Scelta esclusiva della forma di caccia
Scelta esclusiva della forma di caccia
Comunicazione dell'opzione di caccia, in via esclusiva, ai sensi art. 19 della Legge regionale n. 50/1993
Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco e con il falco, l'attività venatoria può essere praticata nel territorio regionale in via esclusiva in una delle seguenti forme:
- vagante in zona Alpi;
- da appostamento fisso;
- nell'insieme delle altre forme di attività venatoria consentite dalla Legge regionale n. 50/1993 e praticate nel rimanente territorio destinato all'attività venatoria programmata.
Entro il 15 luglio i cacciatori comunicano alla Regione Veneto Sede Territoriale di residenza la forma di caccia prescelta in via esclusiva, che viene riportata nel tesserino venatorio regionale.
L'opzione sulla forma di caccia prescelta non può essere modificata nel corso della stagione venatoria e si intende confermata per le successive se non è presentata richiesta di modifica, sempre nel termine del 15 luglio.
La comunicazione va presentata accedendo al nuovo Sistema Informativo regionale Ittico Venatorio al seguente link: https://cacciapesca.regione.veneto.it., entro il 15 luglio di ogni anno.
Per accedere al sistema il cacciatore dovrà essere in possesso dello SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o in alternativa potrà avvalersi di soggetti delegati (es. Associazioni venatorie).