Procedura semplificata per attività di recupero rifiuti pericolosi e non
Chiunque intenda effettuare attività di recupero rifiuti pericolosi e non pericolosi, avvalendosi delle procedure semplificate di cui agli artt. 214 - 216 del D.Lgs. 152/2006 deve richiedere l'iscrizione nell'apposito registro provinciale.
Le tipologie dei rifiuti, le attività di recupero e le materie prime secondarie e/o prodotti ottenuti devono essere puntualmente rispondenti a quanto previsto dal D.M. 05/02/1998 e ss.mm.ii. per i rifiuti non pericolosi e dal D.M. n.161 del 12/06/2002 per i rifiuti pericolosi.
Modalità
Come previsto dal comma 1 dell'art. 216 del D.lgs 152/2006, al fine di ottenere l'iscrizione in procedura semplificata, le ditte interessate dovranno presentare la relativa comunicazione almeno 90 giorni prima dell'inizio dell'attività, del rinnovo e/o della modifica dell'attività.
Si precisa che è entrato in vigore il D.P.R. n. 160 del 07/04/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP)," che individua nello Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune l'unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che hanno come oggetto l'esercizio di attività produttive (comprese le attività di servizi) e tutte le vicende afferenti agli impianti produttivi.
Diritti d’iscrizione
Il versamento dei diritti d'iscrizione va effettuato alla Provincia di Vicenza, secondo le modalità previste dal D.M. 350/98.
L'attestazione del versamento va allegata alla comunicazione di inizio attività.
Per gli anni successivi il versamento deve essere effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno e l'attestazione del versamento inviato alla Provincia.
Il versamento potrà essere effettuato secondo una delle seguenti modalità:
1. pagamento on-line tramite il portale "My Pay" il cui link è sulla home page
2. bonifico bancario sul conto di tesoreria aperto c/o Intesa San Paolo codice IBAN IT25 O030 6912 1171 0000 0046069, intestato a “Provincia di Vicenza”
3. bollettino sul c/c postale n. 137364 intestato all'Amministrazione Provinciale di Vicenza - Servizio di tesoreria - 36100 VICENZA, indicando nella causale del versamento i seguenti dati:
-
denominazione della ditta e sede legale;
-
attività di recupero effettuata e relativa classe di appartenenza (vedi tabella);
-
partita IVA e codice fiscale;
-
anno di riferimento.
L'importo da versare va determinato sulla base della seguente tabella:
CLASSE DI ATTIVITA’ |
QUANTITA' ANNUA Dl RIFIUTI TRATTATI |
IMPORTO |
CLASSE 1 |
superiore o uguale a 200.000 tonnellate |
€ 774,69 |
CLASSE 2 |
superiore o uguale a 60.000 ton. e inferiore a 200.000 ton. |
€ 490,63 |
CLASSE 3 |
superiore o uguale a 15.000 ton. e inferiore a 60.000 ton. |
€ 387,34 |
CLASSE 4 |
superiore o uguale a 6.000 ton. e inferiore a 15.000 ton. |
€ 258,23 |
CLASSE 5 |
superiore o uguale a 3.000 ton. e inferiore a 6.000 ton. |
€ 103,29 |
CLASSE 6 |
inferiore a 3.000 tonnellate |
€ 51,65 |
Garanzie Finanziarie
Per il recupero in procedura semplificata è prevista la prestazione delle garanzie finanziarie a copertura di tutti gli stoccaggi di rifiuti presenti nell'impianto (sia rifiuti in messa in riserva, che rifiuti prodotti dall'attività di recupero).
Le garanzie finanziarie consistono nella presentazione di una fideiussione (assicurativa o bancaria) e di una polizza di Responsabilità Civile Inquinamento (in alcuni casi non dovuta), sulla base di quanto previsto dalla DGRV n. 2721 del 29/12/2014 con le seguenti modalità:
- link alla pagina GARANZIE FINANZIARIE PER LE ATTIVITA' DI SMALTIMENTO E RECUPERO RIFIUTI.
Avvertenze
Dalla data del 13.02.2008 per i nuovi impianti di recupero rifiuti non pericolosi con capacità complessiva superiore a 10 tonnellate/giorno, che effettuano operazioni di recupero di cui all'Allegato C della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 (lettere da R1 a R9), sono sottoposti a verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 4 del 16.01.2008 e s.m.i..