Procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)
Che cos’è
L'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) é il provvedimento che autorizza l'esercizio di una installazione a determinate condizioni che garantiscono la conformità ai requisiti IPPC (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) di cui al Titolo III-bis alla Parte seconda del D.Lgs.152/06, relativa alle emissioni industriali, e alle prestazioni ambientali associate alle Migliori Tecniche Disponibili (BAT).
L’autorizzazione integrata ambientale sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni elencate nell’Allegato IX alla Parte seconda del D.Lgs.152/2006 e riportate nel seguito:
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (Titolo I della Parte quinta del D.Lgs.152/2006);
- Autorizzazione allo scarico (Capo II del Titolo IV alla Parte terza del D.Lgs.152/2006);
- Autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (articoli 208 e 210 del D.Lgs.152/2006);
- Autorizzazione allo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB-PCT (art.7 D.Lgs.209/1999);
- Autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura (art.9 D.Lgs.99/1992);
- Autorizzazione allo scarico rilasciata dal Magistrato alle Acque di Venezia, limitatamente alle condizioni di esercizio degli scarichi idrici e alle modalità di controllo di tali condizioni (decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito con modificazioni nella legge 31 maggio 1995, n. 206, articolo 2, comma 2).
Chi deve fare la domanda
Un'azienda rientra nella procedura di AIA quando le sue caratteristiche trovano specifica rispondenza ai requisiti stabiliti in Allegato VIII (impianti di competenza regionale) ed in Allegato XII (impianti di competenza statale) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
Le Province sono autorità competenti per le procedure di rilascio dell’AIA per le tipologie progettuali individuate nell’allegato B alla L. R. n.4 del 18 febbraio 2016.
Come fare (vedi allegati modulistica)
Il Gestore trasmette alla Provincia ’istanza per l’avvio del procedimento di AIA utilizzando l’apposita modulistica approvata con DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 108 del 29 novembre 2018.
Partecipazione del pubblico
Per quanto disposto all'art. 29-quater del D.Lgs n. 152/2006 questa Amministrazione nel termine di 15 giorni dalla data di avvio del procedimento pubblicherà nel proprio sito
- l’indicazione della localizzazione dell’impianto,
- il nominativo del gestore,
- l’indicazione del luogo individuato ove è possibile prendere visione degli atti
I soggetti interessati possono presentare, entro 30 giorni dalla pubblicazione, in forma scritta, le eventuali osservazioni.
Tempi necessari e costi
L'autorità competente esprime le proprie determinazioni sulla domanda di autorizzazione integrata ambientale entro centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda, salvo interruzione dei termini per richiesta integrazioni.
Nel caso di progetti per i quali è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, l’autorizzazione integrata ambientale può essere rilasciata solo dopo che, ad esito della predetta procedura di verifica, l’autorità competente abbia valutato di non assoggettare i progetti a VIA.
Nel caso di progetti per cui è prevista la procedura di VIA si procede con il rilascio di un provvedimento autorizzatorio unico ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs 152/06 e della L.R. n.04/2016 comprendente la VIA e l’AIA.
I costi di istruttoria sono stabiliti dalla DGR n. 1519 del 26 maggio 2009 . Qualora sia attivata la procedura per il rilascio del provvedimento unico ai sensi dell’art. 27 bis, i costi istruttori per l’AIA sono assorbiti da quelli per la procedura VIA.