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Fondi sottratti alla caccia

ultima modifica 08/11/2017

Per vietare l'esercizio dell'attività venatoria in un fondo, ai sensi dell'art.15 della Legge 11 febbraio 1992, n.157, i proprietari o i conduttori devono presentare richiesta motivata alla Giunta regionale, per il tramite della Provincia.

La richiesta deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di validità del piano faunistico-venatorio regionale.

Unitamente alla richiesta devono essere presentati i titoli di disponibilità del fondo di cui si chiede la sottrazione, l'estratto catastale con l'indicazione dei mappali interessati e una relazione tecnica sottoscritta da un professionista abilitato.

Nella relazione tecnica devono essere essere indicate, quale motivo della richiesta, le colture agricole specializzate o le produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali, oppure le produzioni agricole con fini di ricerca scientifica o, infine, gli interessi economici, sociali o ambientali che si ritengono suscettibili di danno o di disturbo arrecato dall'attività venatoria.

Le modalità da seguire per la richiesta e le procedure per ottenere la sottrazione del fondo sono disciplinate dall'art. 21 dell'Allegato A alla Legge regionale 5 gennaio 2007, n.1.