEI – Tipografia del Genio Civile, composto dai seguenti volumi:
-
Prezzario Recupero Ristrutturazione Manutenzione
-
Prezzario Impianti Elettrici
-
Prezzario Impianti Tecnologici
CCIAA Prezziario Interprovinciale delle Opere Edili e settori correlati Veneto ( www.vi.camcom.it/edili/index.php)
Listino prezzi edito da Associazione Nazionale Costruttori di Impianti (Assistal)
Tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni allegate al D.M. 17 giugno 2016 per le prestazioni professionali connesse alla manutenzione a misura extra canone (c.1 – c.2 – f.2) e relative all’area a.7) Rilievi architettonici, impiantistici, accatastamenti e per l’area b.7) Prestazioni specialistiche e professionali.
FAQ N. 80)
Con riferimento a quanto riportato nell'Art. 8 del Disciplinare di gara che recita: Il Coefficiente Ca è determinato come di seguito indicato:
Ca (per Aa Asoglia) = 0,90 X Aa Asoglia
Ca (per Aa > Asoglia) = 0,90+(1-0,90) X [(Aa — Asoglia)/(Amax-- Asoglia)] Dove:
Nel caso in cui il numero di offerte ricevute sia inferiore a 3 il Coefficiente Ca è determinato come di seguito indicato:
Ca = Aa Mmax
Si evidenzia inoltre che:
Ca = coefficiente attribuito all'offerta del concorrente "a" Aa = Ribasso praticato nell'offerta del concorrente "a", ove il ribasso è dato 193.350.000,00 Euro meno il valore complessivo offerto dal concorrente "Va"
Asoglia= media aritmetica dei ribassi sul prezzo delle offerte dei concorrenti
max= Ribasso nell'offerta del concorrente che ha formulato la migliore offerta tra quelle ricevute, ovvero dato da Euro 193.350.000,00 meno il valore complessivo offerto più conveniente.
Si chiede conferma che il Ribasso praticato nell'offerta del concorrente "a" "Aa" per ogni singolo lotto è dato dal Valore stimato della convenzione del lotto in esame meno il valore complessivo of- ferto dal concorrente "Va". – Inoltre si richiede la modalità con cui verrà calcolato il valore com- plessivo offerto dal concorrente "Va" per ogni singolo lotto.
RISPOSTA N. 80)
Si conferma che il ribasso praticato nell'offerta del concorrente "a" "Aa" per ogni singolo lotto è dato dal Valore stimato della convenzione del lotto in esame meno il valore complessivo offerto dal concorrente "Va".
FAQ N. 81)
Con riferimento a quanto riportato al punto F.1.16 Compenso del servizio di gestione calore del Ca- pitolato Tecnico, che riporta: Le prestazioni comprese nella Gestione Calore f1) Gestione del Ri- scaldamento ed erogazione dell'acqua calda verranno compensate, come riportato all'art. 35 del Ca- pitolato d'Oneri, per ogni ora di riscaldamento richiesta dall'Amministrazione Contraente erogata negli ambienti do nei circuiti ( globali o parziali) negli orari indicati (v.ds. fac simile Allegato F01);
- per il volume di acqua calda sanitaria prodotta ed utilizzata; - per il servizio omnicomprensivo di conduzione e manutenzione degli impianti (v.d.s. Allegato F03) Si chiede di indicare la formula per il calcolo del compenso del servizio di gestione calore.
RISPOSTA N. 81)
SI RICHIAMA RISPOSTA ALLA FAQ N. 22 “Il valore a base d’asta di 1,70 €/mc/anno è da intendersi per volume (mc) di vettore energetico erogato. L’importo unitario posto a base d’asta si ritiene comprensivo di tutte le attività di conduzione e manutenzione previste dai documenti d’appalto, tra cui i rendiconti contabili con dettaglio delle ore di riscaldamento, il volume acqua calda sanitaria e il servizio omnicomprensivo di conduzione e manutenzione degli impianti”
FAQ N. 82)
In merito alla gara in oggetto e al modulo di offerta "all-n-8-prezzi-base-offerta-economica" si chie- de di precisare se la tariffa a base d'asta riportata a pagina 2 , lettera D , numero 11 , Servizio di guardiania/portierato si riferisce a servizi di Portierato/Reception o a servizi di Vigilanza Armata con l'impiego di Guardie particolari Giurate.
Tale richiesta viene giustificata dalla esistenza di apposite Tabelle Ministeriali relative ai servizi di Vigilanza Annata, in allegato, che riportano valori di costo del personale più elevati. Se infatti la ta- riffa sopra citata riguardasse solo servizi di portierato , il modulo di offerta non consente di indicare la quotazione dei servizi armati , ma se invece tale tariffa fosse relativa ai servizi di Vigilanza Ar- mata questi non tengono evidentemente conto dei costi del personale, e delle restanti voci di prezzo quali, costi della sicurezza aziendali (distinti dai costi interferenziali) , costi di esercizio del servi- zio, costi degli investimenti e utile di impresa, voci la cui somma è superiore alla tariffa posta a base d'asta.
RISPOSTA N. 82)
Si precisa che la tariffa a base d'asta riportata a pagina 2 , lettera D , numero 11 , Servizio di guar- diania/portierato si riferisce a servizi di Portierato/Reception.
FAQ N. 83)
Tra i requisiti di qualificazione (rif. Disciplinare di Gara, art.1.6 pag. 7) si riscontra la presenza della categoria SOA OG1 per le classifiche IV e IV bis (a seconda dei lotti), si chiedono precisazioni in merito, in particolare si chiede di esplicitare quali sono le opere previste che rientrano in tale categoria.
RISPOSTA N. 83)
Gli interventi richiesti riguardano le attività comprese nel Capitolato Tecnico d’appalto identificate come “Attività di manutenzione a Misura” Capitolo C ed in particolare articolo C.2 Interventi di manutenzione migliorativa.
FAQ N. 84)
Con il chiarimento nr. 31, l’Amm.ne ha precisato le percentuali indicative di suddivisione dell’importo a base di gara complessivo, quale sommatoria dei tre lotti, per i singoli servizi, ma non ha esposto le percentuali relative ai singoli servizi dei singoli lotti.
Alla luce di quanto indicato al punto 1.6 del Disciplinare di Gara (pagina 7):
“In caso di RTI o di Consorzio ordinario di concorrenti tale requisito deve essere posseduto dal raggruppamento o dal consorzio nel suo complesso, fermo restando che la percentuale di possesso del requisito da parte di ciascuna impresa non sia inferiore alla percentuale dei servizi che saranno svolti dalla medesima secondo quanto dichiarato in sede di offerta. Per le classifiche SOA è possibile il ricorso all’avvalimento nel rispetto dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016.”
Si chiede dove sia possibile reperire l’importo a base di gara per ogni singolo servizio (es. antincendio, ascensori, vigilanza, ecc) previsto nella convenzione di ogni singolo Lotto.
RISPOSTA N. 84)
Si rimanda alla risposta della FAQ N. 31) per la parte che recita
L’entità delle quote parti stimate per i servizi che potranno essere affidati, sulla base della “Descrizione servizi a canone” riportata nell’Allegato n. 8 “Prezzi base offerta economica” sono pari indicativamente:
A1 – A. ANAGRAFE E PROGETTO SIM, B. GESTIONE TECNICA 17,40% B2 – C. ATTIVITA’ MANUTENZIONE A MISURA 15,80%
C3-4-5-6 – D. GESTIONE IMPIANTI TECNOLOGICI 26,80% D7-8-9-10-11 – E. SERVIZI SPECIALI – E.1 VIGILANZA 4,50% E12 – E. SERVIZI SPECIALI – E.2 AUTOVETTURA 1,30%
F13 – F. GESTIONE CALORE – F.1 GESTIONE RICALDAMENTO ED EROGAZIONE ACQUA CALDA 34,20%
sul valore complessivo presunto della Convenzione stimato in € 193.350.000,00 IVA esclusa per l’intera durata quinquennale del servizio.
Per i singoli lotti 1, 2, 3 l’entità delle quote parti stimate per i servizi sono le medesime.
FAQ N. 85)
All’art. 5 del disciplinare di gara viene indicata la procedura riguardante l’invio dell’offerta tecnica, costituita dall’inserimento a Sistema delle informazioni relative alle “caratteristiche tecniche dell’offerta richiesta”. Nel disciplinare si precisa che le informazioni derivanti dalla compilazione della/e scheda/e tecnica/che vengono riportate dal Sistema su una dichiarazione generata automaticamente dal Sistema stesso in formato *.pdf che il concorrente deve scaricare, salvare su PC, firmare digitalmente e ricaricare.
Si richiede quali siano le “caratteristiche tecniche” che il concorrente deve inserire in questa fase e quali scheda/e tecnica/he il concorrente deve compilare a Sistema.
RISPOSTA N. 85)
Vedasi risposta FAQ. N. 45 “Si conferma che relativamente all’offerta tecnica è solamente previsto di allegare il file della “Relazione Tecnica” nell’apposito campo obbligatorio e il file per l’eventuale documentazione coperta da riservatezza mentre per quanto riguarda l’offerta economica dovranno essere inseriti a sistema i valori relativi all’Offerta economica con contestuale generazione di dichiarazione (generata dal sistema) denominata “Offerta economica”
FAQ N. 86)
Si chiede conferma che, per ciascun Lotto, la Relazione Tecnica sarà composta da 7 documenti ripartiti in 7 files diversi, ciascuno in formato pdf (uno per ogni punto/sezione), ciascuno dei quali di max 20 pagine e di dimensione non superiore a 13MB. Si chiede altresì conferma che nel portale www.acquistinretepa.it sarà possibile caricare 7 file per ogni Relazione Tecnica più un file per l’eventuale dichiarazione di “documentazione coperta da riservatezza”.
RISPOSTA N. 86) - CONSIP
Per ciascun Lotto la Relazione Tecnica dovrà essere suddivisa in sezioni corrispondenti ai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) correlati ai criteri utilizzati e ciascuna sezione dovrà essere di massimo 20 pagine, escluse le copertine e gli indici. Poichè la dimensione massima di un singolo file da caricare a sistema non può essere superiore a 13MB, nel caso in cui un singolo documento abbia dimensione superiore a 13 MB è consentito dividerlo per il caricamento a sistema.
FAQ N. 87)
La risposta alla FAQ n. 22) precisa che il valore a base d’asta di 1,70 €/mc/anno sia da intendersi per volume di mc di vettore energetico.
Si chiede di chiarire come tale metodo di pagamento verrà applicato a vettori energetici non misurabili commercialmente in termini di metri cubi, cioè come verrà remunerato, in particolare, il servizio nel caso di vettori energetici diversi dal gas metano, ad esempio per gasolio, teleriscaldamento, biomassa ecc.
In relazione alla risposta alla FAQ n. 22) che lega la remunerazione del servizio f.1) al volume del vettore energetico si chiede conferma che quanto indicato nel paragrafo F.1.17 b del capitolato tecnico e di seguito riportato:
Le prestazioni comprese nella Gestione Calore f.1) Gestione del Riscaldamento ed erogazione dell’acqua calda verranno compensate, come riportato all’art. 35 del Capitolato d’Oneri,
per ogni ora di riscaldamento richiesta dall’Amministrazione Contraente erogata negli ambienti e/o nei circuiti (= globali e/o parziale) negli orari indicati (v.d.s. fac simileAllegato F01);
per il volume di acqua calda sanitaria prodotta ed utilizzata;
per il servizio omnicomprensivo di conduzione e manutenzione degli impianti (v.d.s. Allegato F03)
L'ammontare complessivo come sopra distinto, calcolato nelle variabili ai successivi articoli F.1.17, F.1.18; F.1.19 è assoggettato al ribasso offerto in sede di gara, secondo le specifiche di aggiudicazione, ed ai 'correttivi' di seguito specificati all’articolo F.1.20 e F.1.21 sia da intendersi stralciato in quanto refuso.
Si chiede altresì che debba intendersi “refuso” e pertanto da stralciare, anche quanto scritto nel capitolato d’oneri e di seguito riportato:
Il servizio verrà compensato:
per ogni ora di riscaldamento richiesta dall’Amministrazione Contraente erogata negli ambienti e/o nei circuiti (= globali e/o parziale) negli orari indicati (v.d.s. fac simile Allegato F01);
per il volume di acqua calda sanitaria prodotta ed utilizzata;
per il servizio omnicomprensivo di conduzione e manutenzione degli impianti (v.d.s. Allegato F03)
L’importo complessivo risultante sarà dato:
dalla applicazione del prezzo unitario, al netto di iva, risultante dal ribasso offerto in sede di gara per il numero totale delle ore di riscaldamento richieste (ore di riscaldamento, ore di funzionamento bruciatori e metri cubi di acqua calda richiesti - inerenti le effettive necessità in occasione dell’avvio parziale degli impianti nella stagione autunnale, gli orari parzializzati nell’arco della giornata per attività discontinue, le sospensioni in periodi di vacanza, la parzializzazione degli impianti nella stagione primaverile) indicato nell’Ordinativo Definitivo di Fornitura per singolo edificio (euro/h x ore/edificio)
Si chiede conferma inoltre che l’intero paragrafo F.1.21 b del capitolato tecnico “Allineamento andamento climatico stagionale” sia da intendersi stralciato in quanto refuso.
RISPOSTA N. 87)
Ove il sistema di riscaldamento non preveda l’utilizzo di gas metano si farà comunque riferimento ad un valore equivalente di metri cubi di gas metano.
L’art. 35 del Capitolato d’Oneri al punto F. gestione calore viene rettificato come segue: Il servizio verrà compensato:
per ogni ora di riscaldamento richiesta dall’Amministrazione Contraente erogata negli ambienti e/o nei circuiti (= globali e/o parziale) negli orari indicati (v.d.s. fac simile Allegato F01);
per il volume di acqua calda sanitaria prodotta ed utilizzata;
per il servizio omnicomprensivo di conduzione e manutenzione degli impianti (v.d.s. Allegato F03)
Intendendo che:
L’importo complessivo risultante sarà dato:
dalla applicazione del prezzo unitario, al netto di iva, risultante dal ribasso offerto in sede di gara per il numero totale dei mc di vettore energetico erogati nelle ore di riscaldamento richieste (ore di riscaldamento, ore di funzionamento bruciatori e metri cubi di acqua calda richiesti - inerenti le effettive necessità in occasione dell’avvio parziale degli impianti nella stagione autunnale, gli orari parzializzati nell’arco della giornata per attività discontinue, le sospensioni in periodi di vacanza, la parzializzazione degli impianti nella stagione primaverile) indicato nell’Ordinativo Definitivo di Fornitura per singolo edificio (euro/h x ore/edificio).
Le ore effettive di erogazione del riscaldamento, il volume di acqua calda prodotta e fornita, le attività di terzo responsabile, la revisione prezzi maturata e l’allineamento all’andamento climatico stagionale sono considerati allegati contabili giustificativi della spesa e attestanti la conduzione e gestione degli impianti.
Si conferma che l’intero paragrafo F.1.19 b del capitolato tecnico “Variazione utilizzo combustibile” è da intendersi stralciato.
I paragrafi F.1.20 e F.1.21 (tabella esclusa) saranno utilizzati a supporto dei rendiconti contabili per la verifica dei consumi.
FAQ N. 88)
All’articolo 7 dello schema di convenzione si indica che la durata minima contrattuale è di
“… 36 mesi, 60 mesi, a far data dalla data di stipulazione. Le singole Amministrazioni/Enti non potranno aderire per importi contrattuali complessivi inferiori a € 40.000,00”
Nel capitolato d’oneri (cap. 4 pag. 10), tuttavia, si indica che:
“La durata di ogni singolo Contratto di Fornitura, concluso mediante l’emissione di ciascun Ordinativo di Fornitura, è pari alla durata della convenzione stessa e pertanto, indipendentemente dalla data di emissione dell’Ordinativo di Fornitura, quest’ultimo scadrà alla data di termine della Convenzione e sua eventuale proroga.”
Si chiede conferma che, a meno che non sia stato esaurito l’Importo Massimo Contrattuale e fermo restante il vincolo che “Una volta scaduta/esaurita la Convenzione, non possono essere emessi Atti Aggiuntivi che comportino un incremento del valore economico dell’Ordinativo Principale di Fornitura” sia comunque possibile emettere, fino alla data di scadenza della convenzione, nuovi ordinativi principali di fornitura con le durate e gli importi minimi di cui all’art. 7 della bozza di convenzione, aventi scadenza anche oltre il termine della Convenzione stessa.
Ad esempio si chiede conferma della corretta interpretazione secondo la quale una Amministrazione possa emettere un ODF di durata pari a 60 mesi anche all’ultimo giorno di validità della Convenzione purché sia presente ancora un adeguato plafond. In alternativa (in ottemperanza all’articolo 7 dello schema di convenzione), alla fine del ventiquattresimo mese, non sarebbe più possibile convenzionare nessun tipo di contratto (né “basic”, né “plus”).
RISPOSTA N. 88)
Si conferma che, a meno che non sia stato esaurito l’Importo Massimo Contrattuale e fermo restante il vincolo che “Una volta scaduta/esaurita la Convenzione, non possono essere emessi Atti Aggiuntivi che comportino un incremento del valore economico dell’Ordinativo Principale di Fornitura” sarà possibile emettere, fino alla data di scadenza della convenzione, nuovi ordinativi principali di fornitura con le durate e gli importi minimi di cui all’art. 7 della bozza di convenzione, aventi scadenza anche oltre il termine della Convenzione stessa.
Si conferma la corretta interpretazione secondo la quale una Amministrazione possa emettere un ODF di durata pari a 60 mesi anche all’ultimo giorno di validità della Convenzione purché sia presente ancora un adeguato plafond.
FAQ N. 89)
Al capitolo 36 del capitolato d’oneri si indica che:
Il ribasso d’asta verrà applicato a tutti i prezzi unitari dell’Elenco Prezzi Unitari nella stessa percentuale, come pure ai compensi relativi alle gestioni e ai compensi particolari per “diritto di chiamata” ed “emergenze”. La percentuale di ribasso indicata in sede di offerta verrà applicata anche ai prezzi delle prestazioni a canone (servizi/gestioni) e ad eventuali nuovi prezzi.
Quanto indicato nel capitolato d’oneri fa intendere che sia richiesto UN UNICO ribasso percentuale per tutte le voci dell’offerta economica. Per contro al capitolo 6 del disciplinare di gara si richiede di:
“indicare 13 (tredici) ribassi, in cifre, corrispondenti alle 6 (sei) voci – da A ad F -già indicate nel precedente punto 1.3 e dettagliate nell’Allegato n. 8 – Prezzi Base offerta economica. I ribassi dovranno essere indicati con un massimo di tre cifre decimali dopo la virgola”
Si chiede perciò di chiarire se l’offerente possa utilizzare 13 ribassi diversificati oppure se debba essere utilizzato il medesimo ribasso percentuale per tutti i prezzi dell’offerta economica.
RISPOSTA N. 89)
L’offerente potrà utilizzare 13 ribassi diversificati come indicato al capitolo 6 del disciplinare di gara.
FAQ N. 90)
Al capitolo 8 del capitolato d’oneri si trova scritto:
Le Amministrazioni che intendano utilizzare la Convenzione sono obbligate ad ordinare ed acquistare un quantitativo minimo di servizi composto da:
per la modalità di erogazione “Facility Management basic”, almeno 3 servizi operativi tra quelli previsti nel presente Capitolato Tecnico (in maniera parziale per i servizi C.2 manu- tenzione migliorativa ed F.2), di cui obbligatoriamente il servizio f.1 Gestione Calore (ve- dasi tabella successiva) e uno di gestione impianti tecnologici
per la modalità di erogazione “Facility Management plus” almeno 6 servizi operativi tra
quelli previsti nel presente Capitolato Tecnico, di cui obbligatoriamente il servizio f.1 Ge- stione Calore (vedasi tabella successiva) e tre di gestione impianti tecnologici
Si chiede conferma, sulla base di quanto sopra esposto e anche sulla base della tabella a pagina 20 del capitolato tecnico, che:
Per il servizio “basic” le Amministrazioni che si convenzionano devono obbligatoriamente richiedere:
a. i servizi a.1), a.3), a.4), a.5), a.6), b.3), b.4), b.6) e f.1)
-
più almeno uno tra d.1), d.2), d.3), d.4)
-
più almeno un servizio tra c.1), e.1), e.2), o uno dei restanti servizi tra d.1), d.2), d.3), d.4) oltre a quello indicato al punto precedente
Per il servizio “plus” le Amministrazioni che si convenzionano devono obbligatoriamente richiedere:
a. i servizi a.1), a.2), a.3), a.4), a.5), a.6), b.1), b.2), b.3), b.4), b.6) e f.1)
più almeno tre tra d.1), d.2), d.3), d.4)
più almeno due servizi tra a.7)(Rilievi), c.1), c.2), e.1), e.2), f.2) e/o il restante tra d.1), d.2), d.3), d.4) oltre a quelli indicati al punto precedente
RISPOSTA N. 90)
Si conferma, sulla base di quanto sopra esposto e anche sulla base della tabella a pagina 20 del capitolato tecnico, che:
Per il servizio “basic” le Amministrazioni che si convenzionano devono obbligatoriamente richiedere:
d. i servizi a.1), a.3), a.4), a.5), a.6), b.3), b.4), b.6) e f.1)
più almeno uno tra d.1), d.2), d.3), d.4)
più almeno un servizio tra c.1), e.1), e.2), o uno dei restanti servizi tra d.1), d.2), d.3), d.4) oltre a quello indicato al punto precedente
Per il servizio “plus” le Amministrazioni che si convenzionano devono obbligatoriamente richiedere:
d. i servizi a.1), a.2), a.3), a.4), a.5), a.6), b.1), b.2), b.3), b.4), b.6) e f.1)
più almeno tre tra d.1), d.2), d.3), d.4)
più almeno due servizi tra a.7)(Rilievi), c.1), c.2), e.1), e.2), f.2) e/o il restante tra d.1), d.2), d.3), d.4) oltre a quelli indicati al punto precedente
FAQ N. 91)
In riferimento alla modalità di calcolo del punteggio economico riportata all’art.8 del Disciplinare di gara, si evidenzia che i valori, in esempio, si riferiscono all’ammontare complessivo dei tre lotti (193.350.000 €). Poiché è stabilito che ogni lotto costituisce gara a sé stante, è evidente che ogni Operatore economico può offrire sconti diversificati per ciascuna voce e per ciascun lotto.
In questo caso, non sono noti i valori dei singoli servizi per i singoli lotti sulla base dei quali determinare il valore Va i-esimo e quindi attribuire i punteggi economici.
Si chiede di esplicitare gli importi dei singoli servizi per i singoli lotti.
RISPOSTA N. 91)
Il valore indicativo del lotto è il valore contrattuale massimo a cui far riferimento per i singoli Ordinativi Definitivi di Fornitura, pertanto il ribasso proposto dovrà fare riferimento al prezzo posto a base d’asta come da Allegato n. 8 – Prezzi base Offerta Economica. Si rimanda alla risposta alla FAQ N. 84)
L’entità delle quote parti stimate per i servizi che potranno essere affidati, sulla base della “Descrizione servizi a canone” riportata nell’Allegato n. 8 “Prezzi base offerta economica” sono pari indicativamente:
A1 – A. ANAGRAFE E PROGETTO SIM, B. GESTIONE TECNICA 17,40% B2 – C. ATTIVITA’ MANUTENZIONE A MISURA 15,80%
C3-4-5-6 – D. GESTIONE IMPIANTI TECNOLOGICI 26,80% D7-8-9-10-11 – E. SERVIZI SPECIALI – E.1 VIGILANZA 4,50% E12 – E. SERVIZI SPECIALI – E.2 AUTOVETTURA 1,30%
F13 – F. GESTIONE CALORE – F.1 GESTIONE RICALDAMENTO ED EROGAZIONE ACQUA CALDA 34,20%
sul valore complessivo presunto della Convenzione stimato in € 193.350.000,00 IVA esclusa per l’intera durata quinquennale del servizio.
Per i singoli lotti 1, 2, 3 l’entità delle quote parti stimate per i servizi sono le medesime.
FAQ N. 92)
In riferimento a quanto riportato all’art A.5.5 “Pagamento del servizio” (macroarea A. Anagrafica e progetto SIM) del Capitolato Tecnico si chiede di confermare che il prezzo unitario a base d’asta utilizzato per il calcolo del canone annuo è quello riportato all’interno dell’Allegato 8 “Prezzi base offerta economica”.
RISPOSTA N. 92)
Il prezzo unitario a base d’asta utilizzato per il calcolo del canone annuo della macroarea A. ANAGRAFICA E PROGETTO SIM e B. GESTIONE TECNICA è quello riportato all’interno dell’Allegato 8 “Prezzi base offerta economica”, punto A.1
FAQ N. 93)
Si chiede conferma che il limite di pagine di cui all’articolo 5 del disciplinare sia da intendersi escludendo copertine ed indici dei documenti.
RISPOSTA N. 93)
Si conferma che il limite di pagine di cui all’articolo 5 del disciplinare sia da intendersi escludendo copertine ed indici dei documenti.
PER LA RICHIESTA DI PROROGA VEDASI DETERMINA N. 393 DEL 17/05/2017 ESECUTIVA IN ATTESA DI PUBBLICAZIONE
FAQ N. 94)
Si chiede cortesemente di chiarire quali siano i requisiti di qualificazione richiesti per il servizio di riparazione e manutenzione di impianti antincendio e per il servizio di manutenzione ascensori. Premesso che le Società mandataria e mandanti posseggono il 100% dei requisiti di qualificazione richiesti dalla lex specialis di gara, per i servizi principali e secondari,si chiede conferma che - in caso di partecipazione in ATI verticale - le quote di partecipazione all'ATI indicate in sede di offerta potranno essere liberamente stabilite dalle Società ai sensi di quanto previsto dall'art. 92 del Regolamento DPR 207/2010.
In caso di partecipazione ai 3 Lotti con 3 ATI diversamente composte, si chiede conferma della necessità di perfezionare per ogni Lotto una fase amministrativa e della possibilità di inserire a Portale 3 diverse buste amministrative per una stessa Società, si potrebbe verificare la necessità di far sottoscrivere digitalmente alcuni documenti da un procuratore speciale e altri documenti da un diverso procuratore speciale. Si chiede conferma che tale possibilità sia consentita, allegando entrambi i documenti di identità ed entrambe le procure notarili a Portale.
RISPOSTA N. 94)
I requisiti di qualificazione richiesti per il servizio di riparazione e manutenzione di impianti antin- cendio e per il servizio di manutenzione ascensori sono quelli previsti dalla normativa vigente. In caso di RTI verticale vige il rispetto di quanto previsto dall’art. 48 del D. Lgs. 50/2016.
In merito alla partecipazione ai 3 lotti si ribadisce quanto riportato alla risposta della FAQ N. 42 “Si precisa che un concorrente che volesse partecipare a più lotti potrà presentare una singola offerta per ogni lotto a cui intende partecipare”.
In caso di partecipazione ai 3 lotti con tre RTI diversamente composte, qualora le RTI siano diver- samente composte in merito alla percentuale di svolgimento dei servizi o in merito al ruolo assunto (mandante/mandataria) sarà sufficiente presentare un unica busta amministrativa e specificare la composizione del RTI per ciascun lotto attraverso il documento di partecipazione, se viceversa cam- bia la composizione dell’RTI (diverse imprese) va avviata una separata procedura di partecipazione attraverso la compilazione di ulteriore busta amministrativa, tecnica, economica.
Relativamente alla necessità di far sottoscrivere diversi documenti amministrativi a diversi procura- tori, sarà necessario “attivare” gli utenti firmatari, attraverso la funzione gestione utenti al passo 3 della procedura di partecipazione e definire chi firma cosa attraverso la funzione gestisci documenti. Si conferma inoltre che sarà necessario allegare le procure notarili dei procuratori firmatari a Siste- ma, nell’apposita sezione “Eventuali procure”.
FAQ N. 95)
Si chiede se all’interno di un RTI, avente quale mandante un consorzio di imprese artigiane, an- che le imprese indicate dal consorzio come esecutrici del servizio debbano essere abilitate ad operare nel "sistema" MEPA e quale sia la documentazione che queste debbano presentare e le relative modalità di trasmissione della stessa.
Nel caso in cui l’operatore economico, privo dei requisiti relativi al servizio di vigilanza, opti per il subappalto integrale del servizio “e.1”, si chiede se sia necessario indicare comunque una terna di subappaltatori oppure, trattandosi di “subappalto necessario”, se sia sufficiente indicare la sola impresa cui sarà affidato il servizio.
Nel caso in cui sia necessario indicare una terna di subappaltatori anche per i servizi di vigilanza si chiede se i componenti della suddetta terna debbano essere tutti abiliti ad operare in tutte le province del lotto di riferimento oppure se sia sufficiente che la terna nel suo complesso copra tutto l’ambito territoriale del lotto
RISPOSTA N. 95)
No, all’interno di un RTI avente quale mandante un consorzio di imprese artigiane, le imprese indicate dal consorzio come esecutrici del servizio non necessariamente devono essere abilitate ad operare nel "sistema" MEPA ma devono presentare la documentazione prevista dal Discipli- nare di Gara.
Si, è necessario comunque indicare una terna di subappaltatore come previsto dall’art. 105 del D. Lgs. 50/2016.
In relazione ai componenti della terna di subappaltatori per i servizi di vigilanza, i componenti dovranno essere abiliti ad operare nelle province in cui svolgeranno il servizio.
FAQ N. 96)
Ai fini della partecipazione alla procedura di gara, si chiede se può ritenersi soddisfatto il requisito circa il possesso del fatturato specifico per i servizi di vigilanza,qualora sia in fase di ottenimento l’estensione di licenza prefettizia per una delle Province oggetto del Lotto per il quale il concorrente intende presentare offerta.
RISPOSTA N. 96)
Vedasi avviso di rettifica FAQ N. 34 – 36 "Si conferma quanto previsto dalle Linee guida ANAC per l’affidamento del servizio di vigilanza privata che recita “… tale requisito di ammissione deve ritenersi soddisfatto anche laddove il concorrente sia già titolare di una licenza prefettizia ex art. 134 del Tulps per un determinato territorio provinciale ed abbia presentato istanza per l’estensione dell’autorizzazione in altra Provincia – quale territorio di riferimento per l’espletamento del servizio previsto in gara - purché la relativa autorizzazione (estensione) pervenga prima della stipula del contratto. […omissis…]
Dunque, mentre il possesso della licenza ex art. 134 Tulps costituisce condizione di partecipazione alle gare per l’affidamento dei servizi di vigilanza privata, il conseguimento dell’estensione territoriale o ad altre attività, ex art. 257, co. 5 sopra citato, costituisce una condizione di stipulazione del contratto, dopo l’aggiudicazione”
FAQ N. 97)
Con riferimento ai requisiti di partecipazione richiesti ai fini dell’ammissione in gara e, in particola- re, a quanto previsto “per il servizio di vigilanza” al punto 4 – pag. 7 del Disciplinare di Gara [pos- sesso di apposita “Licenza di Istituto di Vigilanza…omissis... rilasciata dalle Autorità competenti nella classi funzionali A (attività di vigilanza)e B (gestione allarmi), livello dimensionale almeno pari a 2, idonea all’esercizio delle attività nell’ambito di tutte le province della Regione Veneto”] e facendo seguito a quanto contenuto nei Vs. precedenti chiarimenti n. 34 e 36, si chiede conferma che tale requisito, in conformità a quanto disposto dall’ANAC con il Parere n.48 del 8/4/2015, pos- sa ritenersi soddisfatto quanto il concorrente sia già titolare di Licenza Prefettizia ex art. 134 TULPS per alcune delle Province della Regione Veneto rientranti nei lotti a cui intende partecipare ed abbia presentato notifica di estensione alla competente Prefettura, entro i termini di scadenza del- la procedura di gara in oggetto, per le restanti Provincie rientranti nei lotti a cui intende partecipare.
RISPOSTA N. 97)
Vedasi avviso di rettifica FAQ N. 34 – 36 36 "Si conferma quanto previsto dalle Linee guida ANAC per l’affidamento del servizio di vigilanza privata che recita “… tale requisito di ammissione deve ritenersi soddisfatto anche laddove il concorrente sia già titolare di una licenza prefettizia ex art. 134 del Tulps per un determinato territorio provinciale ed abbia presentato istanza per l’estensione dell’autorizzazione in altra Provincia – quale territorio di riferimento per l’espletamento del servizio previsto in gara - purché la relativa autorizzazione (estensione) pervenga prima della stipula del contratto. […omissis…]
Dunque, mentre il possesso della licenza ex art. 134 Tulps costituisce condizione di partecipazione alle gare per l’affidamento dei servizi di vigilanza privata, il conseguimento dell’estensione territoriale o ad altre attività, ex art. 257, co. 5 sopra citato, costituisce una condizione di stipulazione del contratto, dopo l’aggiudicazione”
FAQ N. 98)
Con riferimento alla risposta n. 9 alla FAQ 9, con la quale si precisa che il triennio di riferimento è da considerare gli anni 2014-2015-2016, indipendentemente dal fatto che il bilancio del 2016 sia stato depositato, si domanda come possano i concorrenti dichiarare il dato del 2016 se ancora il bilancio di esercizio non sia stato approvato o depositato?
Nel caso si dichiarasse il dato del 2016 come provvisorio, in fase di comprova, qualora al momento del deposito del bilancio il dato fosse cambiato, non si rischia dichiarazione mendace?
Si chiede di pater utilizzare come triennio di riferimento gli anni 2013-2014-2015.
RISPOSTA N. 98)
Il triennio di riferimento è il 2014 – 2015 -2016. Per l’annualità 2016 poichè si tratta di dato non consolidato il concorrente dovrà far riferimento al dato provvisorio in modo esplicito.
FAQ N. 99)
Con rifermento alle risposte alle FAQ 11 e FAQ39, nel caso in cui il concorrente volesse subappaltare le attività di servizio di vigilanza ad una terna di istituti di vigilanza, si domanda quali documenti/dichiarazioni dovranno produrre gli istituti da inserire nella documentazione amministrativa?
RISPOSTA N. 99)
Dovrà essere inserita la documentazione prevista dal Disciplinare di gara al punto 4.2 Documento di gara unico europeo.
FAQ N. 100)
Ai fini del soddisfacimento del requisito afferente al servizio di vigilanza previsto al paragrafo
7.4 del Disciplinare, si chiede conferma, come disciplinato dalla centrale unica di committenza a livello nazionale CONSIP S.p.A. nella lex specialis di gara relativa gara della vigilanza armata dalla stessa esitata, che è sufficiente il possesso di una licenza ex art. 134 TULPS, per le classi funzionali A e B di cui all’art. 2 del D.M. 269/2010, per una qualsiasi delle province, o parti di provincia, del territorio italiano unitamente alla/e notifica/che di istanza per estensione, presen- tata/e alla competente prefettura entro la data di scadenza del termine per presentare offerta, con riguardo all’intero territorio di tutte le province ricadenti nel Lotto/i per il/i quale/i si presenta offerta.
Posto che come da FAQ N. 39 è ammessa la partecipazione anche di un concorrente non in pos- sesso del requisito prescritto per il servizio di vigilanza, a condizione che ne dichiari il subap - palto a soggetto idoneo già in sede di gara, si chiede conferma che non sia necessaria altresì la previa indicazione della terna di subappaltatori, trattandosi di servizio secondario specialistico.
RISPOSTA N. 100)
Si rimanda all’avviso avviso di rettifica FAQ N. 34 – 36 36 "Si conferma quanto previsto dalle Linee guida ANAC per l’affidamento del servizio di vigilanza privata che recita “… tale requisito di ammissione deve ritenersi soddisfatto anche laddove il concorrente sia già titolare di una licenza prefettizia ex art. 134 del Tulps per un determinato territorio provinciale ed abbia presentato istanza per l’estensione dell’autorizzazione in altra Provincia – quale territorio di riferimento per l’espletamento del servizio previsto in gara - purché la relativa autorizzazione (estensione) pervenga prima della stipula del contratto. […omissis…]
Dunque, mentre il possesso della licenza ex art. 134 Tulps costituisce condizione di partecipazione alle gare per l’affidamento dei servizi di vigilanza privata, il conseguimento dell’estensione territoriale o ad altre attività, ex art. 257, co. 5 sopra citato, costituisce una condizione di stipulazione del contratto, dopo l’aggiudicazione”
No, è comunque necessario indicare una terna di subappaltatore come previsto dall’art. 105 del D. Lgs. 50/2016.
FAQ N. 101)
Rispetto al requisito tecnico-professionale di cui al punto 4 del paragrafo 1.6 del Disciplinare di Gara (pagina 7) secondo cui, per il servizio di vigilanza, è previsto il possesso “di apposita licenza di Istituto di vigilanza … rilasciata dalle autorità competenti nelle classi funzionali A (attività di vigilanza) e B (gestione allarmi), livello dimensionale almeno pari a “2”, idonea all’esercizio delle attività nell’ambito di tutte le province della Regione Veneto”, si chiede se, con riferimento al predetto requisito di capacità tecnico-professionale, il possesso della prescritta licenza sia richiesto in capo ad ogni singola impresa partecipante ad un RTI, ovvero, come sembrerebbe emergere dalla piana lettura della succitata documentazione di gara, al componente del RTI che eseguirà il servizio di vigilanza.
In tale ultima ipotesi, si chiede se sia consentita la partecipazione ad un operatore economico in possesso della licenza per alcune delle Province del lotto di interesse che abbia già formulato apposita istanza alla competente Amministrazione volta all’estensione territoriale della licenza a tutte le Province del lotto interessato.
RISPOSTA N. 101)
Il possesso della licenza per il servizio di vigilanza è richiesto al componente del RTI che eseguirà il servizio di vigilanza.
Si richiama avviso di Avviso di rettifica alle RISPOSTE ALLE FAQ N. 34 E 36 "Si conferma quanto previsto dalle Linee guida ANAC per l’affidamento del servizio di vigilanza privata che recita “… tale requisito di ammissione deve ritenersi soddisfatto anche laddove il concorrente sia già titolare di una licenza prefettizia ex art. 134 del Tulps per un determinato territorio provinciale ed abbia presentato istanza per l’estensione dell’autorizzazione in altra Provincia – quale territorio di riferimento per l’espletamento del servizio previsto in gara - purché la relativa autorizzazione (estensione) pervenga prima della stipula del contratto. […omissis…]
Dunque, mentre il possesso della licenza ex art. 134 Tulps costituisce condizione di partecipazione alle gare per l’affidamento dei servizi di vigilanza privata, il conseguimento dell’estensione territoriale o ad altre attività, ex art. 257, co. 5 sopra citato, costituisce una condizione di stipulazione del contratto, dopo l’aggiudicazione”
FAQ N. 102)
Al punto E del paragrafo 9 del Capitolato d’Oneri (pagina 22), si legge:
“L’importo per eseguire prestazioni a misura, necessario per poter autorizzare qualsiasi intervento extracanone, può essere stanziato:
in fase di emissione dell’Ordinativo Definitivo di Fornitura;
in un momento successivo all’emissione dell’Ordinativo Definitivo di Fornitura, purché nel periodo di validità ed efficacia della Convenzione, tramite Atto Aggiuntivo all’Ordinativo Principale di Fornitura.
Tale importo “extra canone” potrà essere utilizzato per attività extra - canone per tutti i servizi ordinati dalle Amministrazioni Contraenti nell’Ordinativo Definitivo di Fornitura e/o nell’Atto Aggiuntivo.
Nell’ODF l’Amministrazione contraente dovrà esplicitare l’importo che vorrà utilizzare per l’esecuzione delle attività di manutenzione a misura (vedasi macroaree servizi)
Ordinaria a chiamata, riparativa (c.1.)
extra riparativa, migliorativa (c.2) – solo in modalità Facility Plus
programmata specifica nelle centrali termiche, impianti di riscaldamento e condizionamento (f.2) che non potrà comunque superare il 20% dell’importo complessivo dei servizi - solo in modalità Facility Plus”.
Si chiede di chiarire quale sia il limite percentuale dell’importo complessivo da utilizzare nell’attività di manutenzione a misura in caso di modalità Facility Basic.
RISPOSTA N. 102)
Il limite percentuale dell’importo complessivo da utilizzare nell’attività di manutenzione a misura in caso di modalità Facility Basic è del 20% dell’importo complessivo dei servizi.
FAQ N. 103)
All’allegato n. 8 -PREZZI BASE OFFERTA ECONOMICA, nella parte relativa al servizio f.1 “Gestione del riscaldamento ed erogazione dell’acqua calda”, è riportata la seguente unità di misura Euro/mc/anno, e un valore stimato di Euro 1,70. Si chiede di confermare che l’unità di misura “mc” si riferisca ai i metri cubi di gas metano fornito per il riscaldamento. Si chiede altresì di confermare che, ove il sistema di riscaldamento non preveda l’utilizzo di gas metano, si faccia comunque riferimento ad un valore equivalente di metri cubi di gas metano.
RISPOSTA N. 103)
Si conferma che l’unità di misura “mc” si riferisca ai i metri cubi di gas metano fornito per il riscaldamento.
Si conferma che, ove il sistema di riscaldamento non preveda l’utilizzo di gas metano, si faccia comunque riferimento ad un valore equivalente di metri cubi di gas metano.
FAQ N. 104)
A pagina 50 del Capitolato d’Oneri, al secondo periodo del punto F Gestione Calore – f.1) Gestione del riscaldamento ed erogazione dell’acqua calda, si legge:
“L’importo complessivo risultante sarà dato:
dalla applicazione del prezzo unitario, al netto di iva, risultante dal ribasso offerto in sede di gara per il numero totale delle ore di riscaldamento richieste (ore di riscaldamento, ore di funzionamento bruciatori e metri cubi di acqua calda richiesti - inerenti le effettive necessità in occasione dell’avvio parziale degli impianti nella stagione autunnale, gli orari parzializzati nell’arco della giornata per attività discontinue, le sospensioni in periodi di vacanza, la parzializzazione degli impianti nella stagione primaverile) indicato nell’Ordinativo Definitivo di Fornitura per singolo edificio (euro/h x ore/edificio)”.
All’Allegato 8 è invece riportato, nella parte relativa al servizio f.1 “Gestione del riscaldamento ed erogazione dell’acqua calda”, la seguente unità di misura Euro/mc/anno.
Si chiede di chiarire, in relazione alla formula sopra riportata “euro/h x ore/edificio”, come il “numero totale delle ore di riscaldamento richieste” possa rientrare nel calcolo del prezzo totale, (anche eventualmente a mezzo di esempio) considerato che all’Allegato 8 nella parte sopra riportata il valore offerto è misurato in Euro/mc e non in Euro/h.
RISPOSTA N. 104)
Si rimanda alla risposta alla FAQ n. 87: “Ove il sistema di riscaldamento non preveda l’utilizzo di gas metano si farà comunque riferimento ad un valore equivalente di metri cubi di gas metano.
L’art. 35 del Capitolato d’Oneri al punto F. gestione calore viene rettificato come segue:
Il servizio verrà compensato:
- per ogni ora di riscaldamento richiesta dall’Amministrazione Contraente erogata negli ambienti e/o nei circuiti (= globali e/o parziale) negli orari indicati (v.d.s. fac simile Allegato F01);
- per il volume di acqua calda sanitaria prodotta ed utilizzata;
- per il servizio omnicomprensivo di conduzione e manutenzione degli impianti (v.d.s. Allegato F03)
Intendendo che:
L’importo complessivo risultante sarà dato:
- dalla applicazione del prezzo unitario, al netto di iva, risultante dal ribasso offerto in sede di gara per il numero totale dei mc di vettore energetico erogati nelle ore di riscaldamento richieste (ore di riscaldamento, ore di funzionamento bruciatori e metri cubi di acqua calda richiesti - inerenti le effettive necessità in occasione dell’avvio parziale degli impianti nella stagione autunnale, gli orari parzializzati nell’arco della giornata per attività discontinue, le sospensioni in periodi di vacanza, la parzializzazione degli impianti nella stagione primaverile) indicato nell’Ordinativo Definitivo di Fornitura per singolo edificio (euro/h x ore/edificio).
Le ore effettive di erogazione del riscaldamento, il volume di acqua calda prodotta e fornita, le attività di terzo responsabile, la revisione prezzi maturata e l’allineamento all’andamento climatico stagionale sono considerati allegati contabili giustificativi della spesa e attestanti la conduzione e gestione degli impianti.
Si conferma che l’intero paragrafo F.1.19 b del capitolato tecnico “Variazione utilizzo combustibile” è da intendersi stralciato.
I paragrafi F.1.20 e F.1.21 (tabella esclusa) saranno utilizzati a supporto dei rendiconti contabili per la verifica dei consumi.
FAQ N. 105)
Al paragrafo 4 “Durata della Convenzione” del Capitolato d’Oneri (pagina 10) si legge:
“I singoli contratti attuativi della Convenzione, stipulati mediante emissione di Ordinativi Principali di Fornitura da parte delle Amministrazioni, hanno una durata differenziata a seconda della modalità di erogazione prescelta tra il “Facility Management” ed il “Facility Management Light” e secondo quanto disposto nella Convenzione:
- per i contratti stipulati nella modalità “Facility Management Plus” la durata è di 5 (cinque) anni;
- per i contratti stipulati nella modalità “Facility Management Basic” la durata è di 3 (tre) anni.”Considerato che nella prima parte del su riportato paragrafo il riferimento è alle modalità di erogazione Facility Management e Facility Management Light, mentre all’elenco subito dopo riportato il riferimento è alle modalità di erogazione Facility Management Plus e Facility Management Basic, si chiede di chiarire tale discrepanza.
RISPOSTA N. 105)
I termini Facility Management e Facility Management Light sono un refuso.
FAQ N. 106)
A pagina 19 del Capitolato d’Oneri si legge:
“Le Amministrazioni che intendano utilizzare la Convenzione sono obbligate ad ordinare ed acquistare un quantitativo minimo di servizi composto da:
-
per la modalità di erogazione “Facility Management plus” almeno 6 servizi operativi tra quelli previsti nel presente Capitolato Tecnico, di cui di cui obbligatoriamente il servizio f.1 Gestione Calore (vedasi tabella successiva) e tre di gestione impianti tecnologici”.
Nella successiva tabella riportata a pagina 20 del Capitolato d’Oneri, in cui sono evidenziate “le principali differenze tra le due modalità di erogazione”, nella parte relativa alla “Durata convenzione – Gruppo minimo di servizi” del “Facility Management Plus” si legge invece “6 servizi di cui 1 di gestione impianti tecnologici”:
Date le predette discrepanze in termini di composizione della modalità di erogazione Facility Management Plus, si chiede pertanto di chiarire l’esatta composizione della modalità di erogazione Facility Management Plus.
RISPOSTA N. 106)
Si tratta di mero errore materiale rispetto a quanto descritto all’art. 8 “Numero di servizi da attivare in convenzioni” che recita:
Le Amministrazioni che intendano utilizzare la Convenzione sono obbligate ad ordinare ed acquistare un quantitativo minimo di servizi composto da:
-
per la modalità di erogazione “Facility Management basic”, almeno 3 servizi operativi tra quelli previsti nel presente Capitolato Tecnico (in maniera parziale per i servizi C.2 manutenzione migliorativa ed F.2), di cui obbligatoriamente il servizio f.1 Gestione Calore (vedasi tabella successiva) e uno di gestione impianti tecnologici
-
per la modalità di erogazione “Facility Management plus” almeno 6 servizi operativi tra quelli previsti nel presente Capitolato Tecnico, di cui di cui obbligatoriamente il servizio f.1 Gestione Calore (vedasi tabella successiva) e tre di gestione impianti tecnologici.
Per l’esatta modalità di erogazione dei servizi si rimanda alla risposta della FAQ N. 90 che recita:
“Si conferma, sulla base di quanto sopra esposto e anche sulla base della tabella a pagina 20 del capitolato tecnico, che:
Per il servizio “basic” le Amministrazioni che si convenzionano devono obbligatoriamente richiedere:
-
i servizi a.1), a.3), a.4), a.5), a.6), b.3), b.4), b.6) e f.1)
-
più almeno uno tra d.1), d.2), d.3), d.4)
-
più almeno un servizio tra c.1), e.1), e.2), o uno dei restanti servizi tra d.1), d.2), d.3), d.4) oltre a quello indicato al punto precedente
Per il servizio “plus” le Amministrazioni che si convenzionano devono obbligatoriamente richiedere:
-
i servizi a.1), a.2), a.3), a.4), a.5), a.6), b.1), b.2), b.3), b.4), b.6) e f.1)
-
più almeno tre tra d.1), d.2), d.3), d.4)
-
più almeno due servizi tra a.7)(Rilievi), c.1), c.2), e.1), e.2), f.2) e/o il restante tra d.1), d.2), d.3), d.4) oltre a quelli indicati al punto precedente
FAQ N. 107)
Nella tabella riportata al paragrafo 7.2 Modalità di attribuzione del Punteggio Tecnico (PT) – Caratteristiche Tecniche Migliorative del Disciplinare di Gara (pagine 24-27), sono indicati due tipologie di criteri, il criterio di tipo Q e il criterio di tipo N:
Dalla tabella sopra riportata, si evince che solo un criterio è di tipo N (pag. 25).
Relativamente alle suddette tipologie di criteri (Q e N), si chiede di chiarire la corretta definizione di entrambi i criteri (Q e N), e di chiarire se il calcolo del punteggio del punteggio differisce tra i due criteri.
RISPOSTA FAQ N. 107
Si tratta di un indicazione formale che nulla attiene al calcolo dei punteggi.
FAQ N. 108)
Al paragrafo 1.2 del disciplinare di Gara è individuato il valore stimato della Convenzione a base d’asta pari a Euro 193.350.000,00, comprensivo degli oneri di sicurezza, e suddiviso tra i vari lotti come da tabella qui di seguito riportata (pagina 5 Disciplinare di Gara):
Al paragrafo 8 Valore Complessivo dell’Offerta del Disciplinare di Gara (pagina 30), è specificato poi che:
Considerato che la somma di tutti gli importi individuati nella su riportata formula è pari a Euro 193.350.000 €, ossia al valore totale stimato a base di gara, comprensivo anche degli oneri di sicurezza, e che, l’utilizzo di tale formula comporterebbe l’applicazione dello sconto anche agli oneri di sicurezza, si chiede di chiarire e di indicare la corretta composizione della formula in base alla quale sarà calcolato il valore complessivo dell’offerta.
RISPOSTA N. 108)
La corretta composizione della formula riportata nell’esempio che non presuppone valore contrattuale è la seguente:
Va i-esimo = 33.485.697,89 x (1-A%) + 29.599.910,18 x (1-B%) + [22.825.385,25 x (1-C1%) +
17.060.385,25 x (1-C2%)+ 4.090.385,25 x (1-C3%) + 6.975.385,25 x (1-C4%)]+ [3.670.000,00 x
(1-D1%) + 1.470.000,00 x (1-D2%) + 2.750.000,00 x (1-D3%) + 460.000,00 x (1-D4%) +
300.000,00 x (1-D5%)] + 2.540.000,00 x (1-E%) + 64.972.850,93 x (1-F%)
FAQ N. 109)
Rispetto alla formula per il calcolo del punteggio tecnico preliminare di cui al paragrafo 7.2 del Disciplinare di Gara (pagina 24) e qui di seguito riportata:
Ca = Ʃ Wi – Vai
Si chiede di chiarire se il corretto valore da considerare nella predetta formula sia “* Vai” e non “– Vai”, per cui la formula corretta sarebbe:
Ca = Ʃ Wi * Vai
RISPOSTA N. 109)
Per problemi di conversione in fase di caricamento dei documenti d’appalto si conferma che il corretto valore da da considerare nella predetta formula sia “* Vai” e non “– Vai”, per cui la formula corretta risulta:
Ca = Ʃ Wi * Vai
FAQ N. 110)
Nel caso di partecipazione in forma di RTI Costituito è sufficiente che il modello 1 Domanda di partecipazione venga presentato e firmato digitalmente dalla sola impresa designata quale capogruppo? Ovvero, in caso di RTI non ancora costituito, è sufficiente che la presente istanza venga prodotta dalla sola impresa Capogruppo e venga sottoscritta dai rappresentanti di ciascun soggetto facente parte del RTI/consorzio?
Inoltre è sufficiente che su tale modello venga apposta la sola firma digitale oppure è necessario che venga timbrato e siglato su ogni pagina come precisato nella terza nota?
RISPOSTA N. 110)
Si, nel caso di partecipazione in forma di RTI Costituito è sufficiente che il modello 1 Domanda di partecipazione venga presentato e firmato digitalmente dalla sola impresa designata quale capogruppo.
Si, in caso di RTI non ancora costituito, è sufficiente che la presente istanza venga prodotta dalla sola impresa Capogruppo e venga sottoscritta dai rappresentanti di ciascun soggetto facente parte del RTI/consorzio.
Si, è sufficiente che su tale modello venga apposta la sola firma digitale.
FAQ N. 111)
Rispetto all’unità di misura “Euro/mq” indicato all’Allegato n. 8 - PREZZI BASE OFFERTA ECONOMICA relativa ai servizi Anagrafe e Progetto Sim e Gestione Tecnica, si chiede a codesta Spett.le Amministrazione di chiarire se la corretta unità di misura da considerare sia “Euro/mq/anno” e non “Euro/mq”, considerato che i predetti servizi sono da rendersi in maniera continuativa nel corso di tutta la durata dei singoli contratti.
RISPOSTA N. 111)
Si, la corretta unità di misura da considerare è “Euro/mq/anno” considerato che i predetti servizi sono da rendersi in maniera continuativa nel corso di tutta la durata dei singoli contratti.
FAQ N. 112)
Al paragrafo 1.8 – Durata della Convenzione del disciplinare di Gara (pag. 9) si legge:
“La Convenzione avrà durata di 60 (sessanta) mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa e comunque fino ad esaurimento dell’importo massimo spendibile.
I contratti sottoscritti dalle singole Amministrazioni/Enti che aderiranno alla Convenzione, avranno durata minima di 36 (trentasei) mesi a far data dalla data di stipulazione.
Le singole Amministrazioni/Enti non potranno aderire per importi contrattuali complessivi inferiori a € 40.000,00.
Resta inteso che per durata della Convenzione si intende il periodo entro il quale le Amministrazioni/Enti contraenti possono emettere ordinativi di fattura, vale a dire stipulare contratti con il Operatore economico aggiudicatario.”
Al paragrafo 4 – Durata della convenzione del Capitolato d’Oneri (pag. 10) è indicato invece:
“La Convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione e ha scadenza dopo 36 (trentasei) o 60 (sessanta) mesi, salvo l’esaurimento dell’importo massimo contrattuale riferito a ciascun lotto aggiudicato, di cui all’art. 3.
Fermo restando quanto previsto nella Convenzione, per durata della Convenzione si intende il termine entro cui le Amministrazioni Contraenti possono inviare l’Ordinativo di fornitura relativo alla Convenzione medesima, Convenzione che comunque resta valida, efficace e vincolante per la regolamentazione dei contratti attuativi della medesima e per tutto il tempo di vigenza e durata dei medesimi.
Resta, altresì, espressamente inteso che qualora per qualsiasi motivo cessi l’efficacia della Convenzione o di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, il Appaltatore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi/forniture oggetto della Convenzione.
I singoli contratti attuativi della Convenzione, stipulati mediante emissione di Ordinativi Principali di Fornitura da parte delle Amministrazioni, hanno una durata differenziata a seconda della modalità di erogazione prescelta tra il “Facility Management” ed il “Facility Management Light” e secondo quanto disposto nella Convenzione:
- per i contratti stipulati nella modalità “Facility Management Plus” la durata è di 5 (cinque) anni;
- per i contratti stipulati nella modalità “Facility Management Basic” la durata è di 3 (tre) anni.
La Convenzione potrà essere prorogata qualora alla scadenza dei termini anzidetti termine non sia stato esaurito l’Importo Massimo Contrattuale, eventualmente incrementato, e fino al raggiungimento del medesimo.
Resta inteso che, per durata della Convenzione si intende il termine di utilizzo della Convenzione medesima e, quindi, di adesione mediante emissione degli Ordinativi di Fornitura da parte delle Amministrazioni Contraenti.
Resta, altresì, inteso che la facoltà degli Enti di emettere Ordinativi di Fornitura viene meno qualora, prima del termine ultimo di durata della Convenzione, anche eventualmente prorogato ai sensi dell’articolo 106 del D. Lgs. 50/2016, sia esaurito l’importo massimo contrattuale, anche eventualmente incrementato.
La durata di ogni singolo Contratto di Fornitura, concluso mediante l’emissione di ciascun Ordinativo di Fornitura, è pari alla durata della convenzione stessa e pertanto, indipendentemente dalla data di emissione dell’Ordinativo di Fornitura, quest’ultimo scadrà alla data di termine della Convenzione e sua eventuale proroga (…)”
Dai paragrafi sopra riportati, non è chiara l’esatta durata della Convenzione.
Si chiede pertanto di confermare che l’esatta durata della convenzione è pari a 60 (sessanta) mesi, a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa e comunque fino ad esaurimento dell’importo massimo spendibile, come indicato nel paragrafo 1.8 del su riportato Disciplinare di Gara.
Non è chiara altresì l’esatta durata dei singoli contratti attuativi della Convenzione. Dal sopra riportato paragrafo 4 del Capitolato d’oneri, infatti, sembrerebbe potersi verificare la seguente situazione: supponiamo che la Convenzione abbia inizio l’1.01.2018 con scadenza a 60 mesi dalla sottoscrizione, ovvero il 31.12.2022. Supponiamo inoltre che una amministrazione attivi tramite un ODF il servizio Facility Management Plus, con durata di 5 anni, con decorrenza al 01.01.2021: tale contratto dovrebbe pertanto scadere il 31.12.2025. Stando, invece, al paragrafo 4 del Capitolato d’Oneri sopra riportato sembrerebbe che questo scada alla scadenza della convenzione, ossia il 31.12.2022, con una durata totale quindi di un anno (e non di 5). Si chiede, pertanto, di confermare che i singoli contratti attuativi della Convenzione, attivati nel corso della durata della Convenzione, possono avere durata di 3 o 5 anni, a seconda della modalità di erogazione prescelta dalla singola amministrazione, indipendentemente dalla durata della medesima Convenzione.
RISPOSTA N. 112)
Si conferma che l’esatta durata della convenzione è pari a 60 (sessanta) mesi, a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa e comunque fino ad esaurimento dell’importo massimo spendibile, come indicato nel paragrafo 1.8 del su riportato Disciplinare di Gara.
Si conferma altresì che i singoli contratti attuativi della Convenzione, attivati nel corso della durata della Convenzione, possono avere durata di 3 o 5 anni, a seconda della modalità di erogazione prescelta dalla singola amministrazione, indipendentemente dalla durata della medesima Convenzione.
FAQ N. 113)
Facendo riferimento all’Allegato n. 8 (prezzi base offerta economica), al punto D riga n. 11 (servizio di guardiania e portierato), chiediamo se nell’offerta è previsto solo il servizio di portierato ossia non vigilanza armata.
RISPOSTA N. 113)
Si conferma che al punto D progressivo 11 si fa riferimento ai soli servizi di guardiania/portierato.
FAQ N. 114)
In riferimento alla faq n. 22 si chiede di specificare cosa si intende per vettore energetico erogato (acqua o combustibile).
Si chiede, in riferimento al punto 6.h di pagina 27 del disciplinare di gara denominato “Utilizzo di combustibili da fonti rinnovabili”, cosa si intende con il termine combustibile.
Al punto F.1.19 “Variazione utilizzo combustibile o passaggio a teleriscaldamento” del Capitolato Tecnico è previsto un adeguamento del prezzo sulla base di una formula qualora si trasformi una centrale funzionante a gasolio a metano e/o teleriscaldamento e al punto F.1.4 si specifica che i consumi di energia elettrica per forza motrice e luce sono a carico dell’Amministrazione contraente. Si chiede conferma che, qualora si proponga negli interventi l’installazione della pompa di calore o di bollitori elettrici associati a solare-termico, l’energia elettrica rimanga a carico dell’Amministrazione contraente.
In caso di partecipazione a un singolo lotto, in merito a quanto esposto al paragrafo “8 VALORE COMPLESSIVO DELL’OFFERTA” del Disciplinare di gara, si chiede come vada calcolato il punteggio economico per singolo lotto considerando che il Vai (valore offerto dal concorrente per il lotto) e le sue componenti sono riportate solo ed esclusivamente per i tre lotti insieme.
Si chiede conferma che nel Disciplinare al capitolo 7.2 “Modalità di attribuzione del PUNTEGGIO TECNICO (PT)” nella tabella al punto Q3 3.d per “impianti fissi di trasporto” si intendano solo gli ascensori. • In riferimento al Disciplinare, capitolo 7.2 “Modalità di attribuzione del PUNTEGGIO TECNICO (PT)”, si chiede conferma che gli interventi da inserire nei punti Q6 6.f e 6.g possano essere definiti come interventi extra canone di tipo migliorativo.
Considerata l’emanazione del D.lgs 19 aprile 2017 n. 56, inerente “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile n. 20”, in vigore a far data dal 20 maggio 2017, si chiede se le offerte inerenti la presente gara debbano essere presentate sulla base del D.lgs 50/2016 antecedente all’emanazione del D.lgs 56/2017 o tenuto conto delle integrazioni e correzioni apportate dal correttivo suddetto.
RISPOSTA N. 114)
Per vettore energetico erogato si intende combustibile.
La dicitura “Utilizzo di combustibili da fonti rinnovabili” si riferisce alle biomasse.
In merito all’art. F.1.19 si rimanda alla risposta alla FAQ N. 87 per la parte: “Si conferma che l’intero paragrafo F.1.19 b del capitolato tecnico “Variazione utilizzo combustibile” è da intendersi stralciato.” Si conferma che, qualora si propongano interventi di installazione di pompa di calore o di bollitori elettrici associati a solare-termico approvati dall’Amministrazione Contraente, l’energia elettrica sarà a carico dell’Amministrazione contraente.
Il punteggio economico per singolo lotto verrà calcolato nella medesima modalità riportata nell’esempio riportato nel Disciplinare di gara.
Per il valore complessivo dell’offerta Si richiama la risposta alla FAQ N. 108 che recita:
“La corretta composizione della formula riportata nell’esempio che non presuppone valore contrattuale è la seguente:
Va i-esimo = 33.485.697,89 x (1-A%) + 29.599.910,18 x (1-B%) + [22.825.385,25 x (1-C1%) +
17.060.385,25 x (1-C2%)+ 4.090.385,25 x (1-C3%) + 6.975.385,25 x (1-C4%)]+ [3.670.000,00 x
(1-D1%) + 1.470.000,00 x (1-D2%) + 2.750.000,00 x (1-D3%) + 460.000,00 x (1-D4%) +
300.000,00 x (1-D5%)] + 2.540.000,00 x (1-E%) + 64.972.850,93 x (1-F%)”
Relativamente al servizio “Gestione Impianti Ascensori” come da Capitolato Tecnico, articolo D.3 si intendono ricompresi ascensori, montacarichi, servoscale.
In riferimento al Disciplinare, capitolo 7.2 “Modalità di attribuzione del PUNTEGGIO TECNICO (PT)”, gli interventi da inserire nei punti Q6 6.f e 6.g riguardano strategie di tipo ordinario che permettano – ad esempio – attraverso una più alta frequenza di controlli programmati o attraverso il controllo puntuale nell’erogazione del riscaldamento la messa di atto di una strategia volta al risparmio energetico.
Per quanto attiene l’emanazione del D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 56, inerente “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile n. 20”, poiché la pubblicazione della gara è antecedente la pubblicazione del decreto le offerte inerenti la presente gara dovranno essere presentate sulla base del D.lgs 50/2016 antecedente all’emanazione del D. Lgs. 56/2017.
FAQ N. 115)
Si richiede, alla luce della risposta alla FAQ N.22 in cui è dichiarato che „il valore a base d’asta di 1,70 €/mc/anno è da intendersi per volume (mc) di vettore energetico erogato.“: cosa si intenda per vettore energetico erogato (gas, acqua calda, …)come applicare un unico prezzo ad una molteplicità di vettori energetici possibili (gas, gasolio, …)come applicare l’Allineamento andamento climatico stagionale (art. F.1.21.b del Capitolato tecnico), dal momento in cui un maggior numero di Gradi Giorno risulterebbe comunque in un maggiore consumo di combustibile e quindi in un adeguamento del canone, se per vettore energetico si intende il combustibile.
RISPOSTA N. 115)
Per vettore energetico si intende metano, in forma residuale gasolio, gpl e teleriscaldamento. Ove il sistema di riscaldamento non preveda l’utilizzo di gas metano si farà comunque riferimento ad un valore equivalente di metri cubi di gas metano.
In merito all’Allineamento climatico stagionale art. F.1.21.b del Capitolato tecnico si rettifica come segue: “ Sulla base dei gradi giorno per le stagioni di riscaldamento ricavati dai rilevamenti delle Stazioni ARPAV di riferimento sul territorio regionale, sarà operato un allineamento a supporto dei rendiconti contabili relativi ai consumi sostenuti dall’Aggiudicatario del COMPENSO DEL SERVIZIO DI GESTIONE CALORE afferente il servizio completo direttamente proporzionale al rapporto tra
valore G/G stagionale (Rilevamento ARPAV)
--------------------------------------------------------------------------
valore G/G di riferimento (tab. ALLEGATO F02)
Detto 'allineamento' andrà a calcolarsi per ciascun Comune di ubicazione degli edifici-impianti (sia in termini di 'compenso del... servizio completo', sia per i G/G).
NON SI PROCEDERA' ALL'ALLINEAMENTO DELL'ALEA EQUIVALENTE A QUOZIENTE COMPRESO TRA 0,950 E 1,050; altresì, detta 'ALEA' è da escludersi nel calcolo conseguente per quozienti superiori o inferiori, da svilupparsi in valori numerici diretti - non percentuali.
(SI RINVIA ALL'INSERTO SEGUENTE LA SPECIFICAZIONE DELLE MODALITA' DI CALCOLO NELLE VARIE IPOTESI POSSIBILI – DA APPLICARE INEQUIVOCABILMENTE NELLE STESURE CONTABILI).
L'ALLINEAMENTO sarà applicato 'in progressione' al “compenso del... servizio completo” già assoggettato alla eventuale revisione prezzi
L' eventuale allineamento all'andamento climatico stagionale verrà conguagliato solo in occasione del pagamento della rata di saldo stagionale.
FAQ N. 116)
Nella risposta nr. 22 si afferma che il valore 1.70 €/mc/anno è da intendersi per volume (mc) di vettore energetico erogato. Si chiede pertanto conferma, che il valore 1.70 €/mc/anno – al netto dello sconto offerto – verrà applicato al volume misurato di vettore energetico fornito
RISPOSTA N. 116)
Il valore di 1,70 €/mc/anno verrà applicato ai mc erogati sulla base degli allegati contabili tra cui le fatture di fornitura del combustibile fornite dall’ente gestore locale, per il gasolio sulla base dei documenti di trasporto (bolla di accompagnamento o simile)
FAQ N. 117)
Con riferimento al modulo di offerta economica, le voci della macro area D, e.1) Servizi Speciali, 7 8 e 9 hanno come unità di misura €/canone/mese. Si chiede chiarimenti su cosa si intenda con questa unità di misura.
RISPOSTA N. 117)
€/canone/mese individua il prezzo a cui applicare il ribasso per la prestazione del servizio indicato (televigilanza con ponte radio, televigilanza con combinatore telefonico, servizio di ronde con autopattuglia) su base mensile.
FAQ N. 118)
Con riferimento al modulo di offerta economica, le voci della macro area B – 2 – C ATTIVITA’ MANUTENZIONE A MISURA – C.1) e c.2) saranno pagati secondo una unità di misura espressa in €/voce EPU. Essendo le voci EPU espresse in €/u.m. – dove u.m. esprime l’unità di misura, risulta incomprensibile la formula da un punto di vista matematico.
RISPOSTA N. 118)
Si tratta di una forma grafica per intendere – come da art. 7.3 del Disciplinare di Gara – la percentuale di sconto che il concorrente applicherà sugli Elenchi prezzi Unitari di cui all’art. B.3.2 “Prezzi di applicazione – Elenchi prezzi unitari (EPU)” del Capitolato Tecnico.
FAQ N. 119)
Con riferimento alla risposta 21, si chiede come sia possibile quotare una voce, nella quale il costo probabilmente maggiore, non ha un limite.
RISPOSTA N. 119)
E’ stata stimata una percorrenza media di 20.000 Km annui.
FAQ N. 120)
Con riferimento alla risposta nr. 20, si chiede conferma che i mc che compaiono nell’unità di misura del servizio f.1) Gestione Calore, sono quelli dell’edificio riscaldato. In altre parole, si chiede se per un edificio di 1.000 mc, il canone per il servizio f.1) Gestione Calore, sarà – al lordo dello sconto offerto – pari a 1.70 * 1000 = 1700 €/anno
RISPOSTA N. 120)
No, il canone del servizio f.1 sarà di € 1,70, al netto dello sconto offerto, per i mc di vettore energetico/combustibile erogato.
FAQ N. 121)
Con riferimento alla formula di calcolo – che come specificato non ha valore contrattuale - dello sconto complessivo, si fa riferimento a valori la somma dei quali porta a 193.350.000 €, ossia il valore a base d’asta per la somma dei 3 lotti. Si chiede come venga determinato lo sconto nel caso in cui l’offerente partecipi ad un solo lotto.
RISPOSTA N. 121)
Si rimanda alla risposta della FAQ N. 114) per la parte:
Il punteggio economico per singolo lotto verrà calcolato nella medesima modalità riportata nell’esempio.
“La corretta composizione della formula riportata nell’esempio che non presuppone valore contrattuale è la seguente:
Va i-esimo = 33.485.697,89 x (1-A%) + 29.599.910,18 x (1-B%) + [22.825.385,25 x (1-C1%) +
17.060.385,25 x (1-C2%)+ 4.090.385,25 x (1-C3%) + 6.975.385,25 x (1-C4%)]+ [3.670.000,00 x
(1-D1%) + 1.470.000,00 x (1-D2%) + 2.750.000,00 x (1-D3%) + 460.000,00 x (1-D4%) +
300.000,00 x (1-D5%)] + 2.540.000,00 x (1-E%) + 64.972.850,93 x (1-F%)”
FAQ N. 122)
Con riferimento alla formula di calcolo – che come specificato non ha valore contrattuale - dello sconto complessivo, si fa riferimento a valori la somma dei quali porta a 193.350.000 €, ossia il valore a base d’asta per la somma dei 3 lotti. Si chiede conferma che lo sconto venga quindi applicato anche agli oneri di sicurezza, dato che, come risulta dal punto 1.2 del disciplinare, il valore di 193.350.000 € include anche gli oneri di sicurezza.
RISPOSTA N. 122)
No, lo sconto non può essere applicato agli oneri della sicurezza.
Si rimanda alla risposta alla FAQ N. 108)
La corretta composizione della formula riportata nell’esempio che non presuppone valore contrattuale è la seguente:
Va i-esimo = 33.485.697,89 x (1-A%) + 29.599.910,18 x (1-B%) + [22.825.385,25 x (1-C1%) +
17.060.385,25 x (1-C2%)+ 4.090.385,25 x (1-C3%) + 6.975.385,25 x (1-C4%)]+ [3.670.000,00 x
(1-D1%) + 1.470.000,00 x (1-D2%) + 2.750.000,00 x (1-D3%) + 460.000,00 x (1-D4%) +
300.000,00 x (1-D5%)] + 2.540.000,00 x (1-E%) + 64.972.850,93 x (1-F%)
FAQ N. 123)
In relazione al servizio di vigilanza si chiede se in caso di ricorso al subappalto da parte di un concorrente che intenda presentare offerta per più di un lotto di gara sia possibile ricorrere a più subappaltatori che complessivamente coprono con la propria licenza tutte le province oggetto dei lotti di gara. Detto altrimenti si chiede conferma che il singolo subappaltatore indicato non debba necessariamente possedere la licenza per tutte le province del relativo lotto a condizione che congiuntamente agli altri indicati copra l’interezza delle province rientranti nei lotti esitati.
RISPOSTA N. 123)
Sì, si conferma.
FAQ N. 124)
Nella risposta nr. 22 è definito che il prezzo unitario pari a 1.70 €/mc/anno è riferito al volume, espresso in mc, di vettore energetico erogato. In riferimento a ciò, si chiede conferma che tale valore economico, al netto dello sconto offerto, verrà applicato al volume effettivamente misurato
RISPOSTA N. 124)
Si rimanda alla risposta della FAQ N. 116 “Il valore di 1,70 €/mc/anno verrà applicato ai mc erogati sulla base degli allegati contabili tra cui le fatture di fornitura del combustibile fornite dall’ente gestore locale, per il gasolio sulla base dei documenti di trasporto (bolla di accompagnamento o simile)”
FAQ N. 125)
Con riferimento al modello di offerta economica, si rileva che le voci delle macro aree “D”, “e.1)”, “Servizi Speciali”, “7”, “8” e “9” hanno come unità di misura “€/canone/mese”. In riferimento a ciò, si chiedono chiarimenti in merito a cosa si intenda per questa “unità di misura”.
RISPOSTA N. 125)
Si rimanda alla risposta della FAQ N. 117) €/canone/mese individua il prezzo a cui applicare il ribasso per la prestazione del servizio indicato (televigilanza con ponte radio, televigilanza con combinatore telefonico, servizio di ronde con autopattuglia) su base mensile.
FAQ N. 126)
Con riferimento al modulo di offerta economica, si rileva che le voci delle macro aree “B - 2 - C”, “C.1)” e “C.2)”, saranno remunerate secondo una unità di misura espressa in €/voce EPU. In riferimento a ciò, essendo le voci EPU espresse in €/u.m., dove u.m. esprime la “unità di misura”, si chiedono chiarimenti in merito a come si dovrà interpretare tale modalità di calcolo.
RISPOSTA N. 126)
Si rimanda alla risposta alla FAQ N. 118) Si tratta di una forma grafica per intendere – come da art. 7.3 del Disciplinare di Gara – la percentuale di sconto che il concorrente applicherà sugli Elenchi prezzi Unitari di cui all’art. B.3.2 “Prezzi di applicazione – Elenchi prezzi unitari (EPU)” del Capitolato Tecnico.
FAQ N. 127)
Con riferimento alla risposta nr. 20, si chiede gentile conferma rispetto al fatto che i “mc” che compaiono nell’unità di misura del servizio “f.1) Gestione Calore”, si riferiscono alla volumetria dell’edificio riscaldato. In altre parole, si chiede se – ad esempio - per un edificio di 10.000 mc, il canone per il servizio “f.1) Gestione Calore”, sia da contabilizzarsi economicamente - al lordo dello sconto offerto – utilizzando la formula 1,70 * 10.000 = 17.000 €/anno;
RISPOSTA N. 127)
Si rimanda alla risposta della FAQ N. 120 “No, il canone del servizio f.1 sarà di € 1,70, al netto dello sconto offerto, per i mc di vettore energetico/combustibile erogato”
FAQ N. 128)
Con riferimento alla formula di calcolo dello sconto complessivo, si fa riferimento ad un valore pari ad € 193.350,00, ovvero l’importo economico a base di gara per tutti e 3 i lotti. A tal riguardo si chiede come sarà determinato il ribasso offerto nel caso in cui un offerente decida di partecipare ad un solo lotto, oppure a due lotti.
RISPOSTA N. 128)
Si rimanda alla risposta alle FAQ N. 114 e N. 121
Il punteggio economico per singolo lotto verrà calcolato nella medesima modalità riportata nell’esempio.
“La corretta composizione della formula riportata nell’esempio che non presuppone valore contrattuale è la seguente:
Va i-esimo = 33.485.697,89 x (1-A%) + 29.599.910,18 x (1-B%) + [22.825.385,25 x (1-C1%) +
17.060.385,25 x (1-C2%)+ 4.090.385,25 x (1-C3%) + 6.975.385,25 x (1-C4%)]+ [3.670.000,00 x
(1-D1%) + 1.470.000,00 x (1-D2%) + 2.750.000,00 x (1-D3%) + 460.000,00 x (1-D4%) +
300.000,00 x (1-D5%)] + 2.540.000,00 x (1-E%) + 64.972.850,93 x (1-F%)”
FAQ N. 129)
In riferimento all’importo pari ad € 193.350.000 € per la somma dei 3 lotti, si chiede cortese conferma rispetto al fatto che lo sconto venga applicato anche agli oneri di sicurezza, dato che, come risulta dal punto 1.2 del disciplinare, tale valore contrattuale include anche gli oneri di sicurezza.
RISPOSTA N. 129)
Si rimanda alla risposta delle FAQ N. 108 e 121
No, lo sconto non può essere applicato agli oneri della sicurezza.
La corretta composizione della formula riportata nell’esempio che non presuppone valore contrattuale è la seguente:
Va i-esimo = 33.485.697,89 x (1-A%) + 29.599.910,18 x (1-B%) + [22.825.385,25 x (1-C1%) +
17.060.385,25 x (1-C2%)+ 4.090.385,25 x (1-C3%) + 6.975.385,25 x (1-C4%)]+ [3.670.000,00 x
(1-D1%) + 1.470.000,00 x (1-D2%) + 2.750.000,00 x (1-D3%) + 460.000,00 x (1-D4%) +
300.000,00 x (1-D5%)] + 2.540.000,00 x (1-E%) + 64.972.850,93 x (1-F%)
FAQ N. 130)
Si chiede conferma che il servizio "e2 autovettura" costituisca ipotesi di subcontratto e non di subappalto, vista l'assenza di manodopera, e per tale ragione non vada presentato in questa fase il DGUE del subcontraente
RISPOSTA N. 131)
Sì, si conferma
FAQ N. 132)
Con riferimento al Capitolato Tecnico, “E – Servizi Speciali”, al punto “E.2 – Autovettura”, sottopunto “E.2.1 Termini di consegna e penali”, si legge che “La consegna della autovettura dovrà essere effettuata entro e non oltre 15 giorni dalla data di consegna dei Beni. In caso di ritardata consegna dell'autovettura, verrà applicata una penale di 50,00= euro per ogni giorno di ritardo.” .Essendo pacifico che dal momento in cui si effettua un ordine di una nuova autovettura (si ricorda che il Capitolato chiede che le auto siano di nuova immatricolazione) trascorre, per la consegna, un tempo ampiamente superiore a quanto prescritto da Capitolato e che nelle gare CONSIP per il servizio del tutto analogo a quello in oggetto “Autoveicoli in noleggio 12”, i tempi di consegna sono notevolmente superiori (150/180 giorni con proroghe in caso intercorra periodi di festività), si chiede se il tempo di 15 giorni debba intendersi un mero errore di digitazione intendendosi corretto un tempo di 150 giorni
RISPOSTA N. 132)
La dicitura nuova immatricolazione si legga “di immatricolazione nell’anno di stipula dell’Ordinativo Principale di Fornitura”
FAQ N. 133)
Si chiede di confermare che le risorse definite per il servizio di Presidio Tecnologico (nr. 4 figure professionali) di cui al punto “D.1.1 Composizione del presidio” del Capitolato Tecnico, possono essere, a seconda della tipologia di PA convenzionate, considerate itineranti nell’ambito del lotto di pertinenza. (Solo in questo modo sarà possibile convenzionare PA con contratti di importo minimo pari a 40.000 € garantendone la sostenibilità economica. In caso contrario tali contratti potrebbero risultare in perdita. In questo modo anche i contratti di importo minimo pari a 40.000 € che prevedono l’attivazione di uno solo dei servizi “D”, potrebbero disporre del “Presidio Tecnologico (conduzione e gestione)”)
RISPOSTA N. 133)
Si conferma che le risorse definite per il servizio di Presidio Tecnologico (nr. 4 figure professionali) di cui al punto “D.1.1 Composizione del presidio” del Capitolato Tecnico, possono essere, a seconda della tipologia di PA convenzionate, considerate itineranti nell’ambito del lotto di pertinenza.
FAQ N. 134)
In merito alla risposta al quesito N.59, la scrivente ha rilevato una incongruenza rispetto alla rettifica alle domande N. 34 e 36 già fatta da Codesta Amministrazione che conferma quanto previsto dalle linee guida ANAC per l’affidamento del servizio di vigilanza privata che recita “… tale requisito di ammissione deve ritenersi soddisfatto anche laddove il concorrente sia già titolare di una licenza prefettizia ex art. 134 del Tulps per un determinato territorio provinciale ed abbia presentato istanza per l’estensione dell’autorizzazione in altra Provincia – quale territorio di riferimento per l’espletamento del servizio previsto in gara - purché la relativa autorizzazione (estensione) pervenga prima della stipula del contratto. […omissis…]. Dunque, mentre il possesso della licenza ex art. 134 Tulps costituisce condizione di partecipazione alle gare per l’affidamento dei servizi di vigilanza privata, il conseguimento dell’estensione territoriale o ad altre attività, ex art. 257, co. 5 sopra citato, costituisce una condizione di stipulazione del contratto, dopo l’aggiudicazione”. Quindi, in merito alla suddetta risposta si chiede rettificare quanto risposto al quesito N.59 suddetto uniformandosi alla rettifica alle domande N.34 e 36, quindi alle linee guida ANAC.
RISPOSTA N. 134)
Si conferma quanto pubblicato con Avviso di rettifica alle RISPOSTE ALLE FAQ N. 34 E 36
"Si conferma quanto previsto dalle Linee guida ANAC per l’affidamento del servizio di vigilanza privata che recita “… tale requisito di ammissione deve ritenersi soddisfatto anche laddove il concorrente sia già titolare di una licenza prefettizia ex art. 134 del Tulps per un determinato territorio provinciale ed abbia presentato istanza per l’estensione dell’autorizzazione in altra Provincia – quale territorio di riferimento per l’espletamento del servizio previsto in gara - purché la relativa autorizzazione (estensione) pervenga prima della stipula del contratto. […omissis…]
Dunque, mentre il possesso della licenza ex art. 134 Tulps costituisce condizione di partecipazione alle gare per l’affidamento dei servizi di vigilanza privata, il conseguimento dell’estensione territoriale o ad altre attività, ex art. 257, co. 5 sopra citato, costituisce una condizione di stipulazione del contratto, dopo l’aggiudicazione”
Si precisa altresì che in ordine al requisito di partecipazione per il servizio di vigilanza (punto 1.6.4 di pag. 7 del Disciplinare di gara) l’idoneità “all’esercizio delle attività nell’ambito di tutte le province della Regione Veneto” dovrà essere posseduta – o dovrà esser stata presentata istanza per autorizzazione alla provincia – rispettivamente per :
-
lotto 1: licenza per province di Belluno e Treviso
-
lotto 2: licenza province di Padova, Rovigo e Venezia
-
lotto 3: licenza per province di Verona e Vicenza
FAQ N. 135)
Con riferimento alla risposta n. 9 alla FAQ 9, con la quale si precisa che il triennio di riferimento è da considerare gli anni 2014-2015-2016, indipendentemente dal fatto che il bilancio del 2016 sia stato depositato, si domanda come possano i concorrenti dichiarare il dato del 2016 se ancora il bilancio di esercizio non sia stato approvato o depositato?
Nel caso si dichiarasse il dato del 2016 come provvisorio, in fase di comprova, qualora al momento del deposito del bilancio il dato fosse cambiato, non si rischia dichiarazione mendace?
Si chiede di pater utilizzare come triennio di riferimento gli anni 2013-2014-2015.
RISPOSTA N. 135)
Si rimanda alla risposta della FAQ N. 98)
Il triennio di riferimento è il 2014 – 2015 -2016. Per l’annualità 2016 poichè si tratta di dato non consolidato il concorrente dovrà far riferimento al dato provvisorio in modo esplicito.
FAQ N. 136)
Preso atto delle FAQ n.22 e n.23, si chiede come saranno contabilizzati i vettori energetici (mc di gas metano) nei periodi “orari” in cui gli immobili non sono utilizzati/occupati, ma durante i quali gli impianti saranno in funzione allo scopo di garantire l’esercizio (ad esempio per preaccensione o antigelo); ciò perché si presume che la Stazione Appaltante voglia computare i consumi di vettore energetico per le sole ore richieste (ore di utilizzo/ore comfort). Appare alquanto complesso, in caso venga confermato quanto precedentemente scritto, determinare giornalmente la quota di consumo afferente le ore di utilizzo/ore comfort da quella essenzialmente legata al mantenimento in funzione dell’impianto (ore funzionamento complessive), anche perché, si immagina che le letture debbano avvenire in ogni caso in contraddittorio tra amministrazione ed appaltatore. Si richiede di chiarire come le ore di funzionamento complessive dell’impianto concorreranno alla formazione del canone riconosciuto (€/mc). 2) Si chiede, nel caso in cui il vettore energetico sia diverso dal metano (gasolio), come verrà contabilizzato e remunerato il Servizio Gestione Calore visto che il documento “Allegato 8 - Prezzi base offerta economica” non fa alcuna distinzione.
RISPOSTA N. 136)
Si rimanda alla risposta alla FAQ N. 104) per la parte:
“L’art. 35 del Capitolato d’Oneri al punto F. gestione calore viene rettificato come segue:
Il servizio verrà compensato:
- per ogni ora di riscaldamento richiesta dall’Amministrazione Contraente erogata negli ambienti e/o nei circuiti (= globali e/o parziale) negli orari indicati (v.d.s. fac simile Allegato F01);
- per il volume di acqua calda sanitaria prodotta ed utilizzata;
- per il servizio omnicomprensivo di conduzione e manutenzione degli impianti (v.d.s. Allegato F03)
Intendendo che:
L’importo complessivo risultante sarà dato:
- dalla applicazione del prezzo unitario, al netto di iva, risultante dal ribasso offerto in sede di gara per il numero totale dei mc di vettore energetico erogati nelle ore di riscaldamento richieste (ore di riscaldamento, ore di funzionamento bruciatori e metri cubi di acqua calda richiesti - inerenti le effettive necessità in occasione dell’avvio parziale degli impianti nella stagione autunnale, gli orari parzializzati nell’arco della giornata per attività discontinue, le sospensioni in periodi di vacanza, la parzializzazione degli impianti nella stagione primaverile) indicato nell’Ordinativo Definitivo di Fornitura per singolo edificio (euro/h x ore/edificio).
Le ore effettive di erogazione del riscaldamento, il volume di acqua calda prodotta e fornita, le attività di terzo responsabile, la revisione prezzi maturata e l’allineamento all’andamento climatico stagionale sono considerati allegati contabili giustificativi della spesa e attestanti la conduzione e gestione degli impianti.
Si conferma che l’intero paragrafo F.1.19 b del capitolato tecnico “Variazione utilizzo combustibile” è da intendersi stralciato.
I paragrafi F.1.20 e F.1.21 (tabella esclusa) saranno utilizzati a supporto dei rendiconti contabili per la verifica dei consumi”