Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)
Dal 13 giugno 2013 è in vigore il regolamento sull'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) -D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, a seguito della sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale in data 29 maggio 2013.L'Autorizzazione Unica Ambientale è un provvedimento destinato a semplificare gli adempimenti delle piccole e medie imprese e non solo, in attuazione dell’art. 23 della Legge 4 aprile 2012, n. 35 (“decreto semplificazioni”).
Cos'è l' AUA
Si tratta di un unico provvedimento autorizzativo di competenza della Provincia (con durata di 15 anni) che sostituisce e comprende diversi titoli abilitativi in materia ambientale, che prima l'impresa doveva chiedere e ottenere separatamente.
Nei casi previsti dal regolamento, i soggetti gestori di attività/impianti presentano domanda di AUA se, ai sensi delle vigenti norme di settore, sono assoggettati al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all’aggiornamento di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi ambientali:
1. autorizzazione agli scarichi (Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.);
2. comunicazione preventiva (articolo 112 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.) per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste (aziende di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b, c) e piccole aziende agroalimentari);
3. autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (articolo 269 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.);
4. autorizzazione alle emissioni in atmosfera in Via Generale – AVG (articolo 272 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.);
5. comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (articolo 8, commi 4 e 6 della legge 26 ottobre 1995, n. 447);
6. autorizzazione all' utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura (articolo 9 del D.Lgs 27 gennaio 1992, n. 99);
7. comunicazioni per l'esercizio in procedura semplificata di operazioni di autosmaltimento di rifiuti non pericolosi (articolo 215 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.) e di recupero di rifiuti, pericolosi e non pericolosi (articolo 216 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.).
A CHI SI CHIEDE. La domanda deve essere presentata allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) che la inoltra per via telematica alla Provincia e alle altre Amministrazioni coinvolte nel procedimento.
Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.P.R. 59/20132 è fatta comunque salva la facoltà dei gestori degli impianti di non avvalersi dell’autorizzazione unica ambientale nel caso in cui si tratti di attività soggette solo a comunicazione, ovvero ad autorizzazione di carattere generale, ferma restando la presentazione della comunicazione o dell’istanza per il tramite del SUAP (ad esempio adesione all'autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera e comunicazione in materia di impatto acustico).
Adempimenti sostanze pericolose art. 271 c. 7-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: SCADENZA DEL 1° GENNAIO 2025
L’articolo 3, commi 3 e 7, del D. Lgs. 102/2020 prevede che “Ai fini dell'adeguamento alla prescrizione dell'articolo 271, comma 7-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006, i gestori degli stabilimenti o delle installazioni in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, in cui le sostanze o le miscele previste da tale norma sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni, presentano una domanda di autorizzazione entro il 1° gennaio 2025 o entro una data precedente individuata dall'autorità competente alla luce della relazione di cui al comma 8…”.
Si comunica, a tal proposito, che il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con nota prot. n. 23248 del 17/12/2024 in risposta all’atto di interpello proposto da Confindustria, ha precisato quanto segue:
«… I gestori degli stabilimenti o delle installazioni in esercizio alla data di entrata in vigore del Dlgs 102/2020, in cui sono utilizzate sostanze o miscele “classificate”, sono tenuti a produrre la domanda di autorizzazione in esame nel caso in cui l’autorità competente lo abbia specificamente richiesto alla luce di una valutazione della relazione ricevuta. »
Rimane inteso che questa Amministrazione, in fase di richiesta di modifica di AUA, si riserva in ambito istruttorio gli opportuni approfondimenti in merito alle sostanze o miscele classificate con particolari classi di pericolo, tossicità ecc. di cui all’art. 271, comma 7 bis, del D. Lgs. 152/2006, al fine di perseguire l’eliminazione delle sostanze medesime o comunque ridurne l’utilizzo.