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Art. 5 D.Lgs. 33/2013, così come novellato dal D.Lgs. n. 97/2016
L'accesso civico, detto anche accesso civico semplice, è il diritto di chiunque di richiedere alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione (art. 5, comma 1 D.Lgs. n. 33/2013), pur avendone l'obbligo ai sensi del decreto sulla Trasparenza.
L'accesso civico generalizzato (art. 5, comma 2 D.Lgs. n. 33/2013) comporta il diritto di chiunque di accedere a dati, documenti, informazioni detenuti dall'ente, ulteriori rispetto a quelli sottoposti ad obbligo di pubblicazione ad esclusione di quelli sottoposti al regime di riservatezza.
L'esercizio di tali diritti non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente.
L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.
Il rilascio di dati e documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato.
Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza.
Se l'istanza ha per oggetto l'accesso civico semplice deve essere presentata al Responsabile della Trasparenza Dirigente Avv. Paolo Balzani - tel. 0444 908187 - balzani.paolo@provincia.vicenza.it. Ove tale istanza venga presentata ad altro ufficio della Provincia, il responsabile di tale ufficio provvede a trasmetterlo immediatamente al responsabile della trasparenza.
Se l'istanza ha per oggetto l'accesso generalizzato va indirizzata al Segretario Direttore Generale avv. Giuseppe Sparacio - tel. 0444 908143 - sparacio.giuseppe@provincia.vicenza.it
Il titolare del potere sostitutivo di cui all'art. 2 comma 9 bis della legge 241/1990 è il Vicesegretario Generale Dott.ssa Caterina Bazzan - tel. 0444 908309 - bazzan.caterina@provincia.vicenza.it