Salta ai contenuti. | Salta alla navigazione

E-mail istituzionale info@provincia.vicenza.it

E-mail posta certificata provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

Servizi e uffici

Tu sei qui: Home / Ente / La struttura della Provincia / Servizi e uffici / Urbanistica / Autorizzazione paesaggistica per Comuni non idonei

Autorizzazione paesaggistica per Comuni non idonei

pubblicato il 14/06/2011, ultima modifica 04/12/2024

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA PER INTERVENTI NEL TERRITORIO DEI COMUNI NON IDONEI ALL'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE

Mappa BBAA aggiornata 30/11/2024

MAPPA

Con riferimento all'art 119 della Legge n. 77 del 17/07/2020, si fa presente che con Circolare della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio n. 42 del 21/07/2017, circolare integrativa del 04/03/2021 n. 4 e successive Linee di Indirizzo del 16/12/2021 prot. n. 33936 sono state fornite indicazioni relative al Superbonus 110%. Con nota del 15/11/2021 prot. n. 30660, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, ha inoltrato ai Comuni e alle Province una nota esplicativa contenente ulteriori chiarimenti in merito agli interventi di isolamento termico degli edifici, rettificata dalla successiva nota prot. n. 5179 del 28/02/2022 della medesima Soprintendenza.

PER INFORMAZIONI SULL'ITER DELLE PRATICHE PAESAGGISTICHE E' POSSIBILE CONTATTARE L'UFFICIO IL MARTEDI' E IL GIOVEDI' MATTINA DALLE 9:00 ALLE 12:00 AL SEGUENTE RECAPITO TELEFONICO: 0444 908145

L'art 8 della Legge Regionale 10/2011 assegna alla Provincia la competenza al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche in sostituzione dei comuni non inseriti nell'elenco regionale degli enti idonei all'esercizio di tale funzione.

L'elenco degli enti idonei viene aggiornato periodicamente dalla Regione Veneto.

Attualmente gli Enti non idonei sono: Agugliaro, Arcugnano, Arsiero, Asigliano Veneto, Bolzano Vicentino, Bressanvido, Brogliano, Camisano Vicentino, Campiglia dei Berici, Castegnero, Cogollo del Cengio, Crespadoro, Enego, Gallio, Gambellara, Grisignano di Zocco, Grumolo delle Abbadesse, Lastebasse, Longare, Lonigo, Marano Vicentino, Montebello Vicentino, Montecchio Precalcino, Monte di Malo, Montegalda, Montegaldella, Monteviale, Monticello Conte Otto, Montorso Vicentino, Nanto, Nove, Noventa VIcentina, Orgiano, Pedemonte, Pianezze, Piovene Rocchette, Pojana Maggiore, Posina, Pove del Grappa, Quinto Vicentino, Rotzo, San Pietro Mussolino, Sarcedo, Sarego, Solagna, Sossano, Tonezza del Cimone, Torri di Quartesolo, Valbrenta, Valdastico, Val Liona, Velo D'astico, Villaga, Zermeghedo, Zovencedo e Zugliano.

Chi intende realizzare interventi edilizi che modificano lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, in zone del territorio dei comuni sopraelencati soggette a tutela paesaggistica, deve ottenere l’autorizzazione paesaggistica (D.lgs. 22/1/2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" - parte terza beni paesaggistici artt. 131 e ss.).

L'autorizzazione è un provvedimento che viene emesso dalla Provincia, a seguito della presentazione di apposita domanda, secondo due diversi procedimenti:

- il procedimento ordinario, disciplinato dall’art. 146 del D.lgs 42/2004 ed in vigore dall'1 gennaio 2010;

- il procedimento in forma semplificata, introdotto dal DPR 13/02/2017 n. 31 per gli interventi di lieve entità.

L’autorizzazione paesaggistica è valida per 5 anni dalla data di rilascio. Decorso questo termine, se i lavori non sono stati effettuati o conclusi, deve essere richiesta una nuova autorizzazione.

Autorizzazione paesaggistica semplificata

L'autorizzazione paesaggistica semplificata viene richiesta per gli interventi di lieve entità, dettagliatamente indicati nell’allegato B del DPR 13/02/2017 n. 31. Il procedimento di rilascio è disciplinato dall’art. 11 del DPR 31/2017. Il termine complessivo di conclusione del procedimento è di 60 giorni dalla domanda. Il tecnico deve allegare una relazione paesaggistica in forma semplificata, (Allegato D DPR 13/02/2017 n. 31).

Autorizzazione paesaggistica ordinaria

L'autorizzazione paesaggistica ordinaria viene richiesta per tutti gli interventi da realizzare in area soggetta a tutela non rientranti nella procedura semplificata. Il procedimento di rilascio è disciplinato dall’art. 146 del D.lgs 42/2004. Il termine complessivo di conclusione del procedimento è di 120 giorni dalla domanda. Alla domanda deve essere allegata una dettagliata relazione paesaggistica del professionista, redatta secondo i criteri e con i contenuti indicati nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12.12.2005, che costituisce il riferimento essenziale per la verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi di progetto.

Autorizzazione paesaggistica a lavori già eseguiti (Accertamento di Compatibilità)

Per l'autorizzazione paesaggistica a lavori già eseguiti, di norma, non è ammessa una richiesta volta ad ottenere l'autorizzazione paesaggistica in sanatoria, cioè dopo aver già realizzato, anche parzialmente, gli interventi progettati. Solo in alcuni casi è possibile rilasciare un provvedimento di sanatoria in via successiva all'esecuzione dei lavori, che viene chiamato "accertamento di compatibilità paesaggistica". Le ipotesi sono espressamente previste dalla legge (art. 167, commi 4 e 5 del D.lgs.42/2004) e riguardano lavori di modesta entità o puramente conservativi, che non determinano aumento di volumi o superfici utili, impiego di materiali difformi dall'autorizzazione paesaggistica rilasciata, ovvero opere di manutenzione ordinaria o straordinaria. Viene richiesto un preventivo parere positivo della Soprintendenza e, solo se il parere risulta favorevole, viene rilasciato il provvedimento, che comporta anche il pagamento di una sanzione pecuniaria. In caso di rigetto della domanda viene ordinata la demolizione delle opere abusive.

Presentazione domanda

La domanda di autorizzazione paesaggistica in forma semplificata, in forma ordinaria ed a lavori già eseguiti, deve essere presentata allo Sportello Unico dell'Edilizia del comune ove viene realizzato l'intervento utilizzando il modulo di domanda scaricabile alla sezione del sito: Modulistica dell'Ente – Urbanistica – Paesaggio. Alla domanda è necessario allegare tutta la documentazione prevista. Lo Sportello Unico dell'Edilizia del comune ove viene realizzato l'intervento invia la documentazione alla Provincia la quale provvede all'accettazione della domanda, all’istruttoria paesaggistica ed al relativo procedimento.

Documentazione tecnica e amministrativa da allegare:

Per richieste di interventi di autorizzazione ORDINARIA

- DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SU APPOSITO MODULO IN BOLLO ;

- ELABORATI GRAFICI;

- RELAZIONE PAESAGGISTICA, redatta in base alle finalità (punto n. 1), ai criteri (punto n. 2) e contenuti (punto n. 3) definiti nell’Allegato 1 al D.P.C.M. 12 dicembre 2005, - individuazione della documentazione necessaria alla verifica di compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell’articolo 146, comma 3, del Codice dei bei culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

- DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DEI MANUFATTI O COMPLESSO EDILIZIO IN PROGETTO, estesa al contesto ambientale circostante corredata da planimetria grafica con indicati i coni ottici di ripresa;

- FOTOINSERIMENTO nel contesto ambientale al fine di visualizzare il paesaggio circostante.

Per richieste di interventi di autorizzazione SEMPLIFICATA:

- DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SU APPOSITO MODULO IN BOLLO;

- ELABORATI GRAFICI;

- SCHEDA PER OPERE / O INTERVENTI IL CUI IMPATTO PAESAGGISTICO È VALUTATO MEDIANTE UNA DOCUMENTAZIONE SEMPLIFICATA allegato D DPR 13/02/2017 n. 31;

Per richieste di interventi di ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA' ai sensi dell'art. 167 c. 4 del D.Lgs 42/2004 e della Circolare del Ministero dei Beni Culturali n. 33/2009

- DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SU APPOSITO MODULO IN BOLLO ;

- ELABORATI GRAFICI (STATO ATTUALE, AUTORIZZATO, COMPARATIVA);

- RELAZIONE PAESAGGISTICA, redatta in base alle finalità (punto n. 1), ai criteri (punto n. 2) e contenuti (punto n. 3) definiti nell’Allegato 1 al D.P.C.M. 12 dicembre 2005, - individuazione della documentazione necessaria alla verifica di compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell’articolo 146, comma 3, del Codice dei bei culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

- DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DEI MANUFATTI O COMPLESSO EDILIZIO ESISTENTE, estesa al contesto ambientale circostante corredata da planimetria grafica con indicati i coni ottici di ripresa;

- PERIZIA DI STIMA redatta dal professionista ai sensi dell'art. 167 comma 5 del D.Lgs n. 42/2004 ai fini della determinazione della sanzione come stabilito dalla DGP n. 6/2012

Le istanze dovranno essere presentate secondo le modalità riportate nel  documento "Linee guida per invio telematico delle pratiche in materia di paesaggio".

Metodologia di analisi dell'impatto paesaggistico

Con determinazione n. 774 del 16/11/2016, la Provincia ha approvato la metodologia di analisi dell'impatto paesaggistico cui l'ufficio provinciale preposto dovrà attenersi nella valutazione dei progetti e degli interventi ricadenti in area vincolata sotto il profilo paesaggistico.

Funzionario Responsabile:

arch. Jenny Antonello - tel. 0444/908163 - mail: antonello.jenny@provincia.vicenza.it

geom. Giuseppe Artuso - tel. 0444/908655 - mail: artuso.giuseppe@provincia.vicenza.it

Istruttore Tecnico : geom. Andrea Oliviero - tel. 0444/908468 - mail: oliviero.andrea@provincia.vicenza.it

Referente Amministrativo: Paola Codardini - tel. 0444/908145 - mail: codardini.paola@provincia.vicenza.it

Competente all'emanazione del provvedimento: Dirigente Ing. Filippo SquarcinaTel. 0444908235 mail: squarcina.filippo@provincia.vicenza.it

ELENCHI DELLE AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE RILASCIATE ANNO IN CORSO

Gennaio - Febbraio - Marzo - Aprile - Maggio - Giugno

Luglio - Agosto - Settembre - Ottobre - Novembre - Dicembre.

ELENCHI DELLE AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE RILASCIATE ANNI PRECEDENTI

2023