Gare di pesca
Le gare e le manifestazioni di pesca sono soggette ad autorizzazione regionale e possono essere effettuate nei campi di gara fissi o negli ambienti compatibili individuati dalla Carta ittica regionale.
I soggetti interessati devono presentare istanza:
- all'associazione concessionaria per lo svolgimento di gare e manifestazioni di pesca nei campi di gara fissi
- oppure alla Struttura regionale competente per gli ambienti compatibili allegando il parere favorevole dell'associazione concessionaria.
entro il 31 gennaio di ogni anno.
La Struttura regionale approva il calendario delle gare e manifestazioni di pesca per i dodici mesi successivi.
La domanda va inviata (anche da mail normale) all'indirizzo pec: cacciapesca@pec.regione.veneto.it
Indirizzata a REGIONE VENETO
U.O. Coordinamento Gestione ittica e faunistico-venatoria
Sede territoriale di Vicenza
Contrà SS. Apostoli, 18 - 36100 Vicenza
La Struttura regionale approverà il calendario delle gare e manifestazioni di pesca per i dodici mesi successivi e provvederà ad autorizzare i richiedenti.
Disciplina delle gare e manifestazioni di pesca
Art. 33 Regolamento Regionale n. 1/2023
Si definiscono gare di pesca le competizioni aventi carattere agonistico organizzate da associazioni affiliate o riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) o dagli enti di promozione sportiva e riservate ai rispettivi soci. Si definiscono manifestazioni di pesca le attività aventi finalità sportiva, ricreativa o di aggregazione sociale, anche a carattere competitivo, organizzate a livello locale da associazioni di pesca, enti o soggetti diversi da quelli sopra indicati
Le gare e manifestazioni di pesca sono soggette ad autorizzazione regionale.
Ordine di priorità
Qualora pervengano, per un medesimo tratto di corso d'acqua, più richieste per gare o manifestazioni di pesca, l'autorizzazione viene concessa secondo il seguente ordine di priorità:
1. gare internazionali;
2. gare di campionato nazionale;
3. gare di campionato regionale;
4. gare di campionato provinciale;
5. altre gare;
6. manifestazioni.
A parità d'ordine di priorità, costituirà elemento preferenziale l'ordine cronologico di presentazione delle istanze.
L'istanza deve contenere:
1. il nominativo del rappresentante legale del soggetto che organizza la gara o la manifestazione di pesca;
2. data, orario di svolgimento, campo gara e tratto di corso d'acqua interessato;
3. numero presumibile di pescatori partecipanti;
4. qualora consentito, l'indicazione delle specie ittiche eventualmente immesse prima dello svolgimento della gara o manifestazione di pesca;
5. eventuale tratto di corso d'acqua individuato come riserva.
Per gare e manifestazioni di pesca in Zona A con immissione di salmonidi, nel tratto di corso d'acqua autorizzato, dovrà essere preventivamente immesso, a cura e spese dell'organizzatore, un quantitativo compreso tra chilogrammi 0,8 e chilogrammi 2 di salmonidi di lunghezza minima di cm 22 per ogni pescatore partecipante previsto nell'istanza. In tale tratto vige il divieto di libera pesca dal momento della semina del materiale ittico, che è effettuabile anche il giorno precedente a quello della gara, fino ad un'ora dopo la fine della gara o manifestazione. Il materiale ittico utilizzato per le immissioni è soggetto alla normativa nazionale e regionale in materia sanitaria. Il tratto e il divieto devono essere segnalati da tabelle, posizionate a cura del soggetto autorizzato, e devono essere rimosse entro tre ore dal termine della gara o manifestazione. È fatto obbligo di liberare immediatamente, provvedendo al taglio della lenza, eventuali altre specie ittiche diverse da quelle oggetto di semina o di lunghezza difforme da quella consentita. Durante lo svolgimento di gare e manifestazioni di pesca è consentita la deroga ai limiti di quantitativo e ai periodi di divieto relativi alle specie oggetto di immissione. Deve essere rispettata la lunghezza minima di cattura.
La Struttura regionale competente può autorizzare gare e manifestazioni in Zona A anche senza l'obbligo della semina ittica, fermo restando che il pesce catturato venga immediatamente rilasciato in loco e che vengano utilizzate esclusivamente le tecniche della pesca a mosca o spinning, con ami privi di ardiglione o con ardiglione schiacciato.
Durante lo svolgimento di gare e manifestazioni di pesca in Zona B e Zona C è consentita la cattura di esemplari in deroga ai limiti di quantitativo, di lunghezza e di periodo di divieto. Il pesce pescato, fatta eccezione per le specie ittiche alloctone, deve essere mantenuto vivo e, al termine della manifestazione, deve essere reimmesso nell'ambiente acquatico dal quale è stato prelevato. Il tratto di corso d'acqua autorizzato allo svolgimento della gara o manifestazione è precluso alla libera pesca, su entrambe le sponde, dalle ore 5.00 del giorno di svolgimento della gara o manifestazione fino a un'ora dopo il termine della stessa. Sono escluse dal divieto di pesca le sponde dei laghi e dei bacini artificiali in occasione delle gare e manifestazioni da natante o da belly boat.
I concorrenti ammessi alle gare e manifestazioni di pesca, regolarmente autorizzate, devono essere muniti di licenza di pesca o del permesso temporaneo di pesca e possono partecipare alle medesime anche se privi del tesserino regionale o del permesso del concessionario.
In deroga ai limiti di cui all'articolo 8, comma 4, è consentito l'uso di un quantitativo superiore di pastura in occasione di gare di pesca a carattere nazionale e internazionale, previa autorizzazione della Struttura regionale competente.
Gli organizzatori sono sempre responsabili dei danni provocati a terzi durante lo svolgimento della gara o manifestazione, o a causa della stessa, nonché della pulizia del campo di gara.
- Allegati