Autorizzazione per scarichi produttivi o di acque meteoriche con recapito diverso dalle reti fognarie
Autorizzazione per scarichi acque produttive
L'autorizzazione allo scarico è necessaria per tutti gli scarichi di origine produttiva recapitanti in acque superficiali o sul suolo (es. acque di raffreddamento).
L'autorizzazione è ricompresa nel procedimento di autorizzqazione unica ambientale (AUA).
Autorizzazione per scarichi acque meteoriche comma 1 e 3 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.T.A. con recapito diverso dalle reti fognarie
L'art. 113 comma 3 del d.lgs. 152/06 prevede che le regioni disciplinano i casi in cui può essere richiesto che le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne siano convogliate e opportunamente trattate in impianti di depurazione per particolari condizioni nelle quali, in relazione alle attività svolte, vi sia il rischio di dilavamento da superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.
Con Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n. 107 del 5 novembre 2009, pubblicata sul BUR n. 100 del 8 dicembre 2009, è stato approvato il Piano di Tutela delle Acque (in seguito P.T.A.) il cui art. 39, delle Norme Tecniche di Attuazione, disciplina la materia delle acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio. Stabilisce inoltre i casi in ci si rende necessario l’acquisizione di un titolo autorizzativo che è ricompreso nell’A.U.A. (Autorizzazione Unica Ambientale) nel caso di scarichi di acque meteoriche di cui all’art. 39, comma 1; non rientrano invece nella disciplina dell’ A.U.A. le autorizzazioni allo scarico di cui all’art. 39, comma 3.
La Provincia di Vicenza ha dettato dei criteri operativi per la gestione delle acque meteoriche di cui ai commi 1 e 3 con parere n. 04/0417 della Commissione Tecnica Provinciale per l’Ambiente. Per la sua consultazione si rimanda al link:
L’istanza di autorizzazione per le acque meteoriche comma 3 va presentata alla Provincia tramite il SUAP utilizzando la modulistica predisposta.
La Provincia rilascia un'autorizzazione preventiva e l'inizio dell'esercizio è condizionato alla presentazione della dichiarazione di regolare esecuzione delle opere rilasciata dal Direttore dei lavori. La medesima autorizzazione costituisce anche autorizzazione allo scarico e si intende tacitamente rinnovata se non intervengono variazioni significative della tipologia dei materiali depositati, delle lavorazioni o delle circostanze, che possono determinare variazioni significative nella quantità e qualità delle acque di prima pioggia.
Le richieste vengono evase entro 90 giorni dalla data di ricevimento delle stesse fatto salvo eventuali sospensioni dei termini per l’acquisizione di documentazione integrativa o di pareri/nulla osta da parte di Enti terzi.