Beni Paesaggistici
Beni Paesaggistici - Proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico
Chi può effettuare la richiesta
Direttore regionale, Regione e altri enti pubblici territoriali interessati.
Come fare
Deve essere avanzata una richiesta in carta semplice alla Provincia di Vicenza, Dipartimento Ambiente e Territorio, Contrà SS. Apostoli 36100 Vicenza, corredata da adeguata cartografia indicante la zona proposta per il vincolo, e riportante le motivazioni addotte a sostegno della domanda.
Procedimento
La proposta della commissione per la dichiarazione di notevole interesse pubblico di immobili ed aree, corredata dalla relativa planimetria redatta in scala idonea alla loro identificazione, é pubblicata per novanta giorni all'albo pretorio e depositata a disposizione del pubblico presso gli uffici dei comuni interessati.
Dell'avvenuta proposta e relativa pubblicazione è data senza indugio notizia su almeno due quotidiani diffusi nella regione territorialmente interessata, nonché su un quotidiano a diffusione nazionale e, ove istituiti, sui siti informatici della regione e degli altri enti pubblici territoriali nel cui ambito ricadono gli immobili o le aree da assoggettare a tutela.
Entro i sessanta giorni successivi all'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio della proposta della commissione, i comuni, le città metropolitane, le province, le associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e gli altri soggetti interessati possono presentare osservazioni alla regione, che ha altresì facoltà di indire un'inchiesta pubblica.
Successivamente a tali adempimenti la regione, per gli immobili indicati alle lettere a) e b) dell'articolo 136 (a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica; b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del codicedei beni culturali e del oaesaggio, che si distinguono per la loro non comune bellezza) comunica l'avvio del procedimento di dichiarazione al proprietario, possessore o detentore del bene, nonché alla città metropolitana o al comune Interessato. Tale comunicazione ha per oggetto gli elementi, anche catastali, identificativi dell'immobile, la proposta formulata dalla commissione, nonché l'indicazione dei conseguenti obblighi a carico del proprietario, possessore o detentore.
Entro sessanta giorni dalla data di ricezione della suddetta comunicazione il proprietario, possessore o detentore dell'immobile può presentare osservazioni alla regione.
Tempi previsti per legge
Qualora la commissione non proceda alle proprie valutazioni entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta, ovvero laddove il provvedimento regionale di dichiarazione di notevole interesse pubblico non venga comunque emanato entro il termine di un anno dalla predetta richiesta, il direttore regionale può chiedere al Ministero di provvedere in via sostitutiva.
Ulteriori informazioni sono disponibili anche presso gli Uffici Decentrati.
Riferimenti normativi
L.R. 63/94 e D. Lgs. 42/2004