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Geotermia

pubblicato il 21/06/2011, ultima modifica 26/05/2023

casa geotermia

IMPIANTI DI SCAMBIO TERMICO A CIRCUITO CHIUSO

(IMPIANTI DI GEOSCAMBIO)

Regolamento approvato con

deliberazione del Consiglio Provinciale n. 15 del 19/003/2015

Lo sfruttamento dell’energia geotermica a bassa entalpia è da considerare una delle possibili risorse per lo sviluppo sostenibile in quanto è una fonte di energia rinnovabile, pulita, gratuita e inesauribile.

L’accoppiamento di scambiatori di calore a terreno con pompe di calore rappresenta un sistema ad elevata efficienza energetica dedicato alla climatizzazione degli edifici che negli ultimi anni ha assunto una diffusione importante in molti paesi europei al cui utilizzo si affaccia anche l’Italia con un sempre crescente interesse.

I sistemi di riscaldamento e di condizionamento che sfruttano la geotermia rappresentano quindi una scelta razionale ed economica nel campo dell’utilizzo dell’energia e, considerando l'attuale crescente necessità di utilizzare, oltre al riscaldamento degli edifici, anche il raffrescamento degli ambienti, è importante in questo contesto favorire la diffusione di sistemi di climatizzazione reversibili a basso consumo energetico, quali le pompe di calore geotermiche, che consentono delle realizzazioni impiantistiche in grado di massimizzare il rendimento energetico.

Per estrarre calore dal terreno, necessario al riscaldamento invernale, si utilizzano scambiatori interrati accoppiati a pompe di calore, macchine in grado di “trasferire” il calore da un corpo più freddo (es. terreno) ad un corpo più caldo (es. edificio), in direzione contraria alla naturale sua tendenza.

Il processo inverso di raffrescamento estivo avviene, invece, per naturale tendenza del calore a spostarsi da un corpo più caldo (es. edificio) ad uno più freddo (es. terreno), sempre utilizzando il medesimo impianto termico.

Il sottosuolo può, quindi, essere impiegato come un immenso serbatoio termico, dal quale è possibile estrarre calore d’inverno ed al quale cedere calore d’estate.

In ogni caso è necessario procedere con un approccio di massima cautela di carattere preventivo, considerando le acque sotterranee quale risorsa prioritaria ed indispensabile per soddisfare bisogni essenziali, tra i quali, in primis, quello idropotabile.

La competenza autorizzativa per la realizzazione di tali impianti è in capo alle Province come risulta dal comma 3 dell'art. 31 del Piano di Tutela delle Acque (approvato con DGRV n. 107/2009 ai sensi del D.Lgs.152/2006 art. 121) che prevede che Ai fini della protezione delle acque sotterranee, la realizzazione di sistemi di scambio termico con il sottosuolo che non prevedano movimentazione di acqua di falda è autorizzata dalla Provincia”.

Con tale Piano la Regione del Veneto individua gli strumenti per la protezione e la conservazione della risorsa idrica, in applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i. e in conformità agli obiettivi e alle priorità d'intervento formulati dalle autorità di bacino, senza però dettare disposizioni applicative nella materia della geotermia.

Considerato che nemmeno a livello nazionale sono presenti norme di settore, ne consegue che la Provincia per poter procedere debba munirsi di idonei strumenti operativi e regolamentari.

Per tali ragioni nel 2011 la Provincia si era dotata di un primo regolamento concepito in un'ottica di massima tutela del territorio, regolamento che però, con il passare del tempo, con l'evoluzione tecnologica e con l'applicazione pratica ha evidenziato una serie di criticità e di limiti legati alla tutela del territorio e all'efficientamento energetico quali, ad esempio:

1) la mancata tutela delle zone carsiche nella zona montana e dei colli Berici;

2) il divieto di impiego di fluidi antigelo e l'obbligo di utilizzare solo acqua all'interno delle sonde che può causare il blocco del sistema alle basse temperature nella parte delle condotte che raccordano le sonde con l'abitazione che sono posizionate orizzontalmente rispetto al piano campagna;

3) la non precisa individuazione dei dati rilevanti ai fini del rilascio dell'autorizzazione.

Pertanto, considerando anche il perdurare del vuoto legislativo in materia, la Provincia di Vicenza nel corso del 2014 ha aperto un percorso di revisione del precedente regolamento nel quale ha coinvolto tutti i soggetti del territorio che nel corso degli anni hanno manifestato interesse nella materia quali l'Arpav, gli Ordini professionali dei geologi e degli ingegneri, le Categoria produttive (Industriali, API, Artigiani, CNA), gli Impiantisti, i Gestori del Servizio Idrico Integrato e del Centro Idrico di Novoledo in modo da creare uno strumento operativo efficiente e in linea con le peculiarità del territorio e con le nuove tecnologie impiantistiche.

Il lavoro congiunto ha portato alla redazione del nuovo regolamento per la realizzazione di impianti di scambio termico a circuito chiuso (impianti di geoscambio) che è stato approvato con deliberazione del Consiglio n. 15 del 19/03/2015.

Le finalità del regolamento sono:

1) favorire lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, nel massimo rispetto dell'ambiente;

2) aggiornare la cartografia di riferimento individuando le zone più e quelle meno vocate allo sfruttamento geotermico;

3) garantire il rispetto delle norme del Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto, sugli acquiferi destinati alla produzione di acqua potabile;

Punti chiave del Regolamento:

  1. per una maggiore chiarezza sono state introdotte: definizioni puntuali, alcune tabelle riepilogative, modelli di domanda di autorizzazione con i dati tecnici salienti, modello di rapporto corretta esecuzione, modello per la comunicazione di impianti esistenti;

  2. la classificazione degli impianti in 4 fasce di potenzialità, con l'introduzione di una procedura semplificata per gli impianti orizzontali, per quelli verticali di potenzialità inferiore a 30 kW e per i pali energetici e di procedure via via più articolate per impianti di potenzialità fino a 50 kW, 100 e oltre. In particolare per impianti sopra i 100 kW è richiesta la stima dell’”Impronta Energetica” del campo geotermico, ovvero una modellazione del trasporto di calore in falda estesa per un periodo di almeno 15 anni ed eventuale monitoraggio;

  3. nuova zonizzazione (anche cromatica) del territorio provinciale, con tutele crescenti delle aree carsiche e di massima tutela degli acquiferi ad uso potabile. In queste ultime è vietata la realizzazione di sonde oltre il "tetto" dell'acquifero pregiato;

  4. niente limiti di profondità delle sonde (tranne che nel caso di impianti in zona rossa) con possibilità di additivazione di glicole alimentare all'acqua del circuito interno delle sonde;

  5. il sistema sanzionatorio, in assenza di altri riferimenti normativi, si rifa all'art. 7 bis del D.lgs.267/2000 come suggerito dall'Avvocatura provinciale. L'importo della sanzione per violazione di regolamenti comunali e provinciali va da 25 a 500 euro e si applica il procedimento della L. 689/81 .

Per agevolare la compilazione delle domande di autorizzazione è stata predisposta una modulistica compilabile on-line che sarà presente sul sito della Provincia.

II regolamento conserva validità fino all’emanazione di norme statali o regionali che disciplinino la materia, qualora in contrasto.

Il regolamento potrà essere modificato od integrato in relazione all’evoluzione delle conoscenze relative alle caratteristiche del sottosuolo, ovvero delle tecniche relative agli impianti di scambio termico o per altre tipologie di utilizzo geotermico e delle acque superficiali, nonché sulla base di studi e sperimentazioni.

 

RILASCIO AUTORIZZAZIONI SONDE GEOTERMICHE: COME FARE

La domanda va presentata via PEC alla Provincia (provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net) e deve contenere i documenti previsti dal Regolamento Provinciale in materia; sia il modello su cui effettuare la domanda che la documentazione tecnica a corredo dell’istanza dipendono dalla potenza termica prevista per l’impianto (si vedano il Regolamento e gli allegati sottostanti).

La domanda va presentata in bollo (€ 16,00) ed è necessaria una ulteriore marca da bollo da € 16,00 per il rilascio dell’autorizzazione. L’assolvimento dell’imposta di bollo viene effettuata mediante la compilazione del modello presente tra gli allegati. Non sono invece previste spese di istruttoria.

L’evoluzione normativa e procedurale in merito ai siti Natura 2000 ha inoltre reso necessaria, all’atto della domanda, la presentazione della Valutazione di Incidenza Ambientale (VincA), ovvero della dichiarazione di non necessità di procedere a VincA (con allegata relazione in merito), come da DGRV n. 1400/2017.

Infine, PER GLI IMPIANTI IN ZONA ROSSA ovvero in presenza di ACQUIFERI SOTTOPOSTI A TUTELA, come previsti agli allegati E1 ed E2 del Piano Tutela delle Acque regionale, indipendentemente dalla potenza dell’impianto, sarà necessario allegare una relazione geologica in cui il professionista valuti l’interferenza con la qualità delle acque anche dal punto di vista termico, nonchè l'estensione prevista del plume termico; il professionista dovrà attestare l'ammissibilità dell'impianto e la non interferenza del sistema di scambio termico con gli orizzonti acquiferi protetti (rif. DGRV n. 225/2016).

AGGIORNAMENTO

A seguito del Decreto del Ministero della Transizione Ecologica n. 378 del 30/09/2022, la Regione Veneto ha emesso una nota di chiarimenti riguardo la competenza autorizzativa degli impianti geotermici a circuito chiuso (vedi allegato).

Le competenze risultano pertanto così distribuite:

  • la Provincia mantiene le competenze autorizzative nelle aree sottoposte a specifica tutela per le acque sotterranee destinate a scopi idropotabili, come individuate negli allegati E1ed E2 del PTA, nonché per gli impianti esterni a tali aree ma di potenzialità superiore a 100 kW;
  • i rimanenti impianti sono autorizzati dai Comuni secondo le procedure individuate nel DM 378/2022.

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