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Adempimenti sostanze pericolose art. 271 c. 7-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: SCADENZA DEL 1° GENNAIO 2025

pubblicato il 30/12/2024, ultima modifica 30/12/2024

L’articolo 3, commi 3 e 7, del D. Lgs. 102/2020 prevede che “Ai fini dell'adeguamento alla prescrizione dell'articolo 271, comma 7-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006, i gestori degli stabilimenti o delle installazioni in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, in cui le sostanze o le miscele previste da tale norma sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni, presentano una domanda di autorizzazione entro il 1° gennaio 2025 o entro una data precedente individuata dall'autorità competente alla luce della relazione di cui al comma 8…”.

 

Si comunica, a tal proposito, che il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con nota prot. n. 23248 del 17/12/2024 in risposta all’atto di interpello proposto da Confindustria, ha precisato quanto segue:

«… I gestori degli stabilimenti o delle installazioni in esercizio alla data di entrata in vigore del Dlgs 102/2020, in cui sono utilizzate sostanze o miscele “classificate”, sono tenuti a produrre la domanda di autorizzazione in esame nel caso in cui l’autorità competente lo abbia specificamente richiesto alla luce di una valutazione della relazione ricevuta. »

 

Rimane inteso che questa Amministrazione, in fase di richiesta di modifica di AUA, si riserva in ambito istruttorio gli opportuni approfondimenti in merito alle sostanze o miscele classificate con particolari classi di pericolo, tossicità ecc. di cui all’art. 271, comma 7 bis, del D. Lgs. 152/2006, al fine di perseguire l’eliminazione delle sostanze medesime o comunque ridurne l’utilizzo.

 

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