Garanzie finanziarie impianti di recupero e smaltimento rifiuti
Le ditte che gestiscono gli impianti di smaltimento e recupero rifiuti devono presentare apposite garanzie finanziarie previste dalla L.R. 3/2000, dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
I soggetti obbligati, gli importi e le modalità di presentazione sono riportati nella Delibera di Giunta Regionale n. 2721 del 29/12/2014.
Per la maggior parte dei casi, dette garanzie consistono in:
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una polizza della responsabilità civile inquinamento a copertura dei danni a terzi provocati da inquinamento. Tale polizza può non essere prestata qualora sia stata stipulata una polizza sulla responsabilità civile con un massimale assicurato almeno pari o superiore a quello da prestare. Se la polizza prevede un rinnovo annuale, devono essere inviate le copie delle quietanze del pagamento del premio che ne comprovi il rinnovo prima della scadenza del periodo assicurato.
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una polizza fideiussoria assicurativa o bancaria a copertura dei costi necessari a sostenere gli oneri relativi all'attività di gestione rifiuti e alle conseguenze derivanti dall'innosservanza degli obblighi di legge. In alternativa alla stipula della polizza fideiussoria, vi è la possibilità di effettuare un versamento nel conto cauzioni della Provincia nel caso di gestione di piccoli quantitativi di rifiuti o per attività gestite dalle ONLUS.
Disposizione di carattere generale
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Le polizze fideiussorie possono essere emesse da aziende di credito (banche) oppure da compagnie di assicurazioni autorizzate al rilascio di cauzioni iscritte all'Albo ISVAP. Sono esclusi tutti gli altri soggetti ivi compresi gli intermediari finanziari e le società di intermediazione finanziaria (es. CONFIDI) a meno che non risultino iscritte all'elenco speciale ex-art. 107 del Testo Unico Bancario (T.U.B.).
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Le garanzie devono essere rinnovate almeno 6 mesi prima della scadenza.
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Le ditte in possesso della certificazione EMAS o ISO14001, hanno diritto alla riduzione del 50% (per la EMAS) o 40% (per la ISO14001) del massimale della fideiussione e della polizza RC inquinamento. Se si è in possesswo di entrambe le certificazioni, la riduzione è del 50% sempre per entrambe le polizze.
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Per la messa in riserva e il recupero di particolari tipologie di rifiuti ovvero quelli di cui ai punti 1.1, 2.1, 3.1, 3.2, 6.1, 6.2, 7, 9.1, 9.2, 10,1, 13.1, 13.2 del DMA 5 febbraio 1998 e s.m.i., sono previsti degli importi ridotti per kg da applicare per il calcolo del massimale della polizza fideiussoria (vedi tabella di calcolo del massimale). Se la ditta gestisce solamente queste tipologie di cui ai punti menzionati, non è soggetta alla presentazione della polizza RC inquinamento.
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Se la ditta possiede già una polizza di responsabilità civile generica dell'azienda, può non presentare la polizza RC inquinamento, sempre che siano compresi i danni da inquinamento per il massimale richiesto.
Nuove attività
Le garanzie finanziarie devono essere prestate prima dell'avvio dell'impianto di smaltimento o recupero.
Attività già esistenti che presentano domanda di rinnovo/modifica del provvedimento o iscrizione al registro delle attività di recupero in regime semplificato
Per le attività di messa in riserva/recupero in regime semplificato le garanzie vanno prestate prima del rinnovo di iscrizione, come richiesto nella lettera di avvio del procedimento. Nella polizza va indicata la nuova comunicazione inviata alla Provincia.
Per tutte le altre attività per le quali viene rilasciato il provvedimento di autorizzazione a seguito istanza della ditta, deve essere effettuato l'adeguamento delle polizze dopo il rilascio del nuovo provvedimento in quanto le stesse devono riportare il nuovo numero e data dell'autorizzazione.
Disposizioni per le attività autorizzate ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. (attività di stoccaggio provvisorio, recupero e/o smaltimento in regime ordinario, impianti di autodemolizione)
I gestori delle attività autorizzate ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., per usufruire degli importi agevolati per i rifiuti di cui al punto 6.3 dell'all. A alla DGRV 2721/2014 (rifiuti di cui ai punti 1.1, 2.1, 3.1, 3.2, 6.1, 6.2, 7, 9.1, 9.2, 10,1, 13.1, 13.2 del DMA 5 febbraio 1998 e s.m.i.) devono compilare e far sottoscrivere dal legale rappresentante della ditta e dal tecnico responsabile dell'impianto, un'autocertificazione (scaricabile a fondo pagina) dove si dichiara che i quantitativi di rifiuti, per i quali vengono applicati gli importi ridotti, sono mantenuti separati e ben individuabili come indicato nel lay-out presentato per ottenere l'autorizzazione. Dovrà essere compilata anche la tabella allegata all'autocertificazione riportante tutte le tipologie e quantità di rifiuti in ingresso e prodotti dall'impianto. Qualora la disposizione dei rifiuti sia stata modificata per consentire di applicare la riduzione, dovrà altresì essere allegato un nuovo lay-out dell'impianto.
Testo della polizza fideiussoria
La polizza fideiussoria va redatta sul modello dell'all. B della DGRV 2721 del 29/12/2014 (scaricabile a fondo pagina).
Calcolo del massimale
Le modalità di calcolo dei massimali delle polizze sono indicati nell'all. A della DGRV 1347 del 01/08/2014. La polizza RC inquinamento generalmente è di importo fisso a seconda dell'attività dell'impianto mentre la polizza fideiussoria varia a seconda della capacità massima e della tipologia di rifiuti presenti nello stesso. Per le discariche invece va fatto riferimento al piano finanziario (dove devono essere indicati i costi di gestione, ricomposizione finale e gestione post-chiusura) che dev'essere presentato al momento dell'adeguamento delle polizze e in concomitanza del rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio.
Per determinare il massimale della polizza fideiussoria (da non utilizzare per le discariche in quanto soggette a diversa procedura), si deve utilizzare la tabella di calcolo (in formato Word compilabile) scaricabile a fondo pagina e dev'essere consegnata unitamente alle polizze, sottoscritta dal legale rappresentante.
Consegna delle polizze
Anche nel caso in cui la documentazione relativa alla domanda di autorizzazione venga acquisita dallo sportello unico delle attività produttive, le polizze fideiussorie devono sempre essere inviate all'u.c. Suolo Rifiuti della Provincia, allegando una lettera di trasmissione. Dopo l'apposizione della firma per accettazione da parte del Dirigente del Settore Ambiente, vengono restituiti alla ditta gli originali riservati al contraente e al fideiussore (e alla direzione della compagnia se è previsto un ulteriore originale).
La polizza RC inquinamento può essere trasmessa in copia alla casella di PEC istituzionale (provincia.vicenza@cert.ip‑veneto.net) indirizzata al Settore Ambiente – u.c. Suolo Rifiuti.
Documentazione scaricabile:
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DGRV 2721 del 29/12/2014
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Modello di polizza fideiussoria (All. B alla DGRV 2721 del 29/12/2014) in formato Word
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Istruzioni per la compilazione del modello di polizza fideiussoria
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Tabella di calcolo del massimale della polizza fideiussoria
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Autocertificazione (con tabella) per le attività autorizzate ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06