Allegato 3 Schema convenzione tesoreria approvato

     Consiglio di Bacino “Vicenza”
    per la gestione dei Rifiuti Urbani




  SCHEMA DI CONVENZIONE
   PER LA GESTIONE DEL
SERVIZIO DI TESORERIA DELL’ENTE


         Allegato nr. 3
    della Deliberazione dell’Assemblea
       n. 01/2021 del 11/01/2021
Schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria dell’Ente:

CONSIGLIO DI BACINO VICENZA per il periodo dal 01/01/2021 - 31/12/2023
(previsione opzionale: e di servizi inerenti al Nodo dei Pagamenti-SPC).

                          TRA

CONSIGLIO DI BACINO VICENZA contrà Gazzolle 1 36100 Vicenza (indicazione dell’Ente
contraente e della sua sede) (in seguito denominato/a “Ente”) rappresentato da ANDREA
BALDISSERI nella qualità di DIRETTORE in base alla delibera dell’ Assemblea n. 2 in data
04/06/2020, penuta esecutiva ai sensi di legge

                           E

---------------------------------(indicazione del Tesoriere contraente e della sua sede) (in seguito denominato
“Tesoriere”), rappresentato da _________________, nella qualità di _________________

(di seguito denominate congiuntamente “Parti”)

                        premesso
•  che l’Ente è soggetto alla disciplina del Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.lgs. n. 267/2000;
•  che l’Ente è sottoposto al sistema di “Armonizzazione dei bilanci” di cui al D.lgs. n. 118/2011;
•  che l’Ente è sottoposto al regime di tesoreria unica di cui alla Legge n. 720/1984,
    e che le disponibilità dell’Ente, in base alla natura delle entrate e alle norme tempo per
    tempo vigenti, affluiscono nelle contabilità speciali presso la competente Sezione di
    tesoreria provinciale dello Stato (contabilità infruttifera o fruttifera), ovvero sul conto
    presso il Tesoriere relativamente alle entrate per le quali ricorrano gli estremi di esonero dal
    circuito statale della tesoreria unica.
    e che le disponibilità dell’Ente affluiscono sul conto presso il Tesoriere.
                  Si conviene e si stipula quanto segue
                      Art. 1 Definizioni
1. Ai fini della presente convenzione, si intende per:
  • TUEL: Testo Unico degli Enti locali di cui al D.lgs. n. 267/2000;
  • CAD: Codice dell’Amministrazione Digitale di cui al D.lgs. n. 82/2005;
  • PSD: Payment Services Directive ovvero Direttiva sui Sistemi di Pagamento come recepita
    nell’ordinamento italiano con il D.lgs. n. 11/2010 e successive modifiche;
  • PSP: Payment Service Provider ovvero Prestatore di Servizi di Pagamento ovvero istituti di
    moneta elettronica e istituti di pagamento nonché, quando prestano servizi di pagamento,
    Banche, Poste italiane S.p.A., la Banca centrale europea e le Banche centrali nazionali se non
    agiscono in veste di autorità monetaria, altre autorità pubbliche, le pubbliche
    amministrazioni statali, regionali e locali se non agiscono in veste di autorità pubbliche;
  • SIOPE: Sistema Informativo sulle operazioni degli enti pubblici;
  • SIOPE+: Sistema di monitoraggio dei pagamenti e degli incassi delle PA che utilizza una
    infrastruttura di colloquio gestita dalla Banca d’Italia;
  • OIL: ordinativo informatico locale secondo il tracciato standard previsto nella circolare
    AgID n. 64 del gennaio 2014, incluse successive modifiche e/o integrazioni;
  • OPI: ordinativo di pagamento e incasso secondo il tracciato standard previsto nelle Regole
    tecniche e standard per l’emissione dei documenti informatici attraverso il sistema SIOPE+
    nelle versioni tempo per tempo vigenti;
  •  Tramite PA: soggetto incaricato di svolgere il colloquio telematico con SIOPE+ in nome per
    conto dell’Ente che ha conferito l’incarico;
  •  PEC: posta elettronica certificata;
  •  CIG: codice identificativo di gara;
  •  Operazione di Pagamento: locuzione generica per indicare indistintamente l’attività, posta
    in essere sia lato pagatore sia lato beneficiario, di versamento, trasferimento o prelevamento
    di fondi, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra pagatore e beneficiario;
  •  Ordinativo: documento emesso dall’Ente per richiedere al Tesoriere l’esecuzione di una
    Operazioni di Pagamento;
  •  Uscite: termine generico per inpiduare le somme utilizzate per Pagamenti disposti
    dall’Ente in favore di terzi;
  •  SDD: Sepa Direct Debit;
  •  Pagamento: Operazione comportante una Uscita eseguita dal Tesoriere in esecuzione del
    servizio di tesoreria;
  •  Mandato: Ordinativo relativo a un Pagamento;
  •  Quietanza: ricevuta emessa dal Tesoriere a fronte di un Pagamento;
  •  Provvisorio di Uscita: Pagamento in attesa di regolarizzazione poiché effettuato in assenza
    del relativo Mandato;
  •  Entrate: termine generico per inpiduare le somme utilizzate per Operazioni di Pagamento
    disposte da terzi in favore dell’Ente;
  •  Riscossione: Operazione effettuata dal Tesoriere e comportante una Entrata in esecuzione
    del servizio di tesoreria;
  •  Reversale: Ordinativo relativo a una Riscossione;
  •  Ricevuta: documento emesso dal Tesoriere a fronte di una Riscossione;
  •  Provvisorio di Entrata: Riscossione in attesa di regolarizzazione poiché effettuata in assenza
    della relativa Reversale;
  •  Nodo dei Pagamenti-SPC: infrastruttura tecnologica unitaria, basata su regole e specifiche
    standard, che reca modalità semplificate e uniformi per l’effettuazione dei pagamenti verso
    la pubblica amministrazione;
  •  Incasso: Operazione di Pagamento di una Entrata eseguita attraverso il Nodo dei
    Pagamenti–SPC;
  •  RT: ricevuta telematica come definita nelle “Linee guida per l’effettuazione dei pagamenti
    elettronici a favore delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi”
    emanate dall’Agenzia per l’Italia Digitale.
                 Art. 2 Affidamento del servizio
1. Il servizio di tesoreria viene svolto dal Tesoriere presso i propri locali, nei giorni e negli orari di
apertura dei propri sportelli.
2. Il servizio di tesoreria, la cui durata è fissata dal successivo art. 21, viene svolto in conformità
alla legge, agli statuti e ai regolamenti dell'Ente, nonché a quanto stabilito nella presente
convenzione.
3. Durante il periodo di validità della convenzione, di comune accordo fra le Parti, alle modalità di
espletamento del servizio possono essere apportati i perfezionamenti metodologici ed informatici
ritenuti necessari per migliorarne lo svolgimento. Per la formalizzazione dei relativi accordi può
procedersi con scambio di lettere ovvero con l’utilizzo della PEC.
              Art. 3 Oggetto e limiti della convenzione
1. Il servizio di tesoreria di cui alla presente convenzione ha per oggetto il complesso delle
operazioni inerenti alla gestione finanziaria dell'Ente e, in particolare, le Riscossioni e i Pagamenti
ordinati dall'Ente, con l'osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono; il servizio ha
per oggetto, altresì, l'amministrazione dei titoli e dei valori di cui al successivo art. 17.
2. Esula dall’accordo l’esecuzione degli Incassi effettuati con modalità perse da quelle
contemplate nella presente convenzione, secondo la normativa di riferimento. In ogni caso, anche
le Entrate di cui al presente comma devono essere accreditate sul conto di tesoreria con
immediatezza, tenuto conto dei tempi tecnici necessari.
3. L’Ente costituisce in deposito presso il Tesoriere - ovvero impegna in altri investimenti
alternativi gestiti dal Tesoriere stesso - le disponibilità per le quali non è obbligatorio
l’accentramento presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato.
4. Le Parti prendono atto dell’obbligo di operare in conformità alle norme ed ai principi
dell’armonizzazione contabile prevista dal D.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed
integrazioni.
                 Art. 4 Caratteristiche del servizio
1. Lo scambio degli Ordinativi, del giornale di cassa e di ogni altra eventuale documentazione
inerente al servizio è effettuato tramite le regole, tempo per tempo vigenti,
- del protocollo OPI con collegamento tra l’Ente e il Tesoriere per il tramite della piattaforma
SIOPE+ gestita dalla Banca d’Italia.
I flussi possono contenere un singolo Ordinativo ovvero più Ordinativi. Gli Ordinativi sono
costituiti da: Mandati e Reversali che possono contenere una o più “disposizioni”. Per quanto
concerne gli OPI, per il pagamento di fatture commerciali devono essere predisposti singoli
ordinativi. Nelle operazioni di archiviazione, ricerca e correzione (variazione, annullo e
sostituzione) si considera l’Ordinativo nella sua interezza.
2. L’ordinativo è sottoscritto - con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica
avanzata - dai soggetti inpiduati dall’Ente e da questi autorizzati alla firma degli Ordinativi
inerenti alla gestione del servizio di tesoreria. L’Ente, nel rispetto delle norme e nell'ambito della
propria autonomia, definisce i poteri di firma dei soggetti autorizzati a sottoscrivere i documenti
informatici, previo invio al Tesoriere della documentazione di cui al successivo art. 9, comma 2, e
dei relativi certificati di firma ovvero fornisce al Tesoriere gli estremi dei certificati stessi. L’Ente si
impegna a comunicare tempestivamente al Tesoriere ogni variazione dei soggetti autorizzati alla
firma. Il Tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo al ricevimento della
comunicazione.
3. Ai fini del riconoscimento dell’Ente e per garantire e verificare l’integrità, la riservatezza, la
legittimità e non ripudiabilità dei documenti trasmessi elettronicamente, ciascun firmatario,
preventivamente autorizzato dall’Ente nelle forme prescritte, provvede a conservare le
informazioni di sua competenza con la più scrupolosa cura e diligenza e a non pulgarli o
comunicarli ad alcuno.
4. L’OPI si intende inviato e pervenuto al destinatario secondo le Regole tecniche e standard per
l’emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e cassa degli enti
del comparto pubblico attraverso il Sistema SIOPE+.
5. La trasmissione e la conservazione degli Ordinativi compete ed è a carico dell’Ente il quale deve
rispettare la normativa vigente e conformarsi alle indicazioni tecniche e procedurali emanate in
materia dagli organismi competenti.
6. Il Tesoriere, all’atto del ricevimento dei flussi contenenti gli OPI/OIL, provvede a rendere
disponibile alla piattaforma SIOPE+ un messaggio attestante la ricezione del relativo flusso.
Eseguita la verifica del contenuto del flusso ed acquisiti i dati nel proprio sistema informativo, il
Tesoriere, direttamente o tramite il proprio polo informatico, predispone e trasmette a SIOPE+, un
messaggio di ritorno munito di riferimento temporale, contenente il risultato dell’acquisizione,
segnalando gli Ordinativi presi in carico e quelli non acquisiti; per questi ultimi sarà evidenziata la
causa che ne ha impedito l’acquisizione. Dalla trasmissione di detto messaggio decorrono i termini
per l’eseguibilità dell’ordine conferito, previsti al successivo art. 7.
7. I flussi inviati dall’Ente (direttamente o tramite la piattaforma SIOPE+) entro l’orario concordato
con il Tesoriere saranno acquisiti lo stesso giorno lavorativo per il Tesoriere, mentre eventuali
flussi che pervenissero al Tesoriere oltre l’orario concordato saranno presi in carico nel giorno
lavorativo successivo.
8. L’Ente potrà inviare variazioni o annullamenti di Ordinativi precedentemente trasmessi e non
ancora eseguiti. Nel caso in cui gli annullamenti o le variazioni riguardino Ordinativi già eseguiti
dal Tesoriere, non sarà possibile accettare l’annullamento o la variazione della disposizione e delle
relative Quietanze o Ricevute, fatta eccezione per le variazioni di elementi non essenziali ai fini
della validità e della regolarità dell’Operazione di Pagamento.
9. A seguito dell’esecuzione dell’Operazione di Pagamento, il Tesoriere predispone ed invia
giornalmente alla piattaforma SIOPE+ un messaggio di esito applicativo munito di riferimento
temporale contenente, a comprova e discarico, la conferma dell’esecuzione degli Ordinativi; in
caso di Pagamento per cassa, la Quietanza del creditore dell’Ente, raccolta su supporto separato, è
trattenuta tra gli atti del Tesoriere.
10. Nelle ipotesi eccezionali in cui per cause oggettive inerenti i canali trasmissivi risulti
impossibile l’invio degli Ordinativi, l’Ente, con comunicazione sottoscritta dagli stessi soggetti
aventi poteri di firma sugli Ordinativi, evidenzierà al Tesoriere le sole Operazioni di Pagamento
aventi carattere d’urgenza o quelle la cui mancata esecuzione possa comportare danni economici; il
Tesoriere a seguito di tale comunicazione eseguirà i Pagamenti tramite Provvisori di Uscita. L’Ente
è obbligato ad emettere gli Ordinativi con immediatezza non appena rimosse le cause di
impedimento.
                  Art. 5 Esercizio finanziario
1. L'esercizio finanziario dell'Ente ha durata annuale, con inizio il 1° gennaio e termine il 31
dicembre di ciascun anno; dopo tale termine non possono effettuarsi Operazioni di Pagamento a
valere sul bilancio dell'anno precedente. Potranno essere eseguite, comunque, le operazioni di
regolarizzazione dei Provvisori di Entrata e di Uscita, di variazione delle codifiche di bilancio e
SIOPE.
                     Art. 6 Riscossioni
1. Il Tesoriere effettua le Riscossioni e le regolarizzazioni degli incassi, in base a Reversali firmate
digitalmente dal responsabile del servizio finanziario o da altro dipendente inpiduato dalla legge
o dal regolamento di contabilità dell’Ente ovvero, nel caso di assenza o impedimento, da persona
abilitata a sostituirli ai sensi e con i criteri di inpiduazione di cui allo stesso regolamento.
2. Il Tesoriere, tramite il giornale di cassa, rendiconta all’Ente gli accrediti effettuati attraverso il
Nodo dei Pagamenti-SPC, riportando gli estremi identificativi evidenziati dai PSP nelle causali.
L’Ente provvede a regolarizzare l’Entrata tramite emissione della relativa Reversale, nei termini
previsti al comma 4 dell’art. 180 del TUEL.
3. Ai sensi dell’art. 180 del TUEL, le Reversali, ai fini dell’operatività del Tesoriere, devono
contenere:
• la denominazione dell'Ente;
• l’importo da riscuotere;
• l'indicazione del debitore;
• la causale del versamento;
• la codifica di bilancio (l’indicazione del titolo e della tipologia), distintamente per residui e
   competenza;
• il numero progressivo della Reversale per esercizio finanziario, senza separazione tra conto
   competenza e conto residui;
•  l'esercizio finanziario e la data di emissione;
•  le indicazioni per l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza;
•  gli eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti o da
   prestiti. In caso di mancata indicazione, le somme introitate sono considerate libere da vincolo;
• la codifica SIOPE di cui all’art. 14 della Legge n. 196/2009;
• l’eventuale indicazione “contabilità fruttifera” ovvero “contabilità infruttifera” nel caso in cui le
   disponibilità dell’Ente siano depositate, in tutto o in parte, presso la competente Sezione della
   tesoreria provinciale dello Stato.
4. Il Tesoriere non è tenuto ad accettare Reversali che non risultino conformi a quanto previsto
dalle specifiche tecniche OPI/OIL.
5. Per ogni Riscossione il Tesoriere rilascia, in nome e per conto dell'Ente, una Ricevuta numerata
in ordine cronologico per esercizio finanziario, compilata con procedure informatiche.
6. Il Tesoriere accetta, anche senza autorizzazione dell'Ente, le somme che i terzi intendono versare,
a qualsiasi titolo, a favore dell'Ente stesso, rilasciando Ricevuta contenente, oltre l'indicazione della
causale dell’Operazione di Pagamento, la clausola espressa “salvi i diritti dell'ente”. Tali
Riscossioni sono segnalate all'Ente, il quale procede alla regolarizzazione al più presto e comunque
entro i successivi sessanta giorni e, in ogni caso, entro i termini previsti per la resa del conto del
Tesoriere, imputando le relative Reversali all’esercizio in cui il Tesoriere stesso ha registrato
l’operazione; dette Reversali devono recare l’indicazione del Provvisorio di Entrata rilevato dai
dati comunicati dal Tesoriere.
7 (Per l’Ente assoggettato al sistema di tesoreria unica) Le Entrate riscosse dal Tesoriere senza Reversale
e indicazioni dell’Ente, sono attribuite alla contabilità speciale fruttifera.
8. (Per l’Ente assoggettato al sistema di tesoreria unica e tesoreria unica mista) Con riguardo alle Entrate
affluite direttamente in contabilità speciale, il Tesoriere, il giorno lavorativo successivo a quello di
ricezione dell’informazione dalla Banca d’Italia, provvede a registrare la relativa Entrata. In
relazione a ciò, l'Ente emette, nei termini di cui al precedente comma 6, le corrispondenti Reversali
a regolarizzazione.
9. Il prelevamento delle Entrate affluite sui conti correnti postali intestati all'Ente e per i quali al
Tesoriere è riservata la firma di traenza, è disposto dall'Ente, previa verifica di capienza, mediante
emissione di Reversale e nel rigoroso rispetto della tempistica prevista dalla legge. Il Tesoriere
esegue il prelievo mediante strumenti informatici (SDD) ovvero bonifico postale o tramite
emissione di assegno postale o tramite postagiro e accredita all’Ente l'importo corrispondente.
10. Le somme rivenienti da depositi in contanti effettuati da soggetti terzi per spese contrattuali
d’asta e per cauzioni provvisorie sono accreditate dal Tesoriere su un apposito conto, previo
rilascio di apposita ricevuta persa da quella inerente alle Riscossioni.
11. Il Tesoriere non è tenuto ad accettare Riscossioni a mezzo di assegni di conto corrente bancario
e postale. Possono, invece, essere accettati assegni circolari o vidimati intestati all’Ente o al
Tesoriere.
12. L’Ente provvede all’annullamento delle Reversali non riscosse entro il termine dell’esercizio e
all’eventuale loro nuova emissione nell’esercizio successivo.
13. Per gli incassi gestiti tramite procedure di addebito diretto (SDD), l’eventuale richiesta di
rimborso da parte del pagatore nei tempi previsti dal regolamento SEPA, comporta per il Tesoriere
un pagamento di propria iniziativa a seguito della richiesta da parte della banca del debitore, che
l’Ente deve prontamente regolarizzare entro i termini di cui al successivo art. 7, comma 4. Sempre
su richiesta della banca del debitore, il Tesoriere è tenuto a corrispondere alla stessa gli interessi
per il periodo intercorrente tra la data di addebito dell’importo e quella di riaccredito; l’importo di
tali interessi viene addebitato all’Ente che provvede a regolarizzarli come sopra indicato, previa
imputazione contabile nel proprio bilancio.
                     Art. 7 Pagamenti
1. I Pagamenti sono eseguiti in base a Mandati inpiduali e firmati digitalmente dal responsabile
del servizio finanziario o da altro dipendente inpiduato dal regolamento di contabilità dell’Ente
ovvero, nel caso di assenza o impedimento, da persona abilitata a sostituirli ai sensi e con i criteri
di inpiduazione di cui al medesimo regolamento.
2. L'estinzione dei Mandati ha luogo nel rispetto della legge e delle indicazioni fornite dall'Ente.
3. Ai sensi dell’art. 185 del TUEL, i Mandati, ai fini dell’operatività del Tesoriere, devono
contenere:
• la denominazione dell'Ente;
• l'indicazione del creditore o dei creditori o di chi per loro è tenuto a rilasciare Quietanza, con
   eventuale precisazione degli estremi necessari per l’inpiduazione dei richiamati soggetti
   nonché del codice fiscale o partita IVA;
• l’ammontare dell’importo lordo e netto da pagare;
• la causale del pagamento;
• la codifica di bilancio (l'indicazione della missione, del programma e del titolo di bilancio cui è
   riferita la spesa) e la relativa disponibilità, distintamente per residui o competenza e cassa;
• la codifica SIOPE di cui all’art. 14 della Legge n. 196/2009;
• il numero progressivo del Mandato per esercizio finanziario;
• l'esercizio finanziario e la data di emissione;
• l'indicazione della modalità di pagamento prescelta dal beneficiario con i relativi estremi;
• le indicazioni per l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza;
• il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione stabiliti per legge o relativi a trasferimenti o a
   prestiti. In caso di mancata indicazione, il Tesoriere non è responsabile ed è tenuto indenne
   dall'Ente in ordine alla somma utilizzata e alla mancata riduzione del vincolo medesimo;
• la data nella quale il Pagamento deve essere eseguito, nel caso di Pagamenti a scadenza fissa,
   ovvero la scadenza prevista dalla legge o concordata con il creditore, il cui mancato rispetto
   comporti penalità;
• l’eventuale identificazione delle spese non soggette al controllo dei dodicesimi di cui al comma
   5 dell’art. 163 del TUEL, in caso di “esercizio provvisorio”;
• l'indicazione della “gestione provvisoria” nei casi di pagamenti rientranti fra quelli consentiti
   dal comma 2 dell’art. 163 del TUEL.
4. Il Tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione del Mandato, effettua i Pagamenti
derivanti da delegazioni di pagamento, da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da
ordinanze di assegnazione - ed eventuali oneri conseguenti - emesse a seguito delle procedure di
esecuzione forzata di cui all’art. 159 del TUEL, nonché gli altri Pagamenti la cui effettuazione è
imposta da specifiche disposizioni di legge; se previsto dalla legge o dal regolamento di contabilità
dell’Ente e previa richiesta presentata di volta in volta e firmata dalle stesse persone autorizzate a
sottoscrivere i Mandati, la medesima operatività è adottata anche per i Pagamenti relativi ad
utenze e rate assicurative. Tali Pagamenti sono segnalati all'Ente, il quale procede alla
regolarizzazione al più presto e comunque entro i successivi trenta giorni e, in ogni caso, entro i
termini previsti per la resa del conto del Tesoriere, imputando i relativi Mandati all’esercizio in cui
il Tesoriere stesso ha registrato l’operazione; detti Mandati devono recare l’indicazione del
Provvisorio di Uscita rilevato dai dati comunicati dal Tesoriere.
L’ordinativo è emesso sull’esercizio in cui il Tesoriere ha effettuato il pagamento anche se la
comunicazione del Tesoriere è pervenuta all’Ente nell’esercizio successivo.
5. I beneficiari dei Pagamenti sono avvisati direttamente dall'Ente dopo l'avvenuta conferma di
ricezione dei Mandati da parte del Tesoriere.
6. Salvo quanto indicato al precedente comma 3, penultimo alinea, il Tesoriere esegue i Pagamenti
entro i limiti del bilancio ed eventuali sue variazioni approvate e rese esecutive nelle forme di
legge.
7. I Mandati emessi in eccedenza ai fondi stanziati in bilancio ed ai residui non devono essere
accettati, non costituendo, in tal caso, titoli legittimi di discarico per il Tesoriere; il Tesoriere
procede, pertanto, a segnalare all’Ente la mancata acquisizione. Analogamente non possono essere
ammessi al pagamento i Mandati imputati a voci di bilancio aventi stanziamenti di cassa
incoerenti, ossia maggiori della competenza e dei residui.
8. I Pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili ovvero utilizzando, con le modalità
indicate al successivo art. 12, l'eventuale anticipazione di tesoreria - deliberata e richiesta dall’Ente
nelle forme di legge - per la parte libera da vincoli.
9. Il Tesoriere non è tenuto ad accettare Mandati che non risultino conformi a quanto previsto dalle
specifiche tecniche OPI/OIL, tempo per tempo vigenti.
10. Il Tesoriere estingue i Mandati secondo le modalità indicate dall'Ente. Quest’ultimo è tenuto ad
operare nel rispetto del comma 2 dell’art. 12 del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n.
214/2011, inerente ai limiti di importo per i pagamenti eseguiti per cassa.
11. I Mandati sono ammessi al Pagamento entro i termini concordati tra l’Ente e il Tesoriere. In
caso di Pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dall'Ente sul Mandato e per il Pagamento
delle retribuzioni al personale dipendente, l'Ente medesimo deve trasmettere i Mandati entro i
termini concordati tra l’Ente e il Tesoriere. Per quanto concerne i Mandati da estinguere tramite
strumenti informatici, ai fini della ricezione dell’Ordine di pagamento si rimanda al paragrafo 2
della Circolare MEF/RGS n. 22 del 15 giugno 2018.
12. Relativamente ai Mandati che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31
dicembre, l’Ente, al fine di consentire l’estinzione degli stessi, si impegna, entro la predetta data, a
variarne le modalità di pagamento utilizzando altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario
o postale. In caso contrario, il Tesoriere non tiene conto dei predetti Mandati e l’Ente si impegna ad
annullarli e riemetterli nel nuovo esercizio.
13. L'Ente si impegna a non inviare Mandati al Tesoriere oltre la data del 15 dicembre, ad eccezione
di quelli relativi ai Pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data e che non sia stato
possibile inviare entro la predetta scadenza del 15 dicembre.
14. Su richiesta dell'Ente, il Tesoriere fornisce gli estremi di qualsiasi Pagamento eseguito, nonché
la relativa prova documentale.
15. Per quanto concerne il Pagamento delle rate di mutuo garantite da delegazioni di pagamento, il
Tesoriere, a seguito della notifica ai sensi di legge delle delegazioni medesime, effettua gli
accantonamenti necessari; in concreto e fatti salvi persi accordi, provvede ad accantonare ogni
mese una quota pari ad un sesto delle delegazioni di pagamento relative alle rate di mutuo in
scadenza nel semestre. In mancanza di fondi necessari a garantire gli accantonamenti il Tesoriere
provvede tramite apposizione di vincolo sull'anticipazione di tesoreria. Resta inteso che qualora,
alle scadenze stabilite, siano mancanti o insufficienti le somme dell’Ente necessarie per il
Pagamento delle rate e tale circostanza non sia addebitabile al Tesoriere (ad esempio per
insussistenza di fondi da accantonare o per mancato rispetto da parte dell’Ente degli obblighi di
cui al successivo art. 14, comma 2, quest’ultimo non risponde delle indennità di mora
eventualmente previste nel contratto di mutuo.
16. Esula dalle incombenze del Tesoriere la verifica di coerenza tra l’intestatario del Mandato e
l’intestazione del conto di accredito.
     Art. 8 Criteri di utilizzo delle giacenze per l’effettuazione dei Pagamenti
1. Ai sensi di legge e fatte salve le disposizioni concernenti l’utilizzo di importi a specifica
destinazione, (per gli Enti assoggettati al sistema di tesoreria unica) le somme giacenti presso la
contabilità speciale fruttifera sono prioritariamente utilizzate per l’effettuazione dei Pagamenti.
L’anticipazione di cassa deve essere utilizzata solo nel caso in cui non vi siano somme disponibili o
libere da vincoli nelle contabilità speciali e presso il Tesoriere, fermo restando quanto previsto al
successivo art. 13.
2. In caso di assenza totale o parziale di somme libere, l’esecuzione del pagamento ha luogo
mediante l’utilizzo delle somme a specifica destinazione secondo i criteri e con le modalità di cui al
successivo art. 13.
               Art. 9 Trasmissione di atti e documenti
1. Le Reversali e i Mandati sono inviati dall'Ente al Tesoriere con le modalità previste al precedente
art. 4.
2. L’Ente, al fine di consentire la corretta gestione dei Mandati e delle Reversali, comunica
preventivamente le generalità e qualifiche delle persone autorizzate a sottoscrivere detti
documenti, nonché ogni successiva variazione. L’Ente trasmette al Tesoriere i singoli atti di nomina
delle persone facoltizzate ad operare sul conto di tesoreria con evidenza delle eventuali date di
scadenza degli incarichi.
3. L’Ente trasmette al Tesoriere lo statuto, il regolamento di contabilità e il regolamento economale
ovvero qualunque altro provvedimento di cui la gestione di tesoreria debba tener conto nonché le
loro successive variazioni.
4. All'inizio di ciascun esercizio, l'Ente trasmette al Tesoriere il bilancio di previsione finanziaria,
nonché gli estremi della delibera di approvazione e della sua esecutività. Il bilancio redatto su
schema non conforme alla normativa di cui al D.lgs. n. 118/2011 non è accettato dal Tesoriere.
5. Nel caso di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria l’Ente, nel rispetto del Principio
contabile applicato n. 11.9, trasmette al Tesoriere, anche in modalità elettronica mediante posta
certificata:
- l’elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio;
- gli stanziamenti di competenza riguardanti l’anno cui si riferisce l’esercizio provvisorio o la
gestione provvisoria, previsti nell’ultimo bilancio aggiornato con le variazioni approvate nel corso
dell’esercizio precedente e secondo lo schema di bilancio di cui al D.lgs. n. 118/2011, indicante
anche:
     a) l’importo degli impegni già assunti;
     b) l’importo del fondo pluriennale vincolato;
- le variazioni consentite tramite lo schema previsto dall’allegato n. 8/3 di cui al comma 4 dell’art.
10 del D.lgs. n. 118/2011.
6. Nel corso dell’esercizio, l’Ente comunica al Tesoriere le variazioni agli stanziamenti del bilancio
di previsione approvato, compresi i valori del “di cui fondo pluriennale vincolato”, esclusivamente
tramite gli schemi ministeriali, rispettivamente allegati n. 8/1 e n. 8/2 di cui al comma 4 dell’art. 10
del D.lgs. n. 118/2011, debitamente sottoscritti dal responsabile del servizio finanziario.
7. In caso di esercizio definitivo, i residui definitivi conseguenti al riaccertamento ordinario sono
comunicati al Tesoriere tramite lo schema previsto dall’allegato n. 8/1, comprensivo delle
variazioni degli stanziamenti di cassa.
            Art. 10 Obblighi gestionali assunti dal Tesoriere
1. Il Tesoriere tiene aggiornato e conserva il giornale di cassa.
2. Il Tesoriere mette a disposizione dell'Ente il giornale di cassa, secondo le modalità e periodicità
previste nelle regole tecniche del protocollo OPI/OIL e, con la periodicità concordata, l’eventuale
estratto conto. Inoltre, rende disponibili i dati necessari per le verifiche di cassa.
3. Nel rispetto delle relative norme di legge, il Tesoriere provvede alla trasmissione all’archivio
SIOPE delle informazioni codificate relative ad ogni Entrata ed Uscita, nonché della situazione
mensile delle disponibilità liquide, secondo le Regole di colloquio tra banche tesoriere e Banca
d’Italia.
                  Art. 11 Verifiche ed ispezioni
1. L'Ente e l’organo di revisione dell’Ente medesimo hanno diritto di procedere, con cadenza
trimestrale, a verifiche ordinarie di cassa e a verifiche dei valori dati in custodia, come previsto
dall’art. 223 del TUEL. Verifiche straordinarie di cassa, ai sensi dell’art. 224 TUEL, sono possibili se
rese necessarie da eventi gestionali peculiari. Il Tesoriere mette a disposizione tutte le informazioni
in proprio possesso sulle quali, trascorsi trenta giorni, si intende acquisito il benestare dell’Ente.
2. Gli incaricati della funzione di revisione economico-finanziaria di cui all'art. 234 del TUEL
hanno accesso ai dati e ai documenti relativi alla gestione del servizio di tesoreria: di conseguenza,
previa comunicazione da parte dell'Ente dei nominativi dei suddetti soggetti, questi ultimi
possono effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il servizio di tesoreria. In pari modo,
si procede per le verifiche effettuate dal responsabile del servizio finanziario o da altro funzionario
dell'Ente, il cui incarico sia eventualmente previsto nel regolamento di contabilità.
                 Art. 12 Anticipazioni di tesoreria
1. Trattandosi di Ente di nuova costituzione il servizio di anticipazione di tesoreria non risulta
necessario e potrà essere disciplinato esclusivamente con ulteriore e successivo atto tra le parti.
            Art. 13 Utilizzo di somme a specifica destinazione
1. L'Ente, previa apposita deliberazione dell'organo esecutivo da adottarsi ad inizio dell’esercizio
finanziario e subordinatamente all’assunzione della delibera di cui al precedente art. 12, comma 1,
utilizza le somme aventi specifica destinazione anche per il pagamento di spese correnti, nel
rispetto delle indicazioni di cui all’art. 195 del TUEL. Il ricorso all'utilizzo delle somme a specifica
destinazione vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria che, pertanto, deve
risultare già richiesta, accordata e libera da vincoli. Il ripristino degli importi momentaneamente
liberati dal vincolo di destinazione ha luogo con i primi introiti non soggetti a vincolo.
2. Il Tesoriere, in conformità al Principio applicato n. 10 della contabilità finanziaria, è tenuto ad
una gestione unitaria delle risorse vincolate; conseguentemente le somme con vincolo sono gestite
attraverso un’unica “scheda di evidenza.
3. (Per gli Enti in tesoreria unica)Il Tesoriere, verificandosi i presupposti di cui al comma 1, attiva le
somme a specifica destinazione, procedendo prioritariamente all’utilizzo di quelle giacenti sul
conto di tesoreria.
Il ripristino degli importi vincolati utilizzati per spese correnti ha luogo con priorità per quelli da
ricostituire in contabilità speciale.
4. Il Tesoriere gestisce l’utilizzo delle somme a specifica destinazione uniformandosi ai criteri ed
alle modalità prescritte dal Principio contabile applicato n. 10.2 e n. 10.3 concernente la contabilità
finanziaria. L’Ente emette Mandati e Reversali a regolarizzazione delle carte contabili riguardanti
l’utilizzo e la ricostituzione dei vincoli nei termini previsti dai predetti principi.
     Art. 14 Gestione del servizio in pendenza di procedure di pignoramento
1. Ai sensi dell'art. 159 del TUEL, non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità
rilevabile anche dal giudice, le somme di competenza degli Enti destinate al Pagamento delle spese
ivi inpiduate.
2. Per effetto della predetta normativa, l'Ente quantifica preventivamente gli importi delle somme
destinate al Pagamento delle spese ivi previste, adottando apposita delibera semestrale, da
notificarsi con immediatezza al Tesoriere. La notifica di detta deliberazione non esime il Tesoriere
dall’apporre blocco sulle eventuali somme disponibili, fermo rimanendo l’obbligo di precisare,
nella dichiarazione resa quale soggetto terzo pignorato, sia la sussistenza della deliberazione di
impignorabilità, sia la sussistenza di eventuali somme a specifica destinazione.
Il Tesoriere, qualora dovesse dar corso a provvedimenti di assegnazione di somme emessi ad esito
di procedure esecutive, pur in mancanza di disponibilità effettivamente esistenti e dichiarate, resta
fin d’ora autorizzato a dar corso al relativo addebito dell’importo corrispondente sui conti
dell’Ente, anche in utilizzo dell’eventuale anticipazione concessa e disponibile, o comunque a
valere sulle prime entrate disponibili.
3. A fronte della suddetta delibera semestrale, per i Pagamenti di spese non comprese nella
delibera stessa, l’Ente si fa carico di emettere i Mandati seguendo l’ordine cronologico delle fatture
pervenute per il pagamento ovvero delle delibere di impegno.
4. L'ordinanza di assegnazione ai creditori procedenti costituisce - ai fini del rendiconto della
gestione - titolo di discarico dei Pagamenti effettuati dal Tesoriere a favore dei creditori stessi e ciò
anche per eventuali altri oneri accessori conseguenti.
                 Art. 15 Tasso debitore e creditore
1. Sulle anticipazioni ordinarie di tesoreria di cui al precedente art. 12, viene applicato:
a - un tasso di interesse nella seguente misura XXX, con liquidazione annuale. L’Ente autorizza fin
d’ora il Tesoriere ad addebitare gli interessi sul conto corrente ai sensi di quanto previsto dal DM
n. 343 del 3 agosto 2016 (fermo restando che l’Ente potrà revocare detta autorizzazione in ogni
momento, purché prima che il predetto addebito abbia avuto luogo), mettendo a disposizione
dell’Ente l'apposito riassunto scalare. L'Ente emette al più presto i relativi Mandati. Nei periodi in
cui il parametro dovesse assumere valori negativi, verrà valorizzato “0”;
b – una eventuale commissione di accordato nella misura del XX % trimestrale.
2. Eventuali anticipazioni a carattere straordinario che dovessero essere autorizzate da specifiche
leggi e che si rendesse necessario concedere durante il periodo di gestione del servizio, saranno
regolate alle condizioni di tasso di volta in volta stabilite dalle Parti.
3. Sulle giacenze di cassa dell’Ente viene applicato un tasso di interesse nella seguente misura XXX,
con liquidazione annuale. Il Tesoriere procede pertanto, di iniziativa, alla contabilizzazione degli
interessi a credito, mettendo a disposizione dell’Ente l’apposito riassunto scalare. L’Ente emette al
più presto le relative Reversali. Nei periodi in cui il parametro dovesse assumere valori negativi,
verrà valorizzato “0”.
                 Art. 16 Resa del conto finanziario
1. Il Tesoriere, entro i termini di legge di cui all’art. 226 del TUEL, rende all'Ente il “conto del
tesoriere”, redatto su modello conforme a quello approvato con il D.lgs. n. 118/2011, corredato,
solo per l’eventuale fase preventiva all’adozione dell’OPI/OIL, dalle Reversali e dai Mandati. La
consegna di detta documentazione deve essere accompagnata da apposita lettera di trasmissione in
duplice copia, una delle quali, datata e firmata, deve essere restituita dall’Ente al Tesoriere; in
alternativa, la consegna può essere disposta in modalità elettronica.
2. L’Ente, entro i termini previsti dalla legge, invia il conto del Tesoriere alla competente Sezione
giurisdizionale della Corte dei Conti e fornisce al Tesoriere copia della documentazione
comprovante la trasmissione.
3. L'Ente trasmette al Tesoriere la delibera esecutiva di approvazione del conto del bilancio, il
decreto di discarico della Corte dei Conti e/o gli eventuali rilievi mossi in pendenza di giudizio di
conto, nonché la comunicazione in ordine all'avvenuta scadenza dei termini di cui all'art. 2 della
Legge n. 20/1994.
    Art. 17 Amministrazione titoli e valori in deposito – Gestione della liquidità
1. Il Tesoriere assume in custodia ed amministrazione, alle condizioni indicate in offerta, i titoli ed i
valori di proprietà dell'Ente.
2. Il Tesoriere custodisce ed amministra, altresì, i titoli ed i valori depositati da terzi per cauzione a
favore dell'Ente.
3. Per i prelievi e le restituzioni dei titoli si seguono le procedure indicate nel regolamento di
contabilità dell'Ente o in altra normativa.
4. Il Tesoriere, su richiesta dell’Ente, propone forme di miglioramento della redditività e/o
investimenti che ottimizzino la gestione delle liquidità non sottoposte al regime di tesoreria unica,
che garantiscano all’occorrenza la possibilità di disinvestimento e che, pur considerati gli oneri di
estinzione anticipata, assicurino le migliori condizioni di mercato.
La durata dei vincoli o degli investimenti deve, comunque, essere compresa nel periodo di vigenza
della presente convenzione.
              Art. 18 Corrispettivo e spese di gestione
1. Per il servizio di cui alla presente convenzione spetta al Tesoriere il seguente compenso annuo:
XXX .
Il Tesoriere procede, pertanto, di iniziativa:
  • all’emissione della fattura elettronica relativa al compenso pattuito e alla contestuale
    contabilizzazione. L'Ente emette il relativo Mandato entro trenta giorni dal ricevimento
    della fattura;
  • alla contabilizzazione delle spese di tenuta conto, con le modalità di liquidazione previste
    nell’offerta. L'Ente emette il relativo Mandato a copertura di dette spese entro trenta giorni
    dal ricevimento dell’estratto conto.
2. Le Parti si danno reciprocamente atto che, a fronte di interventi legislativi che incidano sugli
equilibri della presente convenzione, i corrispettivi ivi indicati saranno oggetto di rinegoziazione.
In caso di mancato accordo tra le Parti, la convenzione si intende automaticamente risolta, ferma
restando l’applicazione dell’art. 21, comma 3.
           Art. 19 Garanzie per la regolare gestione del servizio
1. Il Tesoriere, a norma dell'art. 211 del TUEL, risponde con tutte le proprie attività e con il proprio
patrimonio di ogni somma e valore dallo stesso trattenuti in deposito per conto dell'Ente, nonché
di tutte le operazioni comunque attinenti al servizio di tesoreria.
                   Art. 20 Imposta di bollo
1. L'Ente, con osservanza delle leggi sul bollo, deve indicare su tutte le Operazioni di Pagamento
l’assoggettamento o meno all’imposta di bollo di quietanza. Pertanto, sia le Reversali che i Mandati
devono recare la predetta indicazione, così come indicato ai precedenti artt. 6 e 7.
2. Le Parti si danno reciprocamente atto che, poiché le procedure informatiche inerenti all’OPI/OIL
non consentono di accertare la correttezza degli specifici codici e/o descrizioni apposti dall’Ente, il
Tesoriere non è in grado di operare verifiche circa la valenza di detta imposta. Pertanto, nei casi di
errata/mancante indicazione dei codici o delle descrizioni appropriati, l’Ente si impegna a
rifondere al Tesoriere ogni pagamento inerente le eventuali sanzioni.
                Art. 21 Durata della convenzione
1. La presente convenzione ha durata dal 01/01/2021 - 31/12/2023.
2. Ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 50/2016) la durata
della convenzione può essere prorogata ricorrendo i seguenti presupposti:
- previsione nel bando e nei documenti di gara dell’opzione di proroga;
- vigenza del contratto;
- avvenuto avvio delle procedure per l’inpiduazione del nuovo gestore del sevizio.
La proroga è limitata al tempo strettamente necessario (e comunque non oltre i tre mesi successivi
alla scadenza della convenzione) alla conclusione delle predette procedure per l'inpiduazione del
gestore subentrante.
3. Nelle ipotesi in cui alla scadenza della convenzione (ovvero scaduti i termini della proroga di cui
al precedente comma) non sia stato inpiduato dall’Ente, per qualsiasi ragione, un nuovo soggetto
cui affidare il servizio di tesoreria, il tesoriere uscente assicura la continuità gestionale per l’Ente
fino alla nomina del nuovo Tesoriere e riguardo ai soli elementi essenziali del cessato servizio di
tesoreria. Ricorrendo tali ipotesi, le Parti concordano che ai singoli servizi/prodotti resi nelle more
dell’attribuzione del servizio al tesoriere subentrante siano applicate le condizioni economiche
indicate nei fogli informativi di detti servizi/prodotti, come nel tempo aggiornati.
        Art. 22 Spese di stipula e di registrazione della convenzione
1. Le spese di stipulazione della presente convenzione ed ogni altra conseguente sono a carico
XXX. Agli effetti della registrazione, si applica il combinato disposto di cui agli artt. 5 e 40 del
D.P.R. n. 131/1986.
2.La registrazione della convenzione è prevista solo in caso d’uso e le relative spese sono a carico
del richiedente.
3. La stipula della convenzione può aver luogo anche tramite modalità informatiche, con
apposizione della firma digitale da remoto e inoltro tramite PEC.
               Art. 23 Trattamento dei dati personali
1. Le Parti riconoscono di essersi reciprocamente e adeguatamente informate ai sensi della
normativa pro tempore applicabile in materia di protezione dei dati personali rispetto alle possibili
attività di trattamento di dati personali inerenti all’esecuzione della convenzione e dichiarano che
tratteranno tali dati personali in conformità alle relative disposizioni di legge.
2. Con riferimento al trattamento dei dati personali relativi alle Parti, i dati forniti per la
sottoscrizione del presente atto saranno raccolti e trattati per le finalità di gestione dello stesso;
l’Ente e il Tesoriere agiranno reciprocamente in qualità di autonomi titolari del trattamento.
3. Ove nell’esecuzione delle prestazioni oggetto della convenzione vi sia trattamento di dati
personali, l’Ente agisce tipicamente nel ruolo di titolare del trattamento, mentre il Tesoriere agisce
tipicamente in quello di responsabile del trattamento; la relativa nomina da parte del titolare viene
formalizzata per iscritto.
              Art. 24 Tracciabilità dei flussi finanziari
1. LL’Ente e il Tesoriere si conformano alla disciplina di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010,
tenuto conto della Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell’ANAC – Autorità Nazionale Anti
Corruzione (già AVCP - Autorità della Vigilanza sui Contratti Pubblici) paragrafo 4.2, avente ad
oggetto le Linee Guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari. Ne consegue che gli obblighi di
tracciabilità sono assolti con l’acquisizione del CIG al momento dell’avvio della procedura di
affidamento.
                      Art. 25 Rinvio
1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla legge ed ai regolamenti che
disciplinano la materia.
             Art. 26 Domicilio delle parti e controversie
1. Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, l'Ente
e il Tesoriere eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi indicate nel preambolo della
presente convenzione. Le comunicazioni tra le Parti hanno luogo con l’utilizzo della PEC.
2. Per ogni controversia che dovesse insorgere nell’applicazione della presente convenzione, il
Foro competente deve intendersi quello di Vicenza.