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Procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA)

pubblicato il 25/10/2016, ultima modifica 10/09/2024

Che cos'è

La Valutazione d'Impatto Ambientale è il procedimento mediante il quale vengono preventivamente individuati gli effetti sull'ambiente di un progetto, ai fini dell'individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento dei seguenti obiettivi:

  • assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile e, quindi, rispettosa della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica;

  • proteggere la salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità di riproduzione dell'ecosistema in quanto risorsa essenziale per la vita.

    Per impatto ambientale si intende l'alterazione qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa dell'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, in conseguenza dell'attuazione sul territorio di progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, nonché di eventuali malfunzionamenti.

La procedura prevede l'esame del Comitato tecnico provinciale VIA, che si esprime sull'impatto ambientale del progetto, e la garanzia dell'informazione e della partecipazione dei cittadini.

Devono essere analizzati non solo i nuovi progetti, ma anche le varianti con significativi impatti sull'ambiente. Il provvedimento di valutazione d'impatto ambientale sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o intervento, inclusa l'autorizzazione integrata ambientale.

Qualora il progetto riguardi un'attività di recupero rifiuti oppure soggetta ad Autorizzazione Integrata Ambientale, il proponente può richiedere, assieme alla V.I.A., anche il contestuale rilascio della specifica autorizzazione.

Chi deve fare la domanda

Coloro che intendono realizzare impianti, opere o interventi individuati nell'allegato III alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 di competenza provinciale (indicati nell'allegato A1 della L.R. n.4/2016 - Progetti sottoposti a VIA) o nel caso in cui il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (Screening) abbia stabilito l’assoggettamento del progetto presentato al procedimento di VIA.
Il procedimento è disciplinato dagli articoli da 22 a 28 del D.Lgs. 152 del 2006 e si conclude con un provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale emesso dalla Provincia.
Gli impianti, opere o interventi di competenza provinciale sono indicati nella Legge Regionale n.4 del 18/02/2016

Progetti sottoposti a procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA)

Come fare

A) Presentare alla Provincia apposita domanda , comprendente:

- il progetto definitivo;

- lo studio di impatto ambientale;

- la sintesi non tecnica;

- copia dell'avviso a mezzo stampa;

- l'elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati, già acquisiti o da acquisire ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera o intervento.

B) Deve essere data notizia del progetto a mezzo stampa, attraverso la pubblicazione su un quotidiano a diffusione regionale o provinciale, eseguita a cura ed a spese del proponente; l'avviso deve contenere, oltre una breve descrizione del progetto e dei suoi possibili principali impatti ambientali, l'indicazione delle sedi ove possono essere consultati gli atti nella loro interezza ed i termini entro i quali è possibile presentare osservazioni.

C) Deve essere depositata, su supporto informatico, copia della documentazione di cui al punto A), presso gli uffici dei comuni e delle province il cui territorio sia, anche solo parzialmente, interessato dal progetto o dagli impatti della sua attuazione.

In caso di contestuale domanda di autorizzazione ai sensi dell'art.11 della Legge Regionale n. 4/16, cioè per i casi connessi all'approvazione progetto di cui alla normativa in tema di rifiuti oppure di Autorizzazione Integrata Ambientale, la documentazione e le informazioni dovranno essere integrate con l'utilizzo della modulistica sotto allegata.

Quando presentare la domanda

Prima della richiesta di autorizzazioni, approvazioni, pareri e nullaosta alle autorità competenti e della realizzazione degli impianti/opere.

Partecipazione del pubblico

Il proponente, entro venti giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio indicato nel punto B), provvede, a sua cura e spese, alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e dello Studio di Impatto Ambientale.

I soggetti interessati, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio indicato nel punto B), possono prendere visione del progetto e del relativo studio ambientale, presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.

Tempi necessari e costi

La pratica si conclude entro il termine massimo di centocinquanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso a mezzo stampa, salvo interruzione dei termini per richiesta integrazioni. I costi di istruttoria sono stabiliti dalla D.G.R.V. n. 1021/16 con un minimo di € 5.000,00.

Riferimenti Procedimenti

Link a Progetti depositati
Link a Procedimenti in Regione Veneto